Punibilità del datore di lavoro che ingiuria o diffama il proprio dipendente

Scritto da  | 24 05 2010

Commette ingiuria o diffamazione il datore di lavoro che, richiamando o criticando il proprio dipendente, utilizza espressioni volgari o offensive.

Con la sentenza 17 febbraio 2009, n. 6758 la Suprema Corte di Cassazione, V sezione penale, ribadisce l’orientamento giurisprudenziale che riconduce al reato di ingiuria o diffamazione la condotta del datore di lavoro (o superiore gerarchico) che si rivolge al dipendente (o sottoposto) con espressioni lesive della dignità della persona.
In particolare, la Corte di Cassazione affronta il difficile rapporto tra diritto di critica del datore di lavoro, riconducibile al diritto di libera manifestazione del pensiero garantito dall’art. 21, co. 1, Cost., e diritti inviolabili del lavoratore, sanciti dall’art. 2 Cost., tra i quali rientra anche il diritto all’onore ed al buon nome, tutelati, sul piano penale dagli artt. 594 (ingiuria) e 595 (diffamazione) del codice penale.
Al riguardo, la Corte evidenzia la necessità di effettuare un giudizio di bilanciamento tra la libertà del datore di lavoro di criticare l’operato del proprio dipendente avvalendosi del proprio potere gerarchico ed il diritto del lavoratore a non vedersi leso nell’onore e nel buon nome in seguito ad espressioni non appropriate e/o condotte discutibili.
Articoli di dirittoNel caso di specie, il datore di lavoro, attraverso una lettera raccomandata, aveva criticato l’operato del proprio dipendente, impiegando un linguaggio decisamente “colorito” («appare penoso dover constatare l’utilizzo di certi mezzucci da mezze maniche per fregare il proprio datore di lavoro») e diffondendo la missiva anche ai membri del consiglio di amministrazione.
Con riferimento all’uso di tale linguaggio, la Suprema Corte ha individuato il limite oltre il quale la critica si trasforma in offesa, sostenendo che, nel caso del datore di lavoro o del superiore gerarchico, «il potere gerarchico o, comunque, di sovra ordinazione consente di richiamare, ma non di ingiuriare il dipendente lavoratore, o di esorbitare dai limiti della correttezza e del rispetto della dignità umana».
I giudici hanno osservato che «espressioni come “penoso”, “mezzucci”, “mezze maniche” e “fregare il proprio datore di lavoro” contengono un’intrinseca valenza mortificatrice della persona e si dirigono più che all’azione censurata, alla figura morale del dipendente, traducendosi in un attacco personale sul piano individuale, che travalica ogni ammissibile facoltà di critica».
Per quanto attiene, poi, alla divulgazione della missiva anche ai membri del consiglio di amministrazione, la Corte, constatata la natura ingiuriosa del contenuto della stessa, ha rilevato altresì la natura diffamatoria del comportamento tenuto dal datore di lavoro.
Ciò sul presupposto che le espressioni offensive indirizzate al lavoratore si sono inserite in un contesto di pubblicità configurando il reato di diffamazione ex art. 595 c.p.

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