Condanna dell’Amministrazione Finanziaria alle spese processuali: è azionabile il giudizio di ottemperanza?

Scritto da  | 31 07 2010

Il giudizio di ottemperanza, disciplinato dall’art. 70 del D.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, rappresenta una delle novità più importanti introdotte dalla riforma del processo tributario.
Si tratta di uno strumento molto efficace, nonché di agevole utilizzo, che consente di ottenere l’esecuzione di una sentenza tributaria, ricorrendo i presupposti indicati espressamente dalla suddetta norma (passaggio in giudicato della sentenza; decorso del termine entro il quale è prescritto all’Ufficio tributario l’adempimento; in caso di mancanza del termine per adempiere, devono trascorrere 30 giorni dalla notifica dell’atto di messa in mora effettuata dal ricorrente).
Articoli di dirittoLa questione che è stata ed è tuttora affrontata in dottrina e da varie pronunce giurisprudenziali riguarda il rapporto che si verrebbe ad instaurare tra il giudizio di ottemperanza e l’esecuzione processualcivilistica.
Parrebbero infatti non ben delineati i confini di tale rapporto, in quanto entrambi i rimedi consentono di pervenire ad un medesimo risultato, ossia dare concreta esecuzione ad una sentenza di condanna emessa da una Commissione Tributaria, o dalla Corte di cassazione, e passata in giudicato.
La questione non è di poco conto, essendo stata oggetto di dispute dottrinali e di orientamenti contrastanti della giurisprudenza. In questa sede ci si propone di dare una risposta adeguata e condivisibile, con particolare riferimento al caso in cui si debba procedere a dare esecuzione ad una sentenza di condanna dell’Amministrazione Finanziaria alle spese processuali.
In passato vi era un filone dottrinale che sosteneva la concorrenzialità ed alternatività dei due rimedi, riservando l’esecuzione forzata alle condanne al pagamento di somme di denaro, considerando che l’ottemperanza fosse invece rimedio esclusivo in caso di adempimento degli obblighi di fare. Pronunce in tal senso sono state prodotte dalla C.T.R. Toscana, sez. XXX, 2 dicembre 2002, n. 79 e dalla C.T.P. Foggia, sez. X, 6 marzo 2001.

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Avv. Leonardo Leo

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