Assegno di mantenimento più alto al figlio universitario fuori sede

Così si è pronunciata la Corte di Cassazione nella sentenza n. 400 del 13 gennaio 2010, con la quale ha respinto il ricorso di un padre condannato dalla Corte d’Appello a versare un assegno più alto alla moglie per il mantenimento del figlio maggiorenne, studente accademico fuori sede, per motivi «plausibili», poiché la somma stabilita in sede di separazione consensuale non era più adeguata ai bisogni del ragazzo, all’epoca bambino.

studcollLa Corte di legittimità, infatti, ha motivato ritenendo che i giudici di appello «hanno legittimamente e plausibilmente ricondotto l’avversata maggiorazione del contributo fisso di mantenimento all’aumento delle esigenze economiche ordinarie del figlio ormai maggiorenne, verificando, sempre ineccepibilmente, anche la perdurante assenza di indipendenza economica da parte del ragazzo, ancora dedito agli studi universitari e per plausibili ragioni in luogo diverso da quello di residenza».

A ragione della Corte, per l’incremento dell’importo dell’assegno di mantenimento a favore dei figli, non è necessario provare le loro obiettive necessità in quanto la crescita dei figli, di per sé, giustifica la revisione del sussidio in funzione delle nuove esigenze e dello sviluppo della loro personalità. L’assegno, prosegue la Corte, può essere quantificato «espungendo le necessità dei figli che comportano spese straordinarie, eventualmente anche d’istruzione, suscettibili di essere autonomamente regolate secondo il diverso regime dell’anticipazione pro quota o della ripetizione sempre pro quota dei relativi esborsi, senza che ciò determini sovrapposizione o duplicazione di spesa per l’onerato».

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