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	<description>Il nuovo portale dei professionisti del diritto</description>
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		<title>Speciale elezioni Consiglio Ordine degli Avvocati Roma</title>
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		<pubDate>Wed, 01 Feb 2012 08:51:26 +0000</pubDate>
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		<description><![CDATA[All&#8217;esito delle votazioni del primo turno per il rinnovo delle Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Roma svolte fra il 28 ed il 31 gennaio 2012 l&#8217;unico candidato eletto è stato l&#8217;Avv. Mauro Vaglio.
Gli aspiranti candidati agli ulteriori quattordici posti dovranno confrontarsi nel ballottaggio previsto per i giorni 4, 5, 6 e 7 febbraio 2012 dalle [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>All&#8217;esito delle votazioni del <strong>primo turno</strong> per il rinnovo delle Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Roma svolte fra il 28 ed il 31 gennaio 2012 l&#8217;unico candidato eletto è stato l&#8217;<strong>Avv. Mauro Vaglio</strong>.</p>
<p>Gli aspiranti candidati agli ulteriori quattordici posti dovranno confrontarsi nel <strong>ballottaggio previsto per i giorni 4, 5, 6 e 7 febbraio 2012 dalle 8.30 alle 13.30</strong>.</p>
<p>Qui di seguito i risultati completi:</p>
<p><img class="size-full wp-image-13220 alignnone" style="margin-left: 50px;" title="Elezioni Consiglio Ordine degli Avvocati di Roma - Primo turno elettorale" src="http://www.avvocato.it/wp-content/blogs.dir/1/files/2012/02/primo-turno-1.png" alt="" width="252" height="789" /><img class="alignnone size-full wp-image-13221" title="Elezioni Consiglio Ordine degli Avvocati di Roma - Primo turno elettorale" src="http://www.avvocato.it/wp-content/blogs.dir/1/files/2012/02/primo-turno-2.png" alt="" width="250" height="678" /></p>
<p style="text-align: right;"><a title="Risultati primo turno - Solo i voti" href="http://www.avvocato.it/wp-content/blogs.dir/1/files/2012/02/primo-turno-elezioni.pdf" target="_blank"><br />
Scarica i risultati dei soli voti</a></p>
<p style="text-align: right;"><a title="Scarica i risultati completi con le percentuali" href="http://www.avvocato.it/wp-content/blogs.dir/1/files/2012/02/primo-turno-completo.pdf" target="_blank">Scarica i risultati completi con le percentuali seggio per seggio</a></p>
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		<title>La manifestazione degli Avvocati a Roma del 26 genanio 2012</title>
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		<pubDate>Fri, 27 Jan 2012 19:35:40 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Avvocato.it</dc:creator>
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		<description><![CDATA[La manifestazione degli avvocati dell&#8217;Ordine di Roma, tenuatsi nella Capitale in viale Mazzini ha registrao la presenza di circa 1500 professionisti che sono scesi in strada per &#8220;richiamare l&#8217;attenzione dell&#8217;opinione pubblica sugli ultimi provvedimenti, sia in materia di liberalizzazioni sia sulla giustizia in generale, che &#8211; a detta delle toghe romane- penalizzano non solo la [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignright size-medium wp-image-13208" title="Manifestazione degli Avvocati a Roma" src="http://www.avvocato.it/wp-content/blogs.dir/1/files/2012/01/foto_2-300x225.jpg" alt="" width="300" height="225" />La manifestazione degli avvocati dell&#8217;Ordine di Roma, tenuatsi nella Capitale in viale Mazzini ha registrao la presenza di circa 1500 professionisti che sono scesi in strada per &#8220;<strong>richiamare l&#8217;attenzione dell&#8217;opinione pubblica sugli ultimi provvedimenti, sia in materia di liberalizzazioni sia sulla giustizia in generale, che &#8211; a detta delle toghe romane- penalizzano non solo la categoria degli avvocati ma il diritto di difesa</strong>&#8220;, come riferisce alla stampa l&#8217;Avv. Rodolfo Murra, Consigliere segretario dell&#8217;Ordine degli avvocati capitolino. Al sit int la manifestazione hanno aderito anche il Consiglio Nazionale Forense (Cnf) e l&#8217;Organismo Unitario dell&#8217;Avvocatura (Oua).</p>
<p>Aggiunge l&#8217;Avv. Murra &#8220;<strong>Siamo molto soddisfatti della riuscita dell&#8217;iniziativa, un evento davvero eccezionale e quasi unico visto che raramente gli avvocati scendono in strada. L&#8217;elenco dei provvedimento &#8216;sotto accusa&#8217; e&#8217; lungo, e riguarda sia le liberalizzazioni che limitano l&#8217;autonomia e indipendenza dell&#8217;avvocatura, a partire dalla possibilita&#8217; di costituire societa&#8217; professionali con soci di puro capitale, fino ai provvedimenti in materia di giustizia che rendono costoso l&#8217;accesso dei cittadini e prevedono una serie di norme procedimentali che non tutelano il diritto alla difesa&#8221;</strong>.</p>
<p>La manifestazione si e&#8217; conclusa con la formazione di un corteo spontaneo e civile di protesta, che ha raggiunto la sede del Tribunale civile, in Via Lepanto, conclusosi con una raccolta di firme per una petizione con richiesta di incontro al Presidente del Consiglio Mario Monti. &#8220;<strong>Ne abbiamo raccolte oltre 1000, attendiamo di vedere Monti per illustrargli le nostre ragioni</strong>&#8220;, conclude l&#8217;Avv. Murra.</p>
<div class="line"></div>
<p>(Video: Guarda questo video nella pagina del post)</p>
<div class="line"></div>
<p>(Video: Guarda questo video nella pagina del post)</p>
<div class="line"></div>
<p>(Video: Guarda questo video nella pagina del post)</p>
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		<title>In memoria di coloro che furono privati dei loro diritti, della loro vita, di tutto !</title>
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		<pubDate>Fri, 27 Jan 2012 11:16:05 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Avvocato.it</dc:creator>
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		<title>Al via il decreto sulle liberalizzazioni: abrogate le tariffe professionali ed introdotto il preventivo non obbligatorio</title>
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		<pubDate>Wed, 25 Jan 2012 15:39:02 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Avvocato.it</dc:creator>
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		<description><![CDATA[Il presidente della Repubblica Giorgio Napolitano, ha firmato il decreto sulle liberalizzazioni.
Il testo pubblicato in Gazetta Ufficiale contiene anche qualche novità tra le quali segnaliamo la non obbligatorietà del preventivo se non richiesto richiesto dal clinete.
L&#8217;iter del provvedimento partirà dal Senato.
I 97 articoli confermano in gran parte le indiscrezioni circolate il giorno del varo da [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignright size-full wp-image-13186" title="Decreto liberalizzazioni" src="http://www.avvocato.it/wp-content/blogs.dir/1/files/2012/01/regata_2.jpg" alt="" width="250" height="167" />Il presidente della Repubblica Giorgio Napolitano, ha firmato il decreto sulle liberalizzazioni.<br />
Il testo pubblicato in Gazetta Ufficiale contiene anche qualche novità tra le quali segnaliamo la non obbligatorietà del preventivo se non richiesto richiesto dal clinete.<br />
L&#8217;iter del provvedimento partirà dal Senato.<br />
I 97 articoli confermano in gran parte le indiscrezioni circolate il giorno <a href="http://www.avvocato.it/2012/01/21/idecreto-liberalizzazioni-testo/">del varo da parte del Consiglio dei Ministri</a>.</p>
<p>&nbsp;</p>
<p style="text-align: right;"><a title="Decreo Legge liberalizzazioni" href="http://www.avvocato.it/wp-content/blogs.dir/1/files/2012/01/decreto-legge-24-1-2012.pdf" target="_blank">Leggi il testo pubblicato in Gazzetta Ufficiale</a></p>
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		<title>Il decreto liberalizzazioni: il testo approvato dal Consiglio dei Ministri</title>
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		<pubDate>Sat, 21 Jan 2012 17:15:49 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Avvocato.it</dc:creator>
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		<description><![CDATA[Le disposizioni consentiranno, nel breve periodo, di traghettare l&#8217;economia nazionale fuori dalla spirale recessiva e possibilmente, nel medio-lungo periodo, di allinearla ai ritmi di crescita dei partners europei e internazionali&#8221;, così recita il comunicato del Consiglio dei Ministri reso dopo il varo del decreto liberalizzazioni.
Le riforme rientrano nel processo di rimozione di due grandi vincoli [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignright size-medium wp-image-13181" title="Presidente del Consiglio Prof. Mario Monti" src="http://www.avvocato.it/wp-content/blogs.dir/1/files/2012/01/monti-300x156.jpg" alt="" width="300" height="156" />Le disposizioni consentiranno, nel breve periodo, di traghettare l&#8217;economia nazionale fuori dalla spirale recessiva e possibilmente, nel medio-lungo periodo, di allinearla ai ritmi di crescita dei partners europei e internazionali&#8221;, così recita il comunicato del Consiglio dei Ministri reso dopo il varo del <a title="Il testo del decreto liberalizzazioni" href="http://www.avvocato.it//wp-content/blogs.dir/1/files/2012/01/decreto-liberalizzazioni.pdf" target="_blank">decreto liberalizzazioni</a>.<br />
Le riforme rientrano nel processo di rimozione di due grandi vincoli che hanno compresso per decenni il potenziale di crescita dell’Italia: l’insufficiente concorrenza dei mercati e l’inadeguatezza delle infrastrutture.<br />
Il Consiglio dei Ministri ha adottato con decreto-legge un pacchetto di riforme strutturali per la crescita. Le riforme rientrano nel processo di rimozione di due grandi vincoli che hanno compresso per decenni il potenziale di crescita dell’Italia: l’insufficiente concorrenza dei mercati e l’inadeguatezza delle infrastrutture.<br />
Ecco in sintesi alcune delle liberalizzazioni principali spiegate da Palazzo Chigi:</p>
<p>- <strong>VIA ONERI IMPRESE</strong>: Abrogazione dei limiti numerici, autorizzazioni, licenze, nulla osta o preventivi atti di assenso, per l&#8217;avvio di un&#8217;attività economica.<br />
- <strong>RATE FISCO</strong>: Si prevede un piano di rateazione dei debiti tributari, con rate inizialmente basse e progressivamente crescenti. Si prevede, inoltre, che in caso di dilazione del pagamento non si proceda ad iscrizione ipotecaria.<br />
- <strong>SOCIETA&#8217; GIOVANI</strong>: E&#8217; istituita a favore dei soggetti con età inferiore a 35 anni la società semplificata a responsabilità limitata.<br />
- <strong>CONCORRENZA REGIONI</strong>: Viene monitorata la normativa regionale e locale per individuare disposizioni in contrasto con la tutela e la promozione della concorrenza.<br />
- <strong>CLAUSOLE VESSATORIE</strong>: Arriva un&#8217;ulteriore tutela contro la vessatorietà delle clausole inserite nei contratti.<br />
- <strong>CLASS ACTION</strong>: Si rimuovono alcuni limiti soggettivi e procedurali nell&#8217;esercizio della class action.<br />
- <strong>TUTELA MICRO-IMPRESE</strong>: Sono rafforzati gli strumenti di tutela a favore delle imprese di minori dimensioni.<br />
- <strong>TARIFFE</strong>: Si abrogano le tariffe delle professioni. Il compenso per le prestazioni è pattuito per iscritto.<br />
- <strong>ACCESSO GIOVANI A PROFESSIONI</strong>: Gli studenti potranno svolgere il tirocinio nel corso dell&#8217;ultimo biennio di studi.<br />
- <strong>CONFIDI</strong>: possibilità anche per i liberi professionisti di poter partecipare al capitale sociale.<br />
- <strong>FARMACIE</strong>: viene abbassato a 3000 abitanti il quorum di popolazione previsto per l&#8217;apertura. Possibilità che le Regioni istituiscano nuove farmacie in luoghi maggiormente frequentati.<br />
- <strong>NOTAI</strong>: Viene aumentata la pianta organica dei notai di 500 posti, da coprire per concorso nel biennio 2012-2014.<br />
- <strong>GAS</strong>: E&#8217; previsto che nel meccanismo con cui l&#8217;Autorità per l&#8217;energia aggiorna il prezzo del gas si riduca gradualmente il riferimento ai prezzi internazionali del petrolio. Si istituisce un nuovo tipo di servizio di stoccaggio del gas per consentire alle imprese di approvvigionarsi direttamente all&#8217;estero.<br />
- <strong>SNAM</strong>: Si riattiva la procedura per definire la separazione della rete gas dall&#8217;Eni.<br />
- <strong>IDROCARBURI</strong>: Si introducono vantaggi per i residenti dei territori interessati da impianti di estrazione di idrocarburi.<br />
- <strong>BENZINA</strong>: Pluralità di contratti possibili tra gestori degli impianti e compagnie petrolifere, da regolamentare in sede sindacale. Ampliamento delle possibilità di vendita di altri articoli di commercio presso gli impianti di distribuzione. Rimozione dei vincoli non giustificati all&#8217;apertura di impianti presso i centri commerciali.<br />
- <strong>ELETTRICITA&#8217;</strong>: Aggiornamento della disciplina per tener conto della crescita dell&#8217;energia prodotta da fonti rinnovabili.<br />
- <strong>NUCLEARE</strong>: Accelerazione delle procedure per smantellare gli impianti nucleari dismessi e rafforzamento della sicurezza dei rifiuti nucleari.<br />
- <strong>SERVIZI PUBBLICI LOCALI</strong>: Incentivi per favorire l&#8217;aggregazione delle aziende in soggetti imprenditoriali più competitivi.<br />
- <strong>CONTO CORRENTE</strong>: definizione delle caratteristiche di conti correnti e conti base, nonché dell&#8217;ammontare degli importi delle commissioni da applicare sui prelievi effettuati con carta.<br />
- <strong>RISARCIMENTI</strong>: Si elimina la procedura del risarcimento diretto del danno subito dal conducente non responsabile.<br />
- <strong>RISCHIO FRODI</strong>: Si raccoglieranno informazioni dettagliate sul numero dei sinistri per i quali si è ritenuto di svolgere approfondimenti in relazione al rischio di frodi. In prospettiva si punta a potenziare il sistema dei controlli antifrode e di ridurre, in generale, l&#8217;entità della spesa nel relativo settore. Arrivano sanzioni per frodi nell&#8217;attestazione delle invalidità derivanti da incidenti.<br />
- <strong>RC AUTO</strong>: Si vieta alle compagnie assicurative la distribuzione dei prodotti o servizi ai clienti finali, disponendo, nel contempo, che i distributori offrano ai clienti prodotti e servizi assicurativi di più compagnie.<br />
- <strong>AUTORITA&#8217; RETI</strong>: L&#8217;Autorità per l&#8217;energia elettrica diventa l&#8217; Autorità per le reti. Sarà competente ad esercitare funzioni di regolamentazione nei settori autostradale, ferroviario, aeroportuale, portuale e della mobilità urbana collegata a stazioni, aeroporti e porti. La norma definisce inoltre le competenze dell&#8217;Autorità negli specifici settori delle autostrade e del servizio taxi.<br />
- <strong>FERROVIE</strong>: Eliminazione dell&#8217;obbligo di applicare i contratti collettivi di settore nel trasporto ferroviario.<br />
- <strong>TAXI</strong>: Si adeguano i livelli di offerta del servizio taxi, delle tariffe e della qualità delle prestazioni alle esigenze dei diversi contesti urbani, secondo i criteri di ragionevolezza e proporzionalità, allo scopo di garantire il diritto di mobilità degli utenti.</p>
<p style="text-align: right;"><a title="Il testo del decreto liberalizzazioni" href="http://www.avvocato.it//wp-content/blogs.dir/1/files/2012/01/decreto-liberalizzazioni.pdf" target="_blank">Leggi il testo integrale del decreto</a></p>
<p style="text-align: right;"><a title="Decreo Legge liberalizzazioni" href="http://www.avvocato.it/wp-content/blogs.dir/1/files/2012/01/decreto-legge-24-1-2012.pdf" target="_blank">Leggi il testo pubblicato in Gazzetta Ufficiale</a></p>
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		</item>
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		<title>Risarcimento danni naufragio Costa Concordia: come agire</title>
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		<pubDate>Thu, 19 Jan 2012 15:49:40 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Avvocato.it</dc:creator>
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		<description><![CDATA[
Avvocato.it in relazione alla tragedia che ha colpito i passeggeri della Costa Concordia, in un momento così difficile per l&#8217;esperienza vissuta, esprime la propria solidarietà pubblicando questo contributo con il quale illustra i diritti lesi e le forme di tutela previste dal nostro ordinamento.
Il Portale mette a disposizione dei passeggeri della Costa Concordia il Team [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="aligncenter size-full wp-image-13144" src="http://www.avvocato.it/wp-content/blogs.dir/1/files/2012/01/costa-concordia.png" alt="" width="620" height="258" /><br />
Avvocato.it in relazione alla tragedia che ha colpito i passeggeri della Costa Concordia, in un momento così difficile per l&#8217;esperienza vissuta, esprime la propria solidarietà pubblicando questo contributo con il quale illustra i diritti lesi e le forme di tutela previste dal nostro ordinamento.<br />
Il Portale mette a disposizione dei passeggeri della Costa Concordia il <a title="Team Consulenza legale" href="http://consulenza.avvocato.it/naufragio-costa-concordia/" target="_blank">Team della consulenza legale</a>, coadiuvato anche da consulenti tecnici per la quantificazione dei danni subiti. L&#8217;assistenza legale sarà fornita sia in sede civile per le richieste di risacimento del danno che in sede di sede penale, mediante la costituzione di parte civile per le persone coinvolte direttamente e per i familiari delle vittime, qualora saranno confermate le ipotesi di reato a carico di soggetti responsabili dell&#8217;evento.</p>
<p><span style="text-decoration: underline"><strong>I danni risarcibili</strong></span><br />
A causa del naufragio della nave Concordia, la società armatrice Costa Crociere è responsabile nei confronti dei passeggeri di tutti i danni causati quali: <strong>i danni alla salute</strong> [morte o lesioni non solo fisiche, anche il c.d. danno psicologico], <strong>i danni patrimoniali ai bagagli ed alle cose trasportate per la distruzione o lo smarrimento e gli altri danni patrimoniali</strong> [quali in via esemplificativa, il costo della crociera e le spese a terra dopo il naufragio]; <strong>i danni da vacanza rovinata</strong> e <strong>i danni morali</strong> qualora siano accertate le responsabilità penali per i reati di disastro, naufragio o lesioni colpose ovvero altre ipotesi di reato.<br />
I limiti della tutela risarcitoria previsti dalla normativa vigente[Codice del Turismo DLgs.79/2011 e dalle Convenzioni internazionali applicabili], nonchè dallo stesso contratto di viaggio della Costa Crociere, sono i seguenti:<br />
- 500.000 euro per danni alla persona;<br />
- 20.000 euro per danni alle cose;<br />
- 50.000 euro per altri danni.</p>
<p><span style="text-decoration: underline"><strong>L&#8217;esercizio del diritto al risarcimento dei danni</strong></span><br />
La richiesta di risarcimento da parte dei passeggeri danneggiati deve essere inoltrata alla Costa Crociere a mezzo raccomandata a.r. <strong>entro e non oltre il termine di 10 giorni</strong>.  Alla domanda, <strong>al fine di provare l&#8217;entita dei danni subiti</strong>, dev&#8217;essere allegata tutta la documentazione utile alla quantificazione dei danni quale in via esemplificativa: il contratto di viaggio, i certificati medici relativi a lesioni subite anche per il c.d. danno psicologico, la documentazione fiscale per le spese sostenute conseguenti il naufragio e l&#8217;elenco dei beni persi o danneggiati. E&#8217; bene, inoltre, <strong>formulare espressa riserva della quantificazione definitiva dei danni</strong>.</p>
<p><strong>Per un&#8217;analisi più approfondita delle singole voci di danno risarcibili, leggi l&#8217;articolo redatto dall&#8217;Avv. Eugenio Perotti del nostro Team di Consulenza Legale: <a title="Naufragio Costa Concordia: le voci di danno risarcibili - a cura dell'Avv. Egenio Perotti" href="http://www.avvocato.it/2012/01/19/naufragio-costa-concordia-voci-danno-risarcibili">Naufragio Costa Concordia: le voci di danno risarcibili</a></strong></p>
<p>&nbsp;</p>
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		<title>Naufragio Costa Concordia: le voci di danno risarcibili</title>
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		<pubDate>Thu, 19 Jan 2012 12:13:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Avv. Eugenio Perotti</dc:creator>
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		<description><![CDATA[
Per quanto concerne il recente e tragico disastro della nave crociera Costa Concordia, è possibile fornire alcuni suggerimenti circa i danni che lo sfortunato consumatore/utente potrebbe richiedere alla compagnia navale, approfondendo in particolare il tema della vacanza rovinata.
Ci occuperemo solo di coloro che non hanno riportato lesioni o perso la vita nel drammatico incidente. In [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: center"><img class="aligncenter size-full wp-image-13158" src="http://www.avvocato.it/wp-content/blogs.dir/1/files/2012/01/naufragio-concordia.png" alt="" width="620" height="258" /></p>
<p>Per quanto concerne il recente e tragico disastro della nave crociera Costa Concordia, è possibile fornire alcuni suggerimenti circa i danni che lo sfortunato consumatore/utente potrebbe richiedere alla compagnia navale, approfondendo in particolare il tema della vacanza rovinata.<br />
Ci occuperemo solo di coloro che non hanno riportato lesioni o perso la vita nel drammatico incidente. In questi casi, i feriti o i parenti delle vittime potranno costituirsi parte civile nei procedimenti penali contro i responsabili individuati dalla magistratura. Riguardo invece i passeggeri che, per fortuna, non rientrano nei casi di cui sopra è necessario distinguere fra <strong>danni patrimoniali</strong> e danni <strong>non patrimoniali</strong>.<br />
<span style="text-decoration: underline"><strong><br />
Danni patrimoniali</strong></span><br />
Possono comprendere:<br />
<strong>1.</strong>  Integrale risarcimento del costo della crociera e/o del pacchetto viaggio turistico.<br />
<strong>2.</strong> Risarcimento del costo degli oggetti andati perduti durante l’abbandono nave.<br />
Per quanto concerne questo aspetto, è necessario inviare la richiesta di risarcimento alla compagnia navale <strong>entro 10 giorni con raccomandata a/r.</strong>, e redigere un elenco dettagliato dei beni andati perduti (soldi, vestiti, gioielli etc..). Si consiglia, altresì, di procurarsi ed eventualmente esibire, anche in seguito all’invio della raccomandata, ogni documento utile a dimostrare che il bene era effettivamente a bordo (scontrini, fotografie, testimoni). Il tetto massimo di risarcimento previsto per i beni persi a bordo è di Euro 20.000.<br />
<strong>Il termine dei 10 giorni</strong> cui si è fatto richiamo <strong>potrebbe anche non essere considerato perentorio</strong>, secondo un diffuso orientamento dottrinale accolto da una parte della giurisprudenza. Difatti, in virtù delle disposizioni del Codice del Turismo (art. 49) : “<em>Il turista puo&#8217; altresi&#8217; sporgere reclamo mediante l&#8217;invio di raccomandata o di altri mezzi che garantiscono la prova dell&#8217;avvenuto ricevimento, all&#8217;organizzatore o all&#8217;intermediario, entro dieci giorni lavorativi dalla data di rientro nel luogo di partenza.</em>” La normativa non prevede, pertanto, un obbligo (“<em>deve</em>”) ma una possibilità (“<em>può</em>”). Anche il Codice del Consumo (art. 98 &#8211; servizi turistici) non prevede un diretto obbligo giuridico, per il consumatore, di sporgere reclamo mediante l’invio di una raccomandata entro dieci giorni lavorativi dalla data di rientro nel luogo di partenza.<strong><br />
In ogni caso, per evitare future contestazioni</strong>, si consiglia comunque di inviare la raccomandata entro i dieci giorni dal disastro. Fermo restando che, anche superato questo termine, non viene teoricamente negata la possibilità di sporgere reclamo.</p>
<p><strong>3.</strong> Integrale risarcimento di tutte le spese successive occorse per far fronte all’emergenza (ad esempio: pernottamenti forzati, spese di trasporto, di vitto etc..).</p>
<p><span style="text-decoration: underline"><strong>Danni non patrimoniali</strong></span><br />
Per quanto riguarda i danni non patrimoniali pensiamo sia giusto, e doveroso, richiedere:<br />
<strong>1.</strong> Risarcimento del <strong>danno da vacanza rovinata</strong>.<br />
Il nocumento era stato già previsto dalla giurisprudenza (a partire dal sentenza della Corte di Giustizia CE 12 marzo 2002 n. C-168/00), ma ora viene espressamente codificato dal Codice del Turismo (art. 47). Anche una lettura del combinato disposto degli art. 2059 c.c. e dell’art.92 comma 2 del Codice del Consumo, aveva permesso alla giurisprudenza di ricostruire il danno da vacanza rovinata come danno non patrimoniale da inadempimento contrattuale.<br />
In sintesi, si richiede il <strong>risarcimento per non aver potuto usufruire della vacanza</strong>, e quindi di un periodo di svago, relax e riposo ritenuti indispensabili per il benessere psico-fisico di una persona. Chi non riesce ad usufruire di questo beneficio vede “<em>compromesse la possibilità di realizzare un progetto teso al miglioramento delle potenzialità psico-fisiche, attraverso l’allentamento delle tensioni nervose connaturate all’intensità della vita moderna, e al miglioramento delle complessive condizioni di vita per la conseguita capacità di reinserirsi nell’abituale contesto sociale, familiare e lavorativo ed affrontare così gli aspetti negativi in maniera meno drammatica e più distesa</em>” (estratto giurisprudenziale). Diritti fondamentali di una persona i quali, ribadiamo, sono già stati ampiamente riconosciuti dalla giurisprudenza (pur con recente esclusione dei disagi minori e delle conseguenti c.d. liti bagatellari) e dal legislatore nel Codice del Consumo e del Turismo.</p>
<p>Atteso che lo stesso Codice non fissa un tetto minimo e massimo di risarcimento, s<strong>petterà al Giudice il compito di stabilire la cifra ritenuta equa, ai sensi dell’art. 1226 c.c.</strong> Il Giudicante potrà ad esempio valutare, con maggior favore risarcitorio, l’irripetibilità del viaggio (viaggio di nozze), il valore “affettivo” della vacanza (viaggio per riunirsi con i parenti), lo stress subito a causa dei disservizi. Tutti fattori che il richiedente ha in ogni modo l’onere di allegare nella domanda giudiziale. Insomma, la vacanza non deve più essere vista come “ lusso” o esigenza voluttuaria, ma come momento indispensabile e necessario nella vita di una persona. Visto che il rapporto è di solito contrattualmente definito alla base (con la compagnia navale in questo caso), è evidente che il turista viaggiatore ha <strong>diritto</strong> di godere appieno di tutti i benefici previsti dal periodo di riposo.</p>
<p><strong>2.</strong> Risarcimento del <strong>danno morale e/o esistenziale</strong> consistente, a seguito del disastro, nello <em>shock</em> subito, trauma, sofferenza interna, spavento, stress, e generali patimenti subiti.<br />
Vi è da dire che questo tipo di domanda non sempre viene accolta negli ondivaghi Tribunali, in caso di rapporto regolato contrattualmente (come nel caso de quo), e lo stesso tipo di danno potrebbe essere fatto rientrare nell’ipotesi omnicomprensiva di “vacanza rovinata”. Ma la lettura costituzionalmente orientata dell’art. 2059 c.c. (sentenze gemelle della cassazione n. 8827 e 8828 del maggio 2003), e tutto il successivo orientamento giurisprudenziale, dovrebbe permettere, perlomeno, di poter avanzare questo tipo di richiesta. In sintesi: danno da vacanza rovinata e danno morale possono essere considerate due voci distinte e da risarcire autonomamente. Il primo danno è riferito alla vacanza in sé, all’evento viaggio che non si è verificato, al riposo di cui non ho potuto usufruire. Il secondo nocumento riguarda soltanto i patimenti subiti durante la notte della tragedia. Perché negare il risarcimento morale al passeggero che ha affrontato e subito un’esperienza così devastante? ( paura, spavento, stress, shock).</p>
<p><strong>3. </strong> Risarcimento del <strong>valore affettivo degli oggetti</strong> andati perduti (ad esempio: gioielli con particolare significato familiare).<br />
E’ consigliabile durante la procedura l’assistenza di un legale, anche per poter richiedere e quantificare adeguatamente tutti i danni. A parziale consolazione di quanti hanno subito danni nella terribile notte del naufragio, vi è da dire che la compagnia navale è assicurata, con copertura fino a 3 miliardi di dollari, con il colosso Standard P&amp;I club. Una mutua assicuratrice che, per solito, definisce con le parti prima di arrivare al processo. Questo sia per evitare di aggravare ancor di più l’immagine della compagnia, sia per evitare di lasciare esposta per anni la Costa Crociere nelle aule giudiziarie. Senza escludere la facoltà normativa, concessa a più consumatori, di unirsi in una class action contro la compagnia navale.</p>
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		<title>La mobilitazione dell&#8217;Avvocatura italiana a Roma: 26 gennaio 2012</title>
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		<pubDate>Tue, 17 Jan 2012 11:10:08 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Avvocato.it</dc:creator>
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		<description><![CDATA[Cari Colleghi,
i recenti provvedimenti normativi dell’attuale Governo dei “Professori” &#8211; come la “politica” precedente da Bersani ad Alfano &#8211; che hanno riguardato la nostra amata Professione, hanno costituito un attacco inusitato al nostro mondo, ed a quello della Giustizia tutta. Come già scritto nella mail di “Auguri” del Presidente Conte, del 22/12 u.s. - che [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Cari Colleghi,</p>
<p>i recenti provvedimenti normativi dell’attuale Governo dei “Professori” &#8211; come la “politica” precedente da Bersani ad Alfano &#8211; che hanno riguardato la nostra amata Professione, <strong>hanno costituito un attacco inusitato al nostro mondo, ed a quello della Giustizia tutta</strong>. Come già scritto nella mail di “Auguri” del Presidente Conte, del 22/12 u.s. -<strong> che ha avuto uno straordinario riscontro da parte di centinaia di Colleghi che hanno espresso la loro condivisione ed adesione alla protesta, inviando mail e fax all’Ordine di Roma</strong> – il Governo Monti, in nome della “famigerata” liberalizzazione, sta assestando l’ultimo colpo mortale all’Avvocatura italiana (<strong>riforma codicistica, società di capitali, aumento contributo unificato, soppressione casse, svuotamento potere disciplinare ordinistico</strong>).</p>
<p><img class="alignright size-medium wp-image-13119" title="toga_tribunale" src="http://www.avvocato.it/wp-content/blogs.dir/1/files/2012/01/toga_tribunale-300x199.jpg" alt="" width="300" height="199" />Le voci che, poi, si susseguono in ordine a prossimi interventi legislativi, confermano il timore <strong>che siamo al centro di un disegno che mira a raderci, senza mezzi termini, al suolo!</strong><br />
Moltissimi Colleghi che hanno scritto al Consiglio – dopo la mail del Presidente – si domandano se le giovani generazioni che aspirano alla carriera forense, potranno davvero seguire le orme degli odierni Avvocati:<strong> la risposta sarà drammaticamente negativa, se rimarremo inerti a farci ghigliottinare dalle vere “lobby di potere”!</strong></p>
<p>E’ giunto, allora, il momento di <strong>alzare la testa e far sentire forte la nostra voce</strong>: il tutto facendo capire ai cittadini che è in gioco non la nostra “corporazione” (che non esiste, ovviamente, altrimenti non saremmo arrivati ad un passo dal baratro) <strong>ma la stessa essenza dell’art. 24 della Carta costituzionale</strong>.<br />
I cittadini debbono sapere che il mostruoso contenzioso giudiziario, non è colpa degli Avvocati, ma è responsabilità della negligenza legislativa di una “politica” incapace, dei comportamenti arroganti ed illegittimi di banche ed assicurazioni, delle mancate promesse di uno Stato che va a rotoli. Non è colpa degli Avvocati se non si riduce lo “spread”, se non si risollevano le “Borse”, se non si rilancia l’economia, se non si vive in uno stato di diritto!</p>
<p>Come già scritto nella mail del Presidente &#8211; che ha spinto tanti Colleghi ad esprimere la voglia di reagire &#8211; gli Avvocati sono stanchi degli attacchi e degli insulti che i “poteri forti” gli rivolgono ogni giorno e <strong>vogliono difendere soprattutto le giovani generazioni che lottano per il loro lavoro con senso del dovere e di alta responsabilità</strong>.<br />
Il Consiglio, allora, ha deciso di indire una manifestazione di protesta (per la quale è stata già richiesta autorizzazione alla Questura) che si terrà giovedi 26 gennaio 2012, dalle ore 11 alle ore 13, davanti all’ingresso della sede di Via Lepanto del Tribunale civile. La manifestazione sarà preceduta dalla pubblicazione, su alcuni quotidiani a tiratura nazionale, tra il 16 ed il 24 Gennaio, di una delibera molto forte che invita l’opinione pubblica a condividere con noi questa battaglia di civiltà e di democrazia.</p>
<p>Carissimi Colleghi, è il momento di far sentire tutti insieme la nostra voce, alta e libera, partecipando in massa (con i Vostri collaboratori e dipendenti), alla manifestazione del <strong>26 gennaio</strong>, nella certezza che non sarà il nostro “canto del cigno”, ma un momento di forte aggregazione e di protesta, nella rivendicazione del diritto di difesa.<br />
Oggi assume una residuale importanza il prossimo rinnovo elettorale dell’Ordine &#8211; di fronte alla drammatica congiuntura che viviamo &#8211; ed auspichiamo che ci si astenga, da parte di tutti, dall’invio di mail pseudoelettorali autoreferenziali, inutili e fuori luogo (i cui estensori paiono davvero come gli “ospiti danzanti” del Titanic mentre la nave affondava nell’oceano) che, oggi più che mai, indignano i Colleghi che chiedono unità nella protesta.</p>
<p>Solo se saremo numerosi il Paese si accorgerà di noi!!<br />
Altrimenti la nostra sorte, come professionisti, sarà segnata.<br />
<strong><br />
Il nuovo anno è appena iniziato, ma è già la nostra ultima occasione.</strong><br />
Grazie.<br />
Il nostro più caro saluto<br />
Rodolfo Murra, Francesco Gianzi, Antonio Conte</p>
<p>Fonte: Consiglio dell&#8217;Ordine Avvocati di Roma</p>
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		<title>Vexata quaestio: la precisazione delle conclusioni nel processo civile</title>
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		<pubDate>Mon, 16 Jan 2012 17:37:36 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Avv. Eugenio Perotti</dc:creator>
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		<description><![CDATA[Secondo molti autorevoli studi, negli ultimi anni l’Italia si è posizionata ai primissimi posti nella classifica del numero di condanne ricevute dalla Corte Europea di Giustizia per infrazione dell’art. 6 della Convenzione Europea dei diritti dell’uomo (ovvero per l’irragionevole durata del processo). Si è stimato che nel nostro Paese la durata media di un processo [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Secondo molti autorevoli studi, negli ultimi anni <strong>l’Italia si è posizionata ai primissimi posti nella classifica del numero di condanne ricevute dalla Corte Europea di Giustizia per infrazione dell’art. 6 della Convenzione Europea dei diritti dell’uomo</strong> (ovvero per l’irragionevole durata del processo). Si è stimato che nel nostro Paese la durata media di un processo di primo grado è di circa 533 giorni.L’irragionevole lunghezza del processo e gli elevati costi ad esso legati, fanno sì che gli interessi della parte costretta al giudizio perdano valore nel corso degli anni, con il risultato che, a processo concluso, il danno è già stato compiuto, o la parte ha visto svanire l’iniziale interesse.</p>
<p><strong><img class="alignright size-full wp-image-11671" title="processo-tributario" src="http://www.avvocato.it/wp-content/blogs.dir/1/files/2011/03/processo.png" alt="" />Ma esaminando nel dettaglio un processo civile, dove si allungano a dismisura i tempi dello stesso?</strong> In fase di precisazione delle conclusioni, a meno di rinvii, sospensioni o interruzioni. Gli esimi Colleghi sanno bene che nei Tribunali italiani è invalsa una prassi degenerativa in base alla quale si è costretti a richiedere un’udienza apposita di puntualizzazione delle richieste iniziali, la quale per solito viene fissata a distanza di anni.</p>
<p><strong>Per quale motivo?</strong> Osservatori maligni potrebbero dedurre che i Giudici non vorrebbero assumersi l’onere di dover redigere sentenze, studiarsi i fascicoli, spulciare la giurisprudenza ecc&#8230;e così rimandare l’ingrato compito a data da destinarsi. Preferisco pensare che le cause viaggiano sì in parallelo, ma poi ognuna finisce in coda all’altra in fase di deliberazione. In pratica, prima che possa essere deciso il “nostro” procedimento, ve ne sono migliaia che attendono medesima sorte.</p>
<p><strong>Ma tale udienza di precisazione delle conclusioni è davvero espressamente codificata?</strong> In teoria, nessuna norma del codice la prevede espressamente. Viene invece precisato che, una volta ritenuta matura per la decisione la causa, il giudice, prima di rimetterla al collegio o, se in composizione monocratica di trattenerla, invita le parti a precisare le conclusioni. Ora, come rileva Mandrioli le conclusioni ( per l&#8217;attore) non sono altro che la formulazione sintetica e globale della domanda: petitum immediato, mediato e causa petendi. Quindi ( riferito il concetto ad entrambe le parti) le conclusioni altro non sono se non le soluzioni giuridiche che le parti ritengono di poter ricavare dall&#8217;esito del processo.</p>
<p><strong>Quando si esaurisce l’istruttoria?</strong> Al termine della prova testimoniale, o della relazione peritale, piuttosto che in conclusione del (vano) interrogatorio formale. Senza considerare che una fase istruttoria può benissimo non esserci, se il Giudice ritiene la causa matura per la decisione senza bisogna di assumere i mezzi di prova. <strong>E se volessimo provare a rassegnare le conclusioni al termine, ad esempio, dell’escussione testi?</strong>  Così, un colpo di teatro, un capovolgimento del tavolo di nerudiana memoria. Del resto, cosa cambierebbe farlo subito o fra tre anni? Nulla. E se qualche circostanza, di fatto o di diritto, dovesse imporre un cambiamento delle nostre richieste (con i limiti previsti dal c.p.c.), non dovrebbe essere difficile mutarle in udienza. Siamo operatori di diritto, del resto, e dovremmo essere preparati ad affrontare le emergenze processuali.</p>
<p>E perché il Giudice non dovrebbe invitarci subito a puntualizzare le nostre richieste? Nessuna norma lo esclude. Ma se chiedessimo al Magistrato di rassegnare subito le conclusioni al termine della fase istruttoria, probabilmente il Collega avversario ci guarderebbe con vivo stupore, ed il Giudice stesso ci accuserebbe di “saltare le fasi processuali” ( esperienza diretta dello scrivente). La prassi ha difatti previsto che i procuratori debbano sempre richiedere un’udienza ad hoc per la precisazione delle conclusioni, solitamente fissata in data imprecisa e remota. Ed è qui che il processo civile si allunga, esattamente in questa fase. Un’udienza sostanzialmente poco rilevante dal punto di vista processuale, nella quale i legali si riportano, solitamente, a quanto già dedotto nei rispettivi atti introduttivi.</p>
<p>Si potrebbe obiettare che far terminare troppo “ velocemente” le cause, determinerebbe l’accavallamento delle stesse l’una sull’altra. Non è un problema che deve riguardare la parte che reclama giustizia ( si perdoni l’enfasi, ma trattasi del solo soggetto a cui tutti dobbiamo rendere conto). La disfunzione, o la scarsa organizzazione degli uffici giudiziari, non può andare a discapito della certezza del diritto, che si scioglie come neve al sole di fronte a processi di abnorme durata. Il problema deve essere risolto all’origine, non a valle. Si assumano più Magistrati, togati ed onorari, s’imponga un filtro che escluda dai contenziosi le cause di scarso valore, si potenzi l’istituto della conciliazione, ma il cittadino non può pagare perché ci sono troppe cause e pochi Giudici. Si leva un’obiezione: è anche colpa degli avvocati, causa che pende causa che rende, siete voi che a volte allungate i processi, inutili rinvii ecc..ecc&#8230; Parzialmente, e purtroppo, corretto. La nostra esimia categoria non è esente da colpe. Ma se un Giudice ti guarda con sorpresa solo se provi ad applicare alla lettera il codice, cosa fare? Litigare con il Magistrato mettendo a repentaglio la causa? Conosciamo la risposta&#8230;&#8230; Mi si permetta di terminare questo modesto contributo con una breve, probabilmente banale, ma sentita riflessione: la ragionevole durata del processo è un diritto costituzionale (art. 111), e certamente un’anomala prassi giudiziaria non può delegittimare tale sommo principio.</p>
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		<title>L&#8217;Antitrust avvia un&#8217;istruttoria per ostacolo all&#8217;esercizio della professione da parte di 12 Ordini</title>
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		<pubDate>Thu, 12 Jan 2012 15:19:19 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Avvocato.it</dc:creator>
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		<description><![CDATA[Avviata istruttoria nei confronti degli Ordini di Chieti, Roma, Milano, Latina, Civitavecchia, Tivoli, Velletri, Tempio Pausania, Modena, Matera, Taranto e Sassari.
Secondo l’Autorità con i loro comportamenti porrebbero ostacoli all’ingresso nel mercato dei servizi legali da parte degli avvocati qualificati in un altro Stato membro dell’Unione. Contestata infrazione al diritto comunitario.
L’Antitrust ha avviato un’istruttoria per verificare [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong><strong></strong><img class="alignright size-full wp-image-8400" title="Abilitazione Avvocato" src="http://www.avvocato.it/wp-content/blogs.dir/1/files/2010/07/scritto.png" alt="" width="200" height="203" />Avviata istruttoria nei confronti degli Ordini di Chieti, Roma, Milano, Latina, Civitavecchia, Tivoli, Velletri, Tempio Pausania, Modena, Matera, Taranto e Sassari.<br />
Secondo l’Autorità con i loro comportamenti porrebbero ostacoli all’ingresso nel mercato dei servizi legali da parte degli avvocati qualificati in un altro Stato membro dell’Unione. Contestata infrazione al diritto comunitario.</strong><br />
L’Antitrust ha avviato un’istruttoria per verificare se dodici Ordini degli avvocati stiano ostacolando l’esercizio della professione in Italia da parte di colleghi qualificati in un altro Stato dell’Unione Europea, ponendo in essere intese restrittive della concorrenza.<br />
Secondo l’Autorità, presieduta da Giovanni Pitruzzella, le prassi seguite dagli Ordini al centro dell’istruttoria (Chieti, Roma, Milano, Latina, Civitavecchia, Tivoli, Velletri, Tempio Pausania, Modena, Matera, Taranto e Sassari) sarebbero discordanti dai criteri imposti dal diritto comunitario.<br />
L’istruttoria è stata avviata alla luce di due segnalazioni, effettuate da un avvocato che aveva conseguito il titolo in Spagna e dall’Associazione Italiana Avvocati Stabiliti, che rappresenta i possessori di titolo di laurea in giurisprudenza e chi ha acquisito l’abilitazione alla professione di avvocato in ambito comunitario.<br />
Secondo le due denunce, gli Ordini segnalati hanno posto ostacoli all’iscrizione nella sezione speciale dell’albo dedicata agli ‘avvocati stabiliti’, in violazione di una direttiva comunitaria recepita in Italia dal decreto legislativo n. 96 del 2001. Il decreto consente l’esercizio permanente in Italia della professione di avvocato ai cittadini degli Stati membri in possesso di un titolo corrispondente a quello di avvocato, conseguito nel paese di origine. Il professionista che voglia esercitare in Italia deve iscriversi alla sezione speciale, potendo così esercitare sia pur con alcune limitazioni. Unica condizione è che il professionista sia iscritto presso la competente organizzazione professionale dello Stato d’origine. Successivamente, dopo tre anni di esercizio regolare ed effettivo nel paese ospitante, l’avvocato può iscriversi all’albo degli avvocati ed esercitare la professione di avvocato senza alcuna limitazione.<br />
I comportamenti degli Ordini, che potrebbero costituire intese restrittive della concorrenza finalizzate a escludere dal mercato professionisti abilitati nel resto dell’Unione, sono peraltro oggetto di valutazione anche della Commissione Europea, che l&#8217;Autorità intende affiancare con l&#8217;utilizzo dei propri poteri antitrust verso gli Ordini stessi.</p>
<p><em>Comunicato stampa dell&#8217;Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato</em></p>
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