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Una prima lettura del disegno di legge sulla riforma del mercato lavoro

Una prima lettura del disegno di legge sulla riforma del mercato lavoro

Il Consiglio dei Ministri del 23 marzo 2012 ha approvato il noto disegno di legge di “riforma del mercato del lavoro in una prospettiva di crescita”.

Da una prima analisi del testo evidenziamo quanto segue.

La prima parte del testo normativo contiene misure per disincentivare l’abuso dei rapporti flessibili e favorire la trasformazione. In particolare per i contratti a termine,è prevista l’esclusione dell’obbligo di indicare una causale per il primo contratto tra le stesse parti, l’ampliamento dell’intervallo minimo tra un contratto e l’altro, il prolungamento del periodo di possibile prosecuzione oltre la scadenza, l’inclusione delle somministrazioni nel conteggio dei 36 mesi di durata massima di rapporti a termine tra le stesse parti, il prolungamento da 60 a 120 giorni del termine per l’impugnazione, l’incremento del costo contributivo dell’1,4%; per i contratti a progetto, l’inammissibilità per mansioni “esecutive o ripetitive”, l’irrigidimento della nozione di “progetto” e l’esclusione del “programma”, il divieto di recesso anticipato, la presunzione semplice di subordinazione, la presunzione di subordinazione dei rapporti durati oltre 6 mesi e in regime di sostanziale mono committenza.

– La seconda parte del testo in esame riguarda la disciplina dei licenziamenti individuali laddove si evince la salvaguardia dell’attuale disciplina anche nell’ipotesi di licenziamenti discriminatori ivi compresi quelli comminati nei periodi di maternità e matrimonio.
Per quanto attiene, invece, ai licenziamenti soggettivi o disciplinari, il progetto di legge distingue tre casi e prevede la reintegrazione solo per il primo:. Ed invero, quando l’illegittimità dipende da ragioni sostanziali (inesistenza dell’addebito o difetto di proporzionalità della sanzione), ovvero è motivato dalla malattia o sopravvenuta infermità. Sussistendo tale circostanza il lavoratore ha diritto alla reintegrazione ancorché il risarcimento è limitato a 12 mensilità quanto già percepito. Nelle altre ipotesi di accertata illegittimità è prevista solo un’indennità risarcitoria compresa tra 15 e 27 mensilità. Infine, nei casi di licenziamento viziato sotto il profilo formale, qualora l’addebito fosse sussistente, il lavoratore avrà diritto a un indennizzo ridotto da 7 a 14 mensilità.
Nei casi di licenziamento per giustificato motivo oggettivo (c.d. “economici”) il disegno di legge esclude la reintegrazione attribuendo al lavoratore, in ipotesi di accertata insussistenza della motivazione, solamente un indennizzo tra 15 e 27 mensilità, salva la prova dell’intento discriminatorio del datore di lavoro.

– La terza parte contiene, infine, un progetto di riforma degli ammortizzatori sociali. È, inoltre, prevista l’istituzione di fondi di solidarietà per estendere gli ammortizzatori ai settori attualmente non coperti dalla CIGS.

– La quarta ed ultima parte prevede misure volte a favorire le pari opportunità: la reintroduzione di formalità per le dimissioni rassegnate nei primi tre anni di vita del bambino.

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