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Scuola: assegnazione provvisoria ed assegnazione temporanea del docente

Scuola: assegnazione provvisoria ed assegnazione temporanea del docente

Il docente con figli di età inferiore a 3 anni può fruire dei benefici previsti dall’art. 42bis d.lgs. 151/01 in materia di ricongiungimento familiare.
Il Giudice del Lavoro del Tribunale di Bari, con Ordinanza Collegiale resa in data 20.03.2012 in favore di docente patrocinata dalla scrivente avvocato, uniformandosi all’indirizzo della magistratura civile di Brindisi, Lecce e Monza, ha riconosciuto il diritto del docente con figli di età inferiore a tre anni, ai sensi e per gli effetti dell’art. 42bis D.lgs. 151/01, di godere della c.d. “assegnazione temporanea”… per un periodo complessivamente non superiore a tre anni, ad una sede di servizio ubicata nella stessa provincia o regione nella quale l’altro genitore esercita la propria attività lavorativa, subordinatamente alla sussistenza di un posto vacante e disponibile di corrispondente posizione retributiva e previo assenso delle amministrazioni di provenienza e di destinazione”.

Il Collegio ha chiarito che l’istituto in oggetto è istituto autonomo e distinto rispetto a quello dell’assegnazione provvisoria in uso nel mondo scolastico. Dopo aver evidenziato che quello dell’assegnazione provvisoria è istituto volto favorire la mobilità territoriale dei dipendenti in funzione delle soggettive condizioni del richiedente, infatti, il Tribunale ha rimarcato che quello dell’assegnazione temporanea è istituto caratterizzato da una precisa e differente ratio legis, che è quella di assicurare la tutela dell’unità dei nuclei familiari di recente formazione, caratterizzati da figli con meno di tre anni per la cui crescita equilibrata è fondamentale la presenza di entrambi i genitori, essendo volto a favorire il ricongiungimento familiare nel periodo più delicato della crescita dei figli, seppur salvaguardando le esigenze organizzative e funzionali della Pubblica Amministrazione.

L’istituto dell’assegnazione temporanea, pertanto, è pienamente applicabile anche al comparto scuola della P.A. ed il docente, in possesso dei requisiti soggettivi previsti dalla norma, potrà addirittura cumulare la domanda di “assegnazione temporanea” con quella di “assegnazione provvisoria”.

L’importante “novità” è certamente idonea a fornire a lavoratrici madri e lavoratori padri con figli di età inferiore a tre anni, la concreta possibilità di ricongiungersi alla propria famiglia ed alla propria prole, seppur temporaneamente (tre anni), quanto meno nella fase più delicata della crescita della stessa.

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