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Scuola: ordinanza collegiale del Tribunale di Bari in tema di assegnazione provvisoria

Scuola: ordinanza collegiale del Tribunale di Bari in tema di assegnazione provvisoria

Il concetto di posto vacante e disponibile di corrispondente posizione retributiva richiamato dall’art. 42 bis D.lgs. 151/01 è ben più ampio e generico di quello richiamato dall’O.M. n. 64 del 2011 per le assegnazioni provvisorie.

Il caso
Un’insegnante di scuola primaria, titolare di cattedra su posto comune in provincia di Bari e madre di due bimbe di età inferiore a tre anni, patrocinata dalla scrivente avvocato, in possesso dei presupposti soggettivi previsti dall’art. 42bis del D.Lgs. 151/2001 concernente “l’Assegnazione temporanea dei lavoratori dipendenti alle amministrazioni pubbliche”, presentava domanda di assegnazione temporanea ad una sede di servizio ubicata nella provincia di Lecce (presso cui il coniuge svolgeva la professione di avvocato), nonché domanda di assegnazione provvisoria interprovinciale, essendo in possesso anche dei requisiti per il riconoscimento della precedenza di cui all’art. 8, pt. IV, lett. i) dell’O.M. n. 64/2011 in quanto “…lavoratrice madre con prole di età inferiore a tre anni”.
Entrambe le istanze venivano rigettate: quella di assegnazione temporanea per indisponibilità di posti vacanti e disponibili, in conseguenza di un asserito esubero di personale docente sul ruolo comune della scuola primaria; quella di assegnazione provvisoria, per indisponibilità di posti utili da destinare ai movimenti interprovinciali.
La docente, proponeva reclamo ex art. 669 terdecies c.p.c. avverso l’ordinanza di rigetto resa ex art. 700 c.p.c. dal Giudice del Lavoro del Tribunale di Bari, concernente il mancato accoglimento della domanda di assegnazione temporanea, sostenendo la sussistenza di tutti i presupposti – soggettivi ed oggettivi – e lamentando che il diniego dell’assegnazione nella provincia di Lecce, ove lavorava il marito ed era radicata la famiglia, comportasse un grave e irreparabile pregiudizio sia alla serenità dell’intiero nucleo familiare, che allo sviluppo delle figlie, entrambe minori di tre anni, necessitanti delle insostituibili cure della madre e del padre per una crescita psico-fisica armonica.

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