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Addio ad Equitalia

Addio ad Equitalia

Quelle che sono arrivate di recente nelle cassette della posta dei cittadini sono le ultime lettere inviate da Equitalia legate a procedure di riscossione per conto del Comune.

Ed infatti, ai sensi dell’art. 7, comma 2 lettera gg-ter) del D.L. n. 70/2011 convertito dalla legge n. 106 del 12 luglio 2011 (“Decreto Sviluppo) a decorrere dal 1°gennaio 2012, la società Equitalia Spa cessa di effettuare le attività di accertamento, liquidazione e riscossione delle entrate, tributarie o patrimoniali, dei comuni e delle società da essi partecipate.

Tale termine è stato posticipato al 31 dicembre 2012 ai sensi dell’art. 10, comma 13 –octies del D.L. n. 201/2011 convertito nella L. n. 214 del 22 dicembre 2011.

agenzia-delle-entrateUn ulteriore rinvio, questa volta al 30 giugno 2013, della data di entrata a regime della riforma della riscossione dei tributi locali, stabilito invece dall’art. 9, comma 4, del D.L. 10 ottobre 2012, n. 174. (c.d. Decreto salva enti). Termine a partire dal quale sarà operativo il nuovo sistema di accertamento riscossione delle entrate dei comuni (art. 7, comma 2, lettere da gg-ter ) a gg-septies), D.L. n. 70/2011). Di conseguenza viene prorogato alla medesima data (30 giugno 2013) l’operatività delle vigenti disposizioni in materia di gestione delle entrate locali, contenute in particolare nell’art. 3, commi 24, 25 e 25 bis, D.L. n. 203/2005.

In tutta Italia non mancano le preoccupazioni legate all’insufficienza degli organici comunali (che dovranno farsi carico del lavoro in più per tutte le procedure di riscossione) e al livello di efficacia del nuovo sistema: il rischio di non riuscire a garantire le stesse entrate che portava nelle casse pubbliche Equitalia è evidente, al di là di quelle che potevano essere le perplessità sui “metodi” adottati dalla società di riscossione dell’Agenzia delle Entrate.

Disciplina normativa

L’art. 29, c. 5bis, D.L. n. 216/2011, come convertito, interviene sull’applicabilità nel tempo delle disposizioni che disciplinano il nuovo sistema di riscossione, stabilendo che “L’abrogazione delle disposizioni previste dall’art. 7, c. 2, lett. gg-septies), numeri 1) e 3), del D.L. 13 maggio 2011, n. 70, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 2011, n. 106, acquista efficacia a decorrere dalla data di applicazione delle disposizioni di cui alle lettere gg-ter) e gg-quater) del medesimo comma 2.”.

Per effetto di questa norma, gli attuali soggetti concessionari del servizio di riscossione delle entrate comunali (i cosiddetti concessionari minori, iscritti nell’apposito albo) potranno continuare ad usare lo strumento dell’ingiunzione fiscale (disciplinata dal R.D. n. 639 del 1910) fino al momento del funzionamento del nuovo sistema, che sarà operativo a partire dal 31 dicembre 2012.

Come già accennato sopra l’art. 7, c. 2, lettere da gg-bis) a gg-septies), D.L. n. 70/2011, ha disposto che Equitalia spa e le società da essa partecipate cessino di effettuare le attività di accertamento, liquidazione e riscossione (spontanea e coattiva) delle entrate, tributarie o patrimoniali, dei comuni e delle società da essi partecipate dal 31 dicembre 2012 (termine così fissato dall’art. 10, c. 13octies, D.L. n. 201/2011).

Dal momento di tale cessazione, spetterà dunque ai comuni effettuare la riscossione spontanea e coattiva delle entrate tributarie e patrimoniali e, ove optino per l’affidamento del servizio a soggetti esterni (con modalità diverse dunque dall’esercizio diretto o dall’affidamento in house), essi dovranno procedere nel rispetto delle norme in materia di evidenza pubblica.

Ora sul punto, quel che è di fondamentale importanza è capire quali sono le armi a disposizione dei Comuni per la riscossione rispetto ad Equitalia.

Ed invero, nell’esercizio di tale attività, i comuni potranno avvalersi soltanto (lett. gg-quater) dello strumento dell’ingiunzione fiscale e delle procedure di riscossione coattiva erariale (di cui al titolo II del D.P.R. n. 602 del 1973) in quanto compatibili, la c.d. ingiunzione rafforzata, a prescindere dalla scelta delle modalità (affidamento esterno o esercizio in house) con cui effettuare la riscossione delle entrate (così a seguito di quanto previsto dall’art. 14bis del richiamato D.L. n. 201/2011). Viceversa il ruolo rimane strumento di riscossione ad esclusivo appannaggio di Equitalia.

Nel dettaglio, le abrogazioni di cui si posticipa la decorrenza riguardano:

– i commi da 2sexies a 2octies, art. 4, D.L. 24 settembre 2002, n. 209, che consentono, in sostanza, sia i comuni che ai concessionari della riscossione delle entrate locali iscritti in apposito albo, di procedere alla riscossione coattiva delle somme mediante la richiamata ingiunzione fiscale (n. 1, lett. gg-septies);

– il c. 2, art. 36, D.L. 31 dicembre 2007, n. 248, ai sensi del quale la riscossione coattiva dei tributi e di tutte le altre entrate degli enti locali da parte dei soggetti affidatari del servizio, continua ad essere effettuata con la procedura dell’ingiunzione di cui al R.D. n. 639 del 1910 (n. 3, lett. gg-septies).

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