Avvocato.it

Affido condiviso: legittima la revoca se la discordia tra i genitori è dannosa per il minore

Affido condiviso: legittima la revoca se la discordia tra i genitori è dannosa per il minore

In tema di separazione personale quando la conflittualità e l’assenza di comunicazione tra i genitori comporta pressioni e tensioni nocive sul figlio minore è giustificata la revoca dell’affidamento condiviso.

Così si è pronunciata la Corte di Cassazione con la sentenza n. 5108/2012 laddove – respingendo il ricorso di un padre separato – ha affermato il principio secondo il quale in materia di separazione personale la regola prioritaria dell’affidamento condiviso dei figli ad entrambi i genitori è derogabile – ai sensi dell’art. 155 bis, primo comma, cod. civ. – solo  ove  la  sua  applicazione  risulti   contraria all’interesse del minore,  interesse  che costituisce  l’esclusivo  criterio  di  valutazione  in rapporto  alle  diverse  e  specifiche   connotazioni  delle singole vicende familiari approdate in  sede giudiziaria.

Ed invero  la   mera conflittualità esistente tra i coniugi, che spesso connota i procedimenti di separazione tra i coniugi, non preclude la misura preferenziale dell’affidamento condiviso solo se si mantenga nei limiti  di  un  tollerabile  disagio  per la  prole.

Nell’ipotesi, invece, in cui il dissidio tra i genitori si traduce, in forme atte ad alterare e a porre in serio pericolo l’equilibrio e lo sviluppo psicofisico dei figli, tali da pregiudicare il loro superiore interesse, l’affido condiviso non potrà essere applicato.

Ebbene, nella vicenda familiare oggetto della sentenza, i due genitori non comunicavano tra di loro e «decidevano autonomamente le attività della figlia, costretta a fare due turni a scuola, due diverse attività sportive e persino due diete alimentari». Detta situazione ovviamente, come accertato dalla Ctu, era vissuta «molto male dalla minore in quanto fonte di confusione e di alterazione della sua condizione psicologica».

Il Tribunale di Roma che aveva stabilito l’affidamento condiviso, viste le risultanze della Ctu, –  in sede modifica delle condizioni della separazione personale delle  parti – aveva così disposto l’affidamento in via esclusiva alla madre, attribuendole anche l’esercizio esclusivo della potestà  genitoriale e regolando il diritto del padre di frequentazione della  bambina.

Vano è risultato il successivo ricorso in appello del padre finalizzato a sostenere che l’affidamento esclusivo alla madre avrebbe dato veste di legittimità a «immancabili atti di prevaricazione del genitore affidatario legittimato all’esercizio esclusivo della potesta genitoriale»,

Per la Corte di Cassazione i giudici d’appello hanno legittimamente rilevato che «dall’espletata  istruttoria, e  segnatamente  dall’esito   della  CTU,  era   emerso   che l’affidamento condiviso si era dimostrato nocivo alla minore e possibile fonte di future patologie  per la stessa, in quanto generante ansia, confusione e tensione, e dunque, irreprensibilmente concluso  per la  sussistenza  di  condizioni pregiudizievoli  al  suo interesse, atte a legittimare I’avversata decisione, chiarendo anche le ragioni, rimaste incontestate, per l’affidamento della figlia alla madre».

Se la soluzione non è qui, contattaci

Non esitare, siamo a tua disposizione

Email

Esponi il tuo caso allegando, se del caso, anche dei documenti

Telefono

Una rapida connessione con gli avvocati del nostro team

Chat

On line ora! Al passo con i tempi per soddisfare le tue esigenze