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Brevi note sul difficile coordinamento degli artt. 32 e 7 del D.lgs. 546/92

Brevi note sul difficile coordinamento degli artt. 32 e 7 del D.lgs. 546/92

Il presente lavoro trae linfa dal desiderio di indagare la ratio sottesa alla norma di cui all’art. 32 D.lgs. 546/92, nonché di verificarne le possibilità di coordinamento con l’art. 7 del medesimo atto legislativo. Si tratta infatti di norme che, almeno prima facie, sembrerebbero disegnare traiettorie ermeneutiche diverse.
È noto che lo spirito dell’art. 32, statuendo al primo comma la possibilità delle parti di arricchire l’impianto probatorio già allegato in sede di presentazione del ricorso, affonda le sue radici in una duplice esigenza: di garantire la libertà di difesa, da un lato; di rendere effettivo il contraddittorio fra le parti, dall’altro. Talsì che il fulcro contenutistico della disposizione normativa in esame andrebbe individuato in un coacervo di interessi di matrice pubblicistica.
Al principio del contraddittorio, sul quale si innesta tutto il processo tributario, sono storicamente legate istanze di giustizia sostanziale: nessuno può subire gli effetti di una sentenza, senza avere avuto la possibilità di prendere parte al processo dal quale essa scaturisce; nessuno, in altre parole, può essere additato quale punto di riferimento soggettivo di un provvedimento giurisdizionale senza aver avuto la possibilità partecipare attivamente alla sua formazione. Specularmente, esso, sostanziandosi nella garanzia, riconosciuta alle parti, di esporre le proprie ragioni al giudice, sì da poter, in certa misura, contribuire sulla formazione del suo convincimento, si piega al soddisfacimento di esigenze di giustizia ed eguaglianza e, al contempo, si pone come valido strumento processuale volto a promuovere, mediante un’effettiva attività cooperatoria tra le parti e il giudice, l’accertamento giurisdizionale della verità.
L’attuazione  del  principio  del   contraddittorio,   stigmatizzato   all’art. 111 Cost., passa attraverso l’operatività dell’espediente tecnico dell’onere della prova:  questo fa perno sul potere riconosciuto dal sistema alle parti di produrre in giudizio prove documentali certificanti fatti rilevanti ai fini della decisione del giudice. In tal senso milita l’art. 2697 c.c., a mente del quale «Chi vuol far valere un diritto in giudizio deve provare i fatti che costituiscono il fondamento».
L’onere di allegazione è regola processuale che, nel rispetto del principio di eguaglianza, vale per tutte le parti[1] e, nel contempo, circoscrive i limiti delle iniziative istruttorie del giudice tributario.
È su questo terreno concettuale che germoglia l’art. 32 D.lgs. 546/92: ed infatti la norma sembra delineare il perimetro temporale (20 giorni, 10 giorni, 5 giorni) e spaziale (documenti, memorie, brevi repliche) entro il quale può svolgersi la libera attività delle parti. Essa, in buona sostanza, delimitando l’area del petitum, stigmatizza il contraddittorio fra le stesse e definisce le difese prima della trattazione. Da questo momento il collegio è messo nelle condizioni di conoscere tutti i dettagli della controversia, quindi di costruire su di essi la sua decisione.
Segnatamente, stando al tenore letterale dell’art 32, l’ulteriore attività difensiva espletabile dalle parti nella fase processuale che va dalla data di comunicazione dell’avviso di trattazione alla data di fissazione dell’udienza pubblica o della deliberazione in camera di consiglio, può sostanziarsi:
a) nel deposito di documenti fino a 20 giorni liberi prima della data di trattazione, elencati in apposita nota sottoscritta da depositare in originale ed in numero di copie in carta semplice pari a quello delle altre parti (artt. 32, comma 1 e 24, comma 1 D.lgs. 546/92);
b) nel deposito di memorie illustrative con le copie per le altre parti fino a 10 giorni liberi prima della data di trattazione (art. 32, comma 2);
c) in brevi repliche scritte fino a 5 giorni liberi prima della data della camera di consiglio, solo nel caso di trattazione della controversia in camera di consiglio (art. 32, comma 3).

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