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La casella di comunicazione con la PA, la c.d. CEC-PAC

La casella di comunicazione con la PA, la c.d. CEC-PAC

E’ iniziata lo scorso 26 aprile la procedura per il rilascio gratuito della casella di comunicazione elettronica certificata tra Pubblica Amministrazione e cittadino c.d. CEC-PAC in attuazione del Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 6 maggio 2009.
Il servizio offerto dalla Pubblica Amministrazione determina una significativa innovazioni per il cittadino nei rapporti con le pubbliche amministrazioni quali:
Posta elettronica certificata–       creazione del domicilio informatico: con l’adesione al servizio e la sottoscrizione del relativo contratto la casella assegnata costituisce un indirizzo con valore giuridico per tutti i i rapporti con la Pubblica Amministrazione e, pertanto, determina l’esplicita accettazione di voler ricevere all’indirizzo email della c.d. CEC-PAC tutti i provvedimenti ed atti che lo riguardano con conseguente effetto che la “comunicazione” ricevuta produce gli stessi effetti della notifica tradizionale a mezzo posta cartacea (art. 3 del D.P.C.M. 6.5.2009 e art. 16 bis, comma 5, D.L. 5/2008). A tale proposito, al fine di avvantaggiare la consultazione della casella, è stato previsto il servizio gratuito di redirect su di una email.
–       canale di comunicazione chiuso: la CEC-PAC viaggia all’interno di un canale di comunicazione chiuso ed esclusivo tra pubbliche amministrazioni e cittadini. Il servizio allo stato non consente di instaurare comunicazioni al di fuori del predetto ambito quali fra quelle tra cittadini e cittadini, tra cittadini e PEC di professionisti, tra cittadini e PEC di imprese nonché l’uso commerciale del servizio della casella;
–       rapporto della CEC-PAC con la firma elettronica: ai sensi dell’art. 4, comma 4, del D.P.C.M. 6.5.2009 le comunicazioni inviate con CEC-PAC sono considerate sottoscritte con “firma elettronica non qualificata”. Ciò nonostante, l’articolata struttura di comunicazione [identificazione del titolare, certificazione informatica da parte del gestore terzo ed uso della casella da parte del titolare] consente di ritenere che la CEC-PAC potrebbe, comunque, integrare gli effetti della firma elettronica di cui all’art. 1, comma 1, lettera q) del Codice dell’Amministrazione Digitale e, pertanto, attribuire alla comunicazione il valore probatorio di cui all’art. 21, comma 1.
In alternativa al nuovo servizio, il cittadino che non dispone di una cd. CEC-PAC ma di una “normale” casella di posta elettronica certificata c.d. PEC può, comunque, avvalersi di quest’ultima nell’ambito di un determinato procedimento amministrativo ai sensi dell’art. 4, comma 2, del D.P.R. n. 68/2005 ricevendo, tuttavia, su detta casella dalla Pubblica Amministrazione esclusivamente le comunicazioni relative a quel determinato procedimento amministrativo e non già ogni comunicazione come previsto per la cd. CEC-PAC.
Per tale impostazione normativa allo stato si ritiene che la PA, in difetto di esplicita “sollecitazione”, non possa indirizzare sulla PEC alcuna comunicazione avente gli effetti della notifica e che l’unico strumento ad oggi deputato a tal fine è rappresentato esclusivamente dalla CEC-PAC. La cd. PEC, pertanto, rappresenta un mero strumento per inviare una comunicazione con valore legale equiparato ad una raccomandata con ricevuta di ritorno.

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