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Cassazione: per il danno da lesione dell’integrità psicofisica valgono le c.d. tabelle milanesi

Cassazione: per il danno da lesione dell’integrità psicofisica valgono le c.d. tabelle milanesi

Sentenza decisiva nella liquidazione del danno alla persona resa dalla Corte di Cassazione in data 7 giugno 2011 n. 12408.
Per i Giudici dell’ermellino, le tabelle adottate dal Tribunale di Milano – in ossequio ai principi enunciati dalla Corte a sezioni unite nel 2008 – saranno assunte su tutto il territorio nazionale a parametro di riferimento per l’attestazione della conformità della valutazione equitativa del danno da lesione dell’integrità psicofisica alle norme di cui agli artt. 1226 e 2056, 1 co. c.c. Le stesse, infatti, si legge nella sentenza «costituiranno d’ora innanzi (…) il valore da ritenersi equo e cioè quello in grado di garantire la parità di trattamento e da applicare in tutti i casi in cui la fattispecie concreta non presenti circostanze idonee a aumentarne o ridurne l’entità».
Quanto alle lesioni da sinistro stradale di lieve entità con postumi pari o inferiori al 9% scatta l’obbligo di applicare la tabella aggiornata annualmente dal Ministero delle attività produttive (ex art 139 , comma 5 del codice delle assicurazioni private).

Con la sentenza in commento, destinata a costituire una svolta storica in tema di risarcimento del danno alla persona, i giudici di legittimità hanno accolto il ricorso di un soggetto, reso invalido grave a causa di un sinistro stradale, che lamentava la mancata adozione dei criteri di liquidazione di cui alle tabelle milanesi da parte del Tribunale di Trani e della Corte d’Appello di Bari.
La Corte di Cassazione motiva la decisione di accoglimento prendendo le mosse dal preliminare rilievo che l’osservazione della giurisprudenza di merito mostra marcate disparità non solo nei valori liquidati a titolo di danno non patrimoniale da lesione dell’integrità psicofisica (e a favore dei congiunti da morte), ma anche nel metodo utilizzato per la liquidazione, laddove alcuni uffici giudiziari si avvalgono del criterio equitativo “puro”, altri invece liquidano il danno in esame con il sistema “a punto”, ricavato soprattutto dalla media delle precedenti decisioni in materia.
Non solo.
Osserva la Corte che alcuni giudici liquidano unitariamente il danno non patrimoniale ed altri distinguono più voci; taluni pongono un tetto massimo ed uno minimo alla personalizzazione del danno, altri non lo fanno. Anche in tema di valori tabellari di punto, prosegue la sentenza, «si registrano divergenze assai accentuate, che di fatto danno luogo ad una giurisprudenza per zone, difficilmente compatibile con l’idea stessa dell’equità», concetto quest’ultimo chiarito approfonditamente nel corso della decisione in esame.
Ciò permesso, la Corte di Cassazione – nella perdurante mancanza di riferimenti normativi per le invalidità dal 10% al 100%, nonché al dichiarato fine di frenare un fenomeno che, incidendo sui fondamentali diritti della persona, vulnera elementari principi di eguaglianza, lede la certezza del diritto, ostacola le conciliazioni e le composizioni transattive in sede stragiudiziale, alimenta per converso le liti, e genera la pratica del c.d. forum shopping – ha enunciato il seguente principio di diritto: «poiché l’equità va intesa anche come parità di trattamento, la liquidazione del danno non patrimoniale alla persona da lesione dell’integrità psico- fisica presuppone l’adozione da parte di tutti i giudici di merito di parametri di valutazione uniformi che, in difetto di previsioni normative, vanno individuati in quelli tabellari elaborati presso il tribunale di Milano, da modularsi a seconda delle circostanze del caso concreto».

I giudici di legittimità hanno, inoltre, chiarito che l’aver assunto la tabella milanese come riferimento «equo» da prendere in considerazione per tutto il territorio nazionale non comporterà automaticamente «la ricorribilità in Cassazione, per violazione di legge, delle sentenze di appello che abbiano liquidato il danno in base a diverse tabelle per il solo fatto che non sia stata applicata la tabella di Milano e che la liquidazione sarebbe stata di maggiore entità se fosse stata effettuata sulla base dei valori da quella indicati». Infatti, affinché il ricorso non sia dichiarato inammissibile per la novità della questione posta, occorrerà che la medesima doglianza sia stata specificatamente sollevata in sede di appello (come accaduto nel caso di specie) e che, inoltre, il ricorrente nei giudizi svolti innanzi ad uffici giudiziari ove le tabelle milanesi non sono adottate, abbia depositato le stesse in atti.

Quanto alle lesioni alla salute che abbiano causato soltanto postumi temporanei ovvero postumi permanenti pari o inferiori al 9% della complessiva invalidità dell’individuo la Corte ha anche preso posizione nel modo seguente:
1.
per i postumi di lieve entità non connessi alla circolazione stradale varranno i criteri di liquidazione ordinari ed equitativi che saranno adottati dai giudici sulla base del suddetto nuovo principio di diritto, e non già quelli posti dall’articolo 139 del codice delle assicurazioni per ragioni che la Suprema Corte ritiene preclusive di una applicazione analogica dei criteri ministeriali ai casi di lesioni alla persona non da sinistro stradale;
2. all’opposto, «quante volte la lesione derivi dalla circolazione dei veicoli a motore e di natanti, il danno non patrimoniale da micro permanente non potrà che essere liquidato, per tutti i pregiudizi areddituali che derivino dalla lesione del diritto alla salute, entro i limiti stabiliti dalla legge mediante il rinvio al decreto annualmente emanato dal Ministero della attività produttive (ex art. 139, comma 5), salvo l’aumento da parte del giudice, in misura non superiore ad un quinto, con equo e motivato apprezzamento delle condizioni soggettive del danneggiato (art. 139 comma 3)».

La Cassazione, infine, nella sentenza in esame ha anche affermato un altro importante principio di diritto in tema di scontro tra veicoli, prescrivendo che una volta accertata la piena responsabilità di un veicolo non è giusto presupporre il concorso di colpa dell’altro conducente che non riesca a fornire la prova liberatoria di essere completamente esente da responsabilità.
Secondo i giudici di legittimità della Terza Sezione, infatti, «il principio secondo il quale, in tema di scontro tra veicoli e di applicazione dell’art. 2054 c.c., l’accertamento in concreto della colpa di uno dei due conducenti non comporta di per sé il superamento della presunzione di colpa concorrente dell’altro non può essere inteso nel senso che, anche quando questa prova non sia in concreto possibile e sia positivamente accertata la responsabilità di uno dei conducenti per avere tenuto una condotta in sé del tutto idonea a cagionare l’evento, l’apporto causale colposo dell’altro conducente debba essere, comunque, in qualche misura riconosciuto». Per tale assioma la Corte ha così censurato la spiegazione della Corte d’Appello che attribuiva comunque il 25% della responsabilità alla vittima perché non aveva provato di essersi uniformato alle norme sulla circolazione stradale e a quelle della comune prudenza e di essere stato messo in condizioni di non potere fare alcunché per evitare il sinistro.

Leggi il testo integrale delal sentenza
Tabelle del Tribunale di Milano del 2011

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