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La Cassazione fissa un paletto sull’efficacia degli studi di settore

La Cassazione fissa un paletto sull’efficacia degli studi di settore

L’accertamento da studi di settore alla luce delle pronunce della Corte di Cassazione, sezioni unite, n. 26635, 26636, 26637 e 26638 del 2009.
1. Premessa
L’articolo 62-sexies del D.L. 331/1993, nel suo combinato disposto con l’articolo 39, comma 1, lettera d), del DPR 600/1973 e con l’art. 54 del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633, dispone che gli accertamenti analitico-induttivi previsti da quest’ultime disposizioni possano essere fondati anche sull’esistenza di gravi incongruenze tra i ricavi, i compensi e i corrispettivi dichiarati e quelli fondatamente desumibili dalle caratteristiche e dalle condizioni di esercizio della specifica attività svolta, ovvero dagli studi di settore elaborati ai sensi dell’articolo 62-bis del Dl 331/1993.
Inoltre, l’art. 62-sexies, comma 3, prevede che: “Gli accertamenti di cui agli articoli 39, primo comma, lettera d), del decreto del Presidente della Repubblica 29-9-1973, n. 600, e successive modificazioni, e 54 del decreto del Presidente della Repubblica 26-10-1972, n. 633, e successive modificazioni, possono essere fondati anche sull’esistenza di gravi incongruenze tra i ricavi, i compensi ed i corrispettivi dichiarati e quelli fondatamente desumibili dalle caratteristiche e dalle condizioni di esercizio della specifica attività svolta, ovvero dagli studi di settore elaborati ai sensi dell’articolo 62-bis del presente decreto”.
Articoli di dirittoCome si evince dalla norme summenzionate gli studi di settore rappresentano uno strumento di accertamento del reddito previsto per agevolare l’attività accertatrice dell’Amministrazione Finanziaria qualora l’ammontare dei ricavi o compensi dichiarati dal contribuente risulti inferiore all’ammontare dei ricavi o compensi determinabili sulla base dello studio di settore applicabile all’attività dallo stesso esercitata.
Nella prassi, si è spesso verificato che, contrariamente da quanto richiesto dall’art. 62 sexies, comma 3, del D.L. 331/1993, gli accertamenti non si fondassero “sull’esistenza di gravi incongruenze tra i ricavi, i compensi ed i corrispettivi dichiarati e quelli fondatamente desumibili dalle caratteristiche e dalle condizioni di esercizio della specifica attività svolta, ovvero dagli studi di settore elaborati ai sensi dell’art. 62-bis del presente decreto”.
Difatti, il principale problema sorto con l’applicazione degli studi di settore è stato l’assunzione delle risultanze degli stessi a rango di presunzione legale, seppur relativa. Ciò ha comportato che è onere dell’impresa o del professionista provare le ragioni per le quali non ha potuto raggiungere i ricavi/compensi previsti dallo studio di settore.
Difatti, l’Agenzia delle Entrate aveva, da subito, attribuito valore di presunzione legale relativa – su cui fondare l’accertamento – allo scostamento dei ricavi o compensi dichiarati da quelli attribuibili al contribuente sulla base dello studio di settore. E nonostante abbia, poi, riconosciuto nella Circolare del 23 gennaio 2008 n. 5 che la locuzione “fondatamente desumibili” è il cardine sul quale ruota il corretto utilizzo delle stime operate dagli studi di settore, che, pertanto, sono utilizzabili solo laddove da esse sia, appunto, “fondatamente desumibile” l’ammontare dei ricavi, compensi e corrispettivi effettivamente conseguiti nel periodo di imposta considerato, nella realtà si è assistito ad accertamenti effettuati esclusivamente sulla base dello studio di settore applicabile all’attività esercitata, attraverso puri calcoli di algoritmi che non tenevano in minima considerazione l’effettiva situazione della contribuente.

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