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Art. 11 — Persone giuridiche pubbliche

Art. 11 — Persone giuridiche pubbliche

Le province e i comuni, nonché gli enti pubblici riconosciuti come persone giuridiche godono dei diritti secondo le leggi e gli usi osservati come diritto pubblico.

L’eventuale comma dell’articolo ricompreso fra parentesi quadre è stato abrogato.

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Aggiornato al 1 gennaio 2020
Il testo riportato è reso disponibile agli utenti al solo scopo informativo. Pertanto, unico testo ufficiale e definitivo è quello pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale Italiana che prevale in casi di discordanza rispetto al presente.
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Massime correlate

Cass. civ. n. 16600/2007

Nel caso di costituzione da parte di un Comune di un ente per manifestazioni teatrali, la natura pubblica del primo non è sufficiente ad attribuire natura pubblicistica al secondo e neppure rileva – per escludere la natura privata – che esso persegua finalità non di lucro, mentre, al di là della varianti di ciascuna figura, i caratteri distintivi dell’ente pubblico sono da rinvenirsi, più che nei fini di pubblico interesse da esso perseguiti, nello speciale regime giuridico che li contraddistingue e nell’inserimento istituzionale, variamente atteggiato, delle persone giuridiche pubbliche nell’organizzazione della P.A. come organismi ausiliari per il raggiungimento di finalità di interesse generale, con conseguente collocazione delle medesime in una posizione giuridica implicante, da un lato, l’attribuzione di poteri e prerogative analoghi a quelli dello Stato e degli enti territoriali e, dall’altro, l’assoggettamento ad un sistema di controlli inversamente proporzionale all autonomia dell’ente, ma in ogni caso di un certo grado di intensità, nonché di ingerenza nella gestione dell’ente.

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Cass. civ. n. 11541/1993

La natura pubblica degli enti che concorrono a formare un nuovo ente non è sufficiente ad attribuire natura pubblicistica a quest’ultimo, sebbene esso risulti costituito per perseguire anche finalità riguardanti i soggetti che lo compongono; nè può ritenersi indicativa della natura pubblica di un’associazione la partecipazione ai suoi organi di rappresentanti dei soggetti pubblici che l’hanno formata. Pertanto, la controversia relativa al rapporto di lavoro alle dipendenze dell’Associazione degli Ordini Professionali (Ordine dei dottori commercialisti della circoscrizione dei tribunali di Perugia e di Orvieto, Collegio dei ragionieri della circoscrizione dei Tribunali di Perugia e Spoleto, Consiglio provinciale dei consulenti del lavoro della Provincia di Perugia), avendo tale Associazione (costituita per la gestione di servizi comuni) natura non di ente pubblico ma di associazione (non riconosciuta) di diritto privato, è devoluta alla giurisdizione del giudice ordinario.

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Cass. civ. n. 5720/1990

La circostanza che una persona giuridica privata svolga, ancorché con controlli di tipo pubblicistico, compiti ed attività diretti — come la gestione di scuole o l’esercizio di attività didattica e scientifica — al soddisfacimento di fini propri dello Stato e di altri enti pubblici non è di per sé sufficiente per attribuire natura pubblicistica alla persona giuridica stessa.

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Cass. civ. n. 2995/1989

Le istituzioni regionali ed infraregionali di assistenza e beneficenza, per effetto della declaratoria di parziale illegittimità costituzionale dell’art. 1 della L. 17 luglio 1890, n. 6972 (sent. della Corte cost. n. 396 del 1988), non hanno, in ogni caso, la natura di enti pubblici, anche al fine del carattere pubblicistico del rapporto di lavoro con il personale e della giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo sulle controversie ad esso inerenti, ma possono essere enti pubblici o privati, secondo i comuni parametri che distinguono gli uni dagli altri, in relazione a requisiti strutturali e funzionali, nonché all’inserimento o meno nell’ambito dell’organizzazione della P.A.

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Cass. civ. n. 5812/1985

In difetto del riconoscimento della personalità giuridica di diritto pubblico, una fondazione non è qualificabile come ente pubblico (non economico), anziché come ente privato, per il solo fatto che persegua finalità non di lucro e che sia soggetta a controlli ed ingerenza dell’autorità governativa, trattandosi di caratteristiche proprie anche delle fondazioni di diritto privato, né per la circostanza che operi nel settore del ricovero e della cura degli infermi (nella specie, trattandosi della fondazione «Clinica del lavoro» di Pavia), essendo tale attività espletabile anche da istituti privati (art. 42 della L. 23 dicembre 1978, n. 833).

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