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Art. 43 — Domicilio e residenza

Art. 43 — Domicilio e residenza

Il domicilio di una persona è nel luogo in cui essa ha stabilito la sede principale dei suoi affari e interessi [ 14 Cost., artt. 45 e 46 c.c. ].

La residenza è nel luogo in cui la persona ha la dimora abituale [ 144 ].

L’eventuale comma dell’articolo ricompreso fra parentesi quadre è stato abrogato.

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Aggiornato al 1 gennaio 2020
Il testo riportato è reso disponibile agli utenti al solo scopo informativo. Pertanto, unico testo ufficiale e definitivo è quello pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale Italiana che prevale in casi di discordanza rispetto al presente.
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Massime correlate

Cass. civ. n. 25726/2011

La residenza di una persona, secondo la previsione dell’art. 43 c.c., è determinata dall’abituale e volontaria dimora in un determinato luogo, che si caratterizza per l’elemento oggettivo della permanenza e per l’elemento soggettivo dell’intenzione di abitarvi stabilmente, rivelata dalle consuetudini di vita e dallo svolgimento delle normali relazioni sociali. (In applicazione dell’enunciato principio, la S.C. ha confermato l’insussistenza degli elementi oggettivo e soggettivo per qualificare stabile ed abituale la permanenza nella dimora, desunti dal giudice di merito dalla mancanza di somministrazione dell’energia elettrica e dalla ripetuta assenza del ricorrente in occasione degli accessi dei vigili urbani).

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Cass. civ. n. 19544/2003

In tema di sottrazione internazionale del minore da parte di uno dei genitori, il procedimento monitorio previsto dalla Convenzione de L’Aja, ratificata con la legge n. 64 del 1994, per il ritorno del minorenne presso l’affidatario al quale è stato sottratto, la nozione di «residenza abituale» posta dalla succitata Convenzione non coincide con quella di «domicilio» (art. 43, primo comma, c.c.), nè con quella, di carattere formale, di residenza scelta d’accordo tra coniugi (art. 144, c.c.), in quanto corrisponde ad una situazione di fatto, dovendo per essa intendersi il luogo in cui il minore, in virtù di una durevole e stabile permanenza, anche di fatto, ha il centro dei propri legami affettivi, non solo parentali, derivanti dallo svolgersi in detta località la sua quotidiana vita di relazione, il cui accertamento è riservato all’apprezzamento del giudice del merito, incensurabile in sede di legittimità, se congruamente e logicamente motivato.

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Cass. civ. n. 8554/1996

La presunzione di corrispondenza delle risultanze anagrafiche alla realtà effettiva riguardo alla residenza di una persona fisica (luogo in cui essa ha la dimora abituale), basandosi sul particolare meccanismo approntato dal legislatore al fine di garantire che il dato reale continui a corrispondere a quello formale (artt. 43, 44 c.c. e 31 disp. att.; artt. 2 e 11 L. 24 dicembre 1954, n. 1228; artt. 5, 11 e 13 D.P.R. 31 gennaio 1958, n. 136; D.P.R. 30 maggio 1989, n. 223), benché non abbia valore assoluto (
iuris et de iure), deve considerarsi munita di una particolare resistenza, nel senso che, nel caso in cui ai fini del suo superamento non si adducano prove tipiche, di tenore univocamente concludente, ma elementi a loro volta presuntivi, i requisiti di gravità, precisione e concordanza di questi ultimi vanno apprezzati dal giudice del merito con particolare rigore. (Nella specie la S.C. ha annullato la sentenza impugnata che, ai fini della verifica del rispetto delle regole di cui all’art. 139 c.p.c., aveva disatteso le risultanze anagrafiche sulla base di elementi indiziari non univocamente concludenti — quali la positiva esecuzione di talune notifiche in un certo luogo, in realtà compatibile con l’ipotesi della occasionale dimora nello stesso — trascurando la valutazione di elementi di segno contrario, potenzialmente decisivi, e l’ammissione di specifica prova orale).

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Cass. civ. n. 6078/1987

La dichiarazione di residenza anagrafica in una certa abitazione, nello stesso od in un diverso comune, fa piena prova, ai fini della effettività della residenza, contro il dichiarante, sicché il giudice non può non tenerne conto, salvo che il dichiarante stesso non fornisca la prova della non rispondenza al vero della dichiarazione da lui fatta al funzionario comunale.

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Cass. civ. n. 1738/1986

La residenza di una persona è determinata dalla sua abituale e volontaria dimora in un determinato luogo, cioè dall’elemento obiettivo della permanenza in tale luogo e dall’elemento soggettivo dell’intenzione di abitarvi stabilmente, rivelata dalle consuetudini di vita e dallo svolgimento delle normali relazioni sociali. Questa stabile permanenza sussiste anche quando la persona si rechi a lavorare o a svolgere altra attività fuori del comune di residenza, sempre che conservi in esso l’abitazione, vi ritorni quando possibile e vi mantenga il centro delle proprie relazioni familiari e sociali.

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Cass. civ. n. 8205/1974

Allorquando un soggetto, contratto matrimonio, va ad abitare in un luogo diverso da quello in cui si trovava con la famiglia di origine, pur se omette di segnalare all’ufficio anagrafico il cambiamento di abitazione, è nel luogo prescelto che stabilisce il proprio domicilio reale.

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