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Art. 291 — Condizioni

Art. 291 — Condizioni

L’adozione è permessa alle persone che non hanno discendenti legittimi [ 231 ] [ o legittimati ], che hanno compiuto gli anni trentacinque e che superano almeno di diciotto anni l’età di coloro che essi intendono adottare.

Quando eccezionali circostanze lo consigliano, il tribunale [ 312 ] può autorizzare l’adozione se l’adottante ha raggiunto almeno l’età di trenta anni, ferma restando la differenza di età di cui al comma precedente.

L’eventuale comma dell’articolo ricompreso fra parentesi quadre è stato abrogato.

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Aggiornato al 1 gennaio 2020
Il testo riportato è reso disponibile agli utenti al solo scopo informativo. Pertanto, unico testo ufficiale e definitivo è quello pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale Italiana che prevale in casi di discordanza rispetto al presente.
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Massime correlate

Cass. civ. n. 2426/2006

In tema di adozione di persone maggiori di età, la presenza di figli minori (legittimi, legittimati o naturali) dell’adottante, come tali incapaci, per ragioni di età, di esprimere un valido consenso, costituisce, di norma, ai sensi dell’art. 291 c.c., un impedimento alla richiesta adozione. Ove, tuttavia, l’adozione di maggiorenne riguardi un soggetto, il figlio del coniuge, che già appartenga, insieme al proprio genitore naturale ed ai fratelli, minorenni, ex uno latere al contesto affettivo della famiglia di accoglienza dell’adottante, la detta presenza dei figli minori dell’adottante non preclude in assoluto l’adozione, fermo restando il potere-dovere del giudice del merito di procedere alla audizione personale di costoro, se aventi capacità di discernimento, e del loro curatore speciale, ai fini della formulazione del complessivo giudizio di convenienza nell’interesse dell’adottando, richiesto dall’art. 312, primo comma, numero 2), c.c., giacché tale convenienza in tanto sussiste in quanto l’interesse dell’adottando trovi una effettiva e reale rispondenza – eventualmente da apprezzare all’esito dell’acquisizione anche delle opportune informazioni – nella comunione di intenti di tutti i membri della famiglia, compresi i figli dell’adottante.

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