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Art. 343 — Apertura della tutela

Art. 343 — Apertura della tutela

Se entrambi i genitori sono morti o per altre cause [ 48 ss. c.c., 330 ] non possono esercitare la responsabilità genitoriale, si apre la tutela presso il tribunale del circondario dove è la sede principale degli affari e interessi del minore [ 354 ].

Se il tutore è domiciliato o trasferisce il domicilio in altro circondario, la tutela può essere ivi trasferita [ 45 ] con decreto del tribunale [ disp. att. 38 ].

L’eventuale comma dell’articolo ricompreso fra parentesi quadre è stato abrogato.

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Aggiornato al 1 gennaio 2020
Il testo riportato è reso disponibile agli utenti al solo scopo informativo. Pertanto, unico testo ufficiale e definitivo è quello pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale Italiana che prevale in casi di discordanza rispetto al presente.
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Massime correlate

Cass. civ. n. 18272/2016

La competenza per territorio in ordine alla procedura di tutela dell’incapace di cui all’art. 343 c.c. si radica nel luogo in cui si trova la sede principale degli affari e degli interessi dell’interdetto alla data della sua apertura, restando irrilevanti gli eventuali successivi spostamenti di dimora in ragione dell’applicazione del principio generale della “perpetuatio iurisdictionis”, eccezionalmente derogabile, ai sensi dell’art. 343, comma 2, c.c., solo per giustificate esigenze riguardanti il collegamento tra il tutore e l’ufficio giudiziario cui è demandato il controllo sulla sua attività.

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Cass. civ. n. 10373/2013

Il giudice competente per l’apertura della tutela dell’interdetto legale va individuato in quello del luogo in cui la persona interessata ha la sede principale degli affari od interessi, che coincide, ove l’interessato sia detenuto al momento in cui la sentenza di condanna è divenuta irrevocabile, con quello di abituale dimora nel cui circondario si trova la struttura di detenzione nella quale l’interdetto è ristretto, dovendosi ritenere inapplicabile il criterio del domicilio che presuppone l’elemento soggettivo del volontario stabilimento. Né rileva, ai fini dello spostamento della competenza, che, successivamente all’apertura della tutela e prima della nomina del tutore, l’interessato sia stato trasferito ad altra casa circondariale, operando il principio di cui all’art. 5 cod. proc. civ., senza che possa trovare applicazione l’art. 343, secondo comma, cod. civ., che presuppone la già avvenuta nomina del tutore.

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