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Art. 1401 — Riserva di nomina del contraente

Art. 1401 — Riserva di nomina del contraente

Nel momento della conclusione del contratto [ 1326 ] una parte può riservarsi la facoltà di nominare successivamente [ 1402 ] la persona che deve acquistare i diritti e assumere gli obblighi nascenti dal contratto stesso.

L’eventuale comma dell’articolo ricompreso fra parentesi quadre è stato abrogato.

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Aggiornato al 1 gennaio 2020
Il testo riportato è reso disponibile agli utenti al solo scopo informativo. Pertanto, unico testo ufficiale e definitivo è quello pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale Italiana che prevale in casi di discordanza rispetto al presente.
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Massime correlate

Cass. civ. n. 14105/2012

In un contratto preliminare di compravendita immobiliare, la clausola con cui il promissario acquirente si impegna ad acquistare per sé o per persona da nominare comporta la configurabilità o di una cessione del contratto, ai sensi dell’art. 1406 ss. c.c., con il preventivo consenso alla cessione a norma dell’art. 1407 c.c., o di un contratto per persona da nominare, di cui all’art. 1401 c.c., e ciò sia in ordine allo stesso preliminare che con riferimento al contratto definitivo, o, infine, di un contratto a favore del terzo, ai sensi dell’art. 1411 c.c., mediante la facoltà di designazione concessa all’uopo al promissario fino alla stipulazione del definitivo. Tale pluralità di configurazioni giuridiche in relazione al regolamento dell’intervento di terzi nella fattispecie contrattuale – preliminare o definitiva – va, tuttavia, riferita necessariamente al contenuto effettivo della volontà delle parti contraenti, che l’interprete deve ricercare in concreto, anche in correlazione alla funzione – invalsa nella pratica quotidiana degli affari – di impiegare il contratto preliminare per la disciplina intertemporale dei rapporti contrattuali delle parti, al di fuori di una coincidenza, che non sia meramente nominale, con gli schemi tipici approntati dal legislatore.

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Cass. civ. n. 6405/2006

Nel contratto per persona da nominare, con il quale una parte si sia riservata la facoltà di nominare successivamente la persona che deve acquistare i diritti ed assumere gli obblighi nascenti dallo stesso, non è richiesto che all’atto della stipulazione ex art. 1401 c.c. la persona da nominare sia già esistente, essendo invece necessaria tale esistenza solo nel successivo momento della designazione ex art. 1402 c.c., in virtù della quale il terzo nominato subentra nei diritti ed obblighi assunti dall’originario contraente.

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Cass. civ. n. 14460/2002

Nel contratto per persona da nominare, la nomina del terzo dà luogo ad un contratto con effetti diretti fra l’altro contraente (promittente) e il soggetto designato, al quale fa acquisire, con effetto retroattivo, in luogo della parte originaria (stipulante), la qualità di soggetto negoziale, come tale legittimato all’impugnazione nella controversia avente ad oggetto i diritti e gli obblighi di cui è divenuto titolare.

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Cass. civ. n. 13923/2002

In un contratto preliminare di compravendita immobiliare, la clausola che prevede che il promissario acquirente acquisti per sé o per persona da nominare può comportare la configurabilità sia della cessione del contratto ai sensi dell’art. 1406 e ss. c.c., con il preventivo consenso della cessione a norma dell’art. 1407 c.s., sia di un contratto per persona da nominare di cui all’art. 1401 cod. cit., e ciò sia in ordine al preliminare che con riferimento al contratto definitivo. Tale pluralità di configurazioni giuridiche va pertanto riferito al contenuto effettivo della volontà delle parti contraenti, che l’interprete deve ricercare in concreto; detto accertamento costituisce una valutazione di fatto rimessa al giudice del merito e, pertanto, è incensurabile in sede di legittimità se condotto correttamente alla stregua dei criteri ermeneutici dettati dagli artt. 1362 e segg. c.c. e sorretto da motivazione congrua ed immune da vizi logico-giuridici.

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Cass. civ. n. 10403/2002

Il contratto per persona da nominare differisce dal contratto a favore di terzo perché nel primo la nomina del terzo è solo eventuale, rappresentando essa l’esercizio di una facoltà della parte che tale nomina si è riservata e può pertanto anche non esercitare, con la conseguenza che, in caso di nomina mancata, invalida o intempestiva, il contratto produce i suoi effetti fra i contraenti originari; nel secondo, invece, la stipulazione a favore del terzo deve essere necessariamente prevista nel contratto, che produrrà effetti nei confronti terzo, (salvo che non intervengano la revoca della stipulazione o il rifiuto di profittarne), con la conseguenza che il terzo nel contratto previsto dall’art. 1411 c.c. deve essere sempre determinato o determinabile. (Nella specie, la Corte ha confermato la sentenza di merito che aveva qualificato come contratto per persona da nominare il preliminare di vendita di quote societarie in cui i promissari acquirenti dichiaravano di acquistare per sé o eventualmente per società da indicare nell’atto definitivo di compravendita).

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Cass. civ. n. 3328/2002

In un contratto preliminare di compravendita per sé o per persona da nominare, la modifica del soggetto destinato ad acquistare la proprietà del bene può essere realizzata sia prevedendosi l’ingresso della persona nominata nello stesso rapporto contrattuale sorto con la conclusione del contratto preliminare, così che la persona nominata si sostituisca al contraente originario con efficacia dal momento della stipulazione, sia prevedendosi l’acquisto in capo alla persona nominata del mero diritto alla prestazione dovuta dal promittente venditore, senza che vi sia, cioè, mutamento delle originarie parti stipulanti.

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Cass. civ. n. 6050/1995

La riserva della facoltà di nomina del contraente, prevista dall’art. 1401 c.c., può essere contenuta anche in un contratto di vendita con effetti immediatamente traslativi concretandosi, essa, in una dichiarazione a priori ambivalente, perché potenzialmente volta a dare vita ad un contratto in nome proprio, cioè con effetti tra i diretti contraenti, qualora non sia seguita, nel termine prescritto, dalla dichiarazione di nomina, ovvero, nella opposta ipotesi, da un contratto che produce i suoi effetti direttamente ed esclusivamente tra l’altro contraente ed il soggetto designato sì da doversi considerare concilio in nome di quest’ultimo.

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Cass. civ. n. 3115/1995

Il tratto peculiare del contratto per persona da nominare è dato dal subentrare nel contratto di un terzo — per effetto della nomina e della sua contestuale accettazione — che, prendendo il posto del contraente originario (lo stipulante), acquista i diritti ed assume gli obblighi correlativi nei rapporti con l’altro contraente (promittente) determinando, inoltre, la contemporanea fuoriuscita dal contratto dello stipulante, con effetto retroattivo, per cui il terzo si considera fino dall’origine unica parte contraente contrapposta al promittente e a questa legata dal rapporto costituito dall’originario stipulante; nel contratto a favore di terzo, invece, gli effetti si producono a favore sia dello stipulante che del terzo, il quale ultimo non acquista mai veste di parte contrattuale, né in senso formale né in senso sostanziale.

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Cass. civ. n. 6885/1994

Il contratto per persona da nominare si perfeziona in tutti i suoi elementi prima della dichiarazione di nomina dell’eligendo, la quale ha solo l’effetto di far acquistare ex tunc all’eletto la qualifica di soggetto negoziale, nonché tutti i relativi diritti ed obbligazioni. Ne consegue che la riserva di nomina del contraente non vale a configurare da sola un contratto preliminare, costituendo quella prevista dall’art. 1401 c.c. una figura riconosciuta in termini generali, individuabile sia per i contratti preliminari sia per quelli definitivi.

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Cass. civ. n. 751/1991

Il contratto preliminare stipulato nella forma del contratto per persona da nominare, per l’incertezza che esso comporta in ordine al soggetto acquirente e per il disorientamento che provoca nel coltivatore, cui non vengono prospettati elementi sicuri ed immutabili di valutazione, non può essere utilmente adottato nel sistema normativo della prelazione agraria.

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Cass. civ. n. 6587/1983

Con riguardo ad un preliminare, la ricorrenza di un contratto per persona da nominare, ai sensi ed agli effetti degli artt. 1401-1405 c.c., non è ravvisabile quando la riserva di nomina di un terzo venga riferita non allo stesso preliminare, in relazione ai diritti ed obblighi da esso nascenti, ma al contratto definitivo che le parti stesse si impegnano a stipulare.

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Cass. civ. n. 5777/1983

Nel contratto per persona da nominare — che viene disciplinato dalla legge, sotto il profilo sistematico e funzionale, come applicazione dell’istituto della rappresentanza — il contraente che si è riservato la facoltà di nomina assume la veste di rappresentante della persona da designare e il contratto si perfeziona in tutti i suoi elementi ancora prima della nomina dell’eligendo, non esistendo incertezza sulla esistenza di un contraente, ma soltanto sulla circostanza se allo stipulante debba sostituirsi o meno altra persona che prenderà il suo posto con effetto retroattivo. Conseguentemente, il contraente che ha esercitato la facoltà di riserva, può validamente porre in atto tutte le manifestazioni di volontà necessarie al perfezionamento del negozio, senza che sia necessario un mandato preventivo della persona da nominare sino al momento in cui questa verrà indicata.

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Cass. civ. n. 1789/1978

La figura del contratto per persona da nominare è riconosciuta dal codice civile in termini generali, sia per i contratti ad efficacia reale, sia per quelli ad effetti meramente obbligatori; pertanto, al contratto preliminare direttamente stipulato per persona da nominare sono applicabili in via diretta e non analogica le norme degli artt. 1401 e 1402 c.c.

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Cass. civ. n. 463/1975

Non è inconciliabile con il contratto per persona da nominare la circostanza che i contraenti prevedano, non soltanto la sostituzione di uno di essi con altro soggetto, ma anche la possibilità che questi si aggiunga ai contraenti originari.

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Cass. civ. n. 1003/1970

La semplice clausola, con la quale in un contratto stipulato per scrittura privata l’acquirente di un immobile si riserva la facoltà di richiedere che l’atto pubblico di trasferimento venga concluso successivamente in un tempo determinato con altro soggetto, non può essere inquadrata nel contratto per persona da nominare, essendo diretta alla rivendita dell’immobile ed al fine di sottrarre i trasferimenti intermedi agli oneri fiscali.

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