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Art. 1706 — Acquisti del mandatario

Art. 1706 — Acquisti del mandatario

Il mandante può rivendicare le cose mobili acquistate per suo conto dal mandatario che ha agito in nome proprio [ 1705 ], salvi i diritti acquistati dai terzi per effetto del possesso di buona fede.

Se le cose acquistate dal mandatario sono beni immobili o beni mobili iscritti in pubblici registri, il mandatario è obbligato a ritrasferirle al mandante. In caso d’inadempimento, si osservano le norme relative all’esecuzione dell’obbligo di contrarre [ 2652 n. 2, 2690 n. 1; 183 disp. att. ].

L’eventuale comma dell’articolo ricompreso fra parentesi quadre è stato abrogato.

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Aggiornato al 1 gennaio 2020
Il testo riportato è reso disponibile agli utenti al solo scopo informativo. Pertanto, unico testo ufficiale e definitivo è quello pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale Italiana che prevale in casi di discordanza rispetto al presente.
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Massime correlate

Cass. civ. n. 3037/2014

In tema di acquisti effettuati dal mandatario in nome proprio, il disposto dell’art. 1706, primo comma, cod. civ., deve essere coordinato, qualora si tratti di azioni di società con unico socio, con il combinato disposto dell’art. 2362, primo comma, cod. civ. e dell’art. 2448, primo comma, cod. civ. Ne consegue che il trasferimento della proprietà delle azioni di società con socio unico è inopponibile ai terzi, ove non sia stato pubblicato nel registro delle imprese, salvo che si provi che il terzo ne fosse comunque venuto a conoscenza (Nella specie la S.C. ha affermato l’inopponibilità all’INPS – ai fini dell’esonero dall’obbligo di versamento dei contributi per la CIG – del trasferimento, in favore della Regione Valle d’Aosta, della proprietà delle azioni di società con unico socio per il cui acquisto l’ente territoriale aveva conferito mandato a società finanziaria regionale – di cui deteneva il settantacinque per cento del capitale – senza effettuare alcuna forma di pubblicità nel registro delle imprese).

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Cass. civ. n. 11314/2010

Se le cose acquistate dal mandatario sono beni immobili o beni mobili iscritti in pubblici registri (2683), il mandatario è obbligato a ritrasferirle al mandante. In caso d’inadempimento, si osservano le norme relative all’esecuzione dell’obbligo di contrarre (2652, n. 2, 2932, 2960, n. 1). come combinazione di due fattispecie negoziali collegate, l’una costituita da un negozio reale traslativo, a carattere esterno, realmente voluto ed avente efficacia verso i terzi, e l’altra (il vero e proprio pactum fiduciae), avente carattere interno ed effetti meramente obbligatori, diretta a modificare il risultato finale del negozio esterno mediante l’obbligo assunto dal fiduciario di ritrasferire al fiduciante il bene o il diritto che ha formato oggetto dell’acquisto. In un simile contesto negoziale, non trova applicazione l’art. 1706 c.c., il quale, in tema di mandato, attribuisce effetti reali immediati nel patrimonio del mandante all’acquisto operato per suo conto dal mandatario, in quanto tale meccanismo negoziale è estraneo alla funzione stessa del negozio fiduciario voluto dalle parti.

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Cass. civ. n. 2843/1972

In ipotesi che il mandatario deliberatamente violi l’obbligo assunto ed impieghi le somme ricevute dal mandante nell’acquisto di un bene immobile per conto proprio, anziché per conto del mandante, appropriandosi in tal modo di quelle somme, non trova applicazione il secondo comma dell’art. 1706 c.c. Il requisito dell’acquisto per conto del mandante, espressamente richiesto dal primo comma della detta norma, per attribuire al mandante il diritto di rivendicare i beni mobili acquistati dal mandatario, costituisce presupposto necessario anche per affermare l’esistenza dell’obbligo del mandatario di ritrasferire al mandante i beni immobili da lui acquistati. Dal mancato adempimento dell’obbligo verso il mandante deriva a carico del mandatario inadempiente l’obbligo di risarcire il danno per equivalente, a norma dell’art. 1223 c.c., oppure in forma specifica, quando questa forma sia possibile e venga richiesta dal danneggiato.

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