10 Gen Art. 1778 — Cosa proveniente da reato
Posted at 20:46h
in Codice civile
Fonti > Codice civile > Libro Quarto – Delle obbligazioni > Titolo III – Dei singoli contratti > Capo XII – Del deposito > Sezione I – Del deposito in generale
Il depositario, se scopre che la cosa proviene da un reato e gli è nota la persona alla quale è stata sottratta, deve denunziarle il deposito fatto presso di sé.
Il depositario è liberato se restituisce la cosa al depositante decorsi dieci giorni dalla denunzia senza che gli sia stata notificata opposizione [ 2906 ].
L’eventuale comma dell’articolo ricompreso fra parentesi quadre è stato abrogato.
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Aggiornato al 1 gennaio 2020Il testo riportato è reso disponibile agli utenti al solo scopo informativo. Pertanto, unico testo ufficiale e definitivo è quello pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale Italiana che prevale in casi di discordanza rispetto al presente.
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