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Art. 2028 — Obbligo di continuare la gestione

Art. 2028 — Obbligo di continuare la gestione

Chi, senza esservi obbligato, assume scientemente la gestione di un affare altrui, è tenuto a continuarla e a condurla a termine finché l’interessato non sia in grado di provvedervi da se stesso.

L’obbligo di continuare la gestione sussiste anche se l’interessato muore prima che l’affare sia terminato, finché l’erede possa provvedere direttamente.

L’eventuale comma dell’articolo ricompreso fra parentesi quadre è stato abrogato.

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Aggiornato al 1 gennaio 2020
Il testo riportato è reso disponibile agli utenti al solo scopo informativo. Pertanto, unico testo ufficiale e definitivo è quello pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale Italiana che prevale in casi di discordanza rispetto al presente.
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Massime correlate

Cass. civ. n. 22302/2016

Il compimento di un’attività negoziale in favore di un soggetto che versi in situazione (ancorché transitoria) di incapacità naturale, va qualificato, ove ricorra l’ulteriore requisito dell'”utiliter coeptum”, come gestione di affari altrui, la quale, a sua volta, può essere rappresentativa o non rappresentativa. Nell’ipotesi in cui il gestore agisca in nome proprio, atteso che la gestione d’affari costituisce un’ipotesi particolare di mandato, legittimato attivamente a ripetere, nei confronti dell'”accipiens”, il pagamento indebito eseguito dal gestore è anche il soggetto gerito, in base all’art. 1705 c.c., che consente al mandante, sostituendosi al mandatario, di esercitare i diritti di credito derivanti dall’esecuzione del mandato.

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Cass. civ. n. 9269/2008

L’elemento caratterizzante della gestione d’affari consiste nella spontaneità dell’intervento del gestore nella sfera giuridica altrui, in assenza di qualsiasi vincolo negoziale o legale. Tale requisito si rinviene non solo quando l’interessato sia nella materiale impossibilità di provvedere alla cura dei propri affari ma anche quando lo stesso non rifiuti, espressamente o tacitamente, tale ingerenza da parte del negotiorum gestor . (Nella fattispecie, La Corte ha ritenuto esistente la gestione d’affari, nell’amministrazione di un asse ereditario, da parte di un terzo, con l’assenso tacito degli eredi).

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Cass. civ. n. 12280/2007

Elemento caratterizzante la gestione di affari è il compimento di atti giuridici spontaneamente ed utilmente nell’interesse altrui, in assenza di un obbligo legale o convenzionale di cooperazione; a tal fine, si richiede innanzitutto l’absentia domini da intendersi non già come impossibilità oggettiva e soggettiva di curare i propri interessi, bensì come semplice mancanza di un rapporto giuridico in forza del quale il gestore sia tenuto ad intervenire nella sfera giuridica altrui, ovvero quale forma di spontaneo intervento senza opposizione e/o divieto del dominus tale requisito non è peraltro sufficiente ai fini della configurabilità della gestione di affari, occorrendo altresì l’utilità della gestione (cosiddetta utiliter coeptum), la quale sussiste quando sia stata esplicata un’attività che, producendo un incremento patrimoniale o risolvendosi in un’evitata diminuzione patrimoniale, sarebbe stata esercitata dallo stesso interessato quale buon padre di famiglia, se avesse dovuto provvedere efficacemente da sé alla gestione dell’affare. (In applicazione di tali principi, la S.C. ha cassato per vizio di motivazione la sentenza impugnata, la quale, in materia di IRPEF, aveva escluso l’assoggettabilità ad imposizione del sovrapprezzo riscosso dal contribuente per la vendita di azioni di proprietà della moglie, ritenendo che l’attività da lui svolta ai fini della vendita fosse configurabile non già come intermediazione ma come gestione di affari, senza però indicare gli elementi comprovanti l’avvenuto trasferimento alla moglie del controvalore dei titoli).

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Cass. civ. n. 18626/2003

L’elemento caratterizzante la gestione d’affari (art. 2028, c.c.) è costituito dal compimento di atti giuridici, spontaneamente ed utilmente compiuti dal gestore nell’altrui interesse in assenza di ogni rapporto contrattuale con l’interessato; pertanto la negotiorium gestio non è configurabile, qualora l’asserito gestore abbia adempiuto la prestazione in esecuzione di un contratto e sia decaduto dall’azione contrattuale proponibile per ottenere il rimborso delle somme pagate. (Nella specie, una banca aveva agito per ottenere il rimborso del debito pagato su delegazione di un suo correntista, benché l’operazione non risultasse annotata nell’estratto conto finale, non impugnato e non contestato nel termine di decadenza di sei mesi e, a fronte dell’eccezione di decadenza dall’azione di impugnazione dell’estratto conto — art. 1832, secondo comma, c.c. — aveva agito ex art. 2028, c.c.; la S.C., in applicazione del succitato principio di diritto, ha ritenuto insussistenti i presupposti della negotiorium gestio)

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Cass. civ. n. 12102/2003

La gestione degli affari che non abbia comportato la spendita del nome del dominus, può produrre effetti fra il dominus e il gestore, ma non può in alcun caso valere a far subentrare il dominus nel rapporto negoziale che il gestore abbia instaurato in nome proprio con il terzo.

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Cass. civ. n. 4623/2001

L’elemento peculiare che diversifica la gestione di affari altrui da tutte le altre ipotesi, in cui l’attività svolta per conto terzi costituisce l’adempimento di un obbligo legale o convenzionale del cooperatore, è dato dalla spontaneità dell’intervento del gestore, ossia dalla mancanza di un qualsivoglia rapporto giuridico in forza del quale il gestore sia tenuto ad intervenire nella sfera giuridica altrui, sicché la negotiorum gestio non è configurabile allorché ricorra una contrapposizione dei rispettivi interessi di cui risultino portatori il gestore ed il dominus.

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Cass. civ. n. 3225/1995

È ammissibile la negotiorum gestio anche nell’ambito degli atti in cui la forma solenne costituisca elemento concorrente della formazione della fattispecie negoziale, posto che l’immediata imputazione degli effetti dell’attività gestoria nella sfera del dominus trova il suo fondamento nella legge e non in un atto negoziale, solo rispetto al quale può trovare applicazione la norma di cui all’art. 1392 c.c.; peraltro quando manchi taluno dei requisiti della gestione d’affari, gli effetti di questa sono subordinati alla ratifica dell’interessato, che deve rivestire, a pena di nullità, la forma scritta, ai sensi dell’art. 1350 c.c., se concorre a determinare trasferimenti, costituzioni o modificazioni di diritti reali immobiliari; in tal caso, non avendo la gestione carattere rappresentativo, essa esaurisce i suoi effetti tra gestore e dominus, onde il terzo che faccia valere diritti nascenti dall’attività del gestore non può rivolgersi al dominus.

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