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Art. 2229 — Esercizio delle professioni intellettuali

Art. 2229 — Esercizio delle professioni intellettuali

La legge determina le professioni intellettuali [ 2068, 2956, n. 5 ] per l’esercizio delle quali è necessaria l’iscrizione in appositi albi o elenchi [ 2061 ].

L’accertamento dei requisiti per l’iscrizione negli albi o negli elenchi, la tenuta dei medesimi e il potere disciplinare sugli iscritti sono demandati [ alle associazioni professionali ], sotto la vigilanza dello Stato, salvo che la legge disponga diversamente [ 2642 ].

Contro il rifiuto dell’iscrizione o la cancellazione dagli albi o elenchi, e contro i provvedimenti disciplinari che importano la perdita o la sospensione del diritto all’esercizio della professione è ammesso ricorso in via giurisdizionale nei modi e nei termini stabiliti dalle leggi speciali.

L’eventuale comma dell’articolo ricompreso fra parentesi quadre è stato abrogato.

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Aggiornato al 1 gennaio 2020
Il testo riportato è reso disponibile agli utenti al solo scopo informativo. Pertanto, unico testo ufficiale e definitivo è quello pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale Italiana che prevale in casi di discordanza rispetto al presente.
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Massime correlate

Cass. civ. n. 10420/2013

Costituisce prestazione d’opera intellettuale ed è soggetta alle norme che il codice civile prevede per il relativo contratto quella espletata da un perito assicurativo, atteso che l’esercizio di tale attività è subordinata – come richiesto dall’art. 2229 cod. civ. – all’iscrizione in apposito albo o elenco, ai sensi della legge 17 febbraio 1992, n. 166. Ne consegue l’applicazione della facoltà di recesso “ad nutum”, prevista dall’art. 2237 cod. civ., in difetto di prova, da parte del prestatore di lavoro, circa la pattuizione, anche implicita, di una deroga convenzionale alla disciplina legale.

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Cass. civ. n. 9844/2002

In tema di contratti aventi ad oggetto prestazioni di opera intellettuale invalidi per difetto di iscrizione del professionista all’albo, l’accertamento in ordine alla sussistenza in concreto di un rapporto di prestazione d’opera professionale il cui esercizio sia o meno riservato ad iscritti ad albi costituisce apprezzamento di fatto devoluto al giudice di merito e sottratto al sindacato di legittimità ove adeguatamente motivato.

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Cass. civ. n. 5873/2000

La violazione delle norme imperative sui limiti dei poteri del professionista stabiliti dalla legge professionale (nella specie l’art. 16 R.D. 274/1929, che consente al geometra la progettazione, la direzione e la vigilanza di modeste costruzioni civili) determina la nullità del contratto di opera professionale ex art. 1418 c.c. in relazione anche agli arti. 2229 e ss. c.c.

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Cass. civ. n. 163/1996

Per accertare la natura professionale di una prestazione che utilizzi sistemi di elaborazione elettronica come tale riservata non alle società di servizi, bensì a professionisti iscritti negli appositi albi professionali il giudice deve valutare la prevalenza dell’attività intellettuale su quella materiale, tenendo conto che possono esservi servizi in cui la prima ha una funzione ridotta rispetto all’elaborazione elettronica (come nel caso in cui l’elaborazione consista nel conseguire il risultato di un calcolo così complesso che sarebbe impensabile affidarlo alla sola mente umana) e servizi in cui, invece, l’attività intellettuale prevale, intervenendo con le proprie cognizioni specialistiche e trovando nell’elaboratore solo uno strumento che si limita a rendere più veloce, rispetto alla mano dell’uomo, la scritturazione dei calcoli. (Nella specie, la Suprema Corte, in base all’enunciato principio, ha cassato la sentenza del giudice di merito il quale, senza spiegare perché l’attività intellettuale non dovesse ritenersi prevalente su quella materiale, aveva negato natura professionale all’attività svolta da una società di servizi, consistita nella preparazione dei modelli fiscali 101 e 102, nella redazione delle dichiarazioni dei sostituti d’imposta, nella compilazione dei modelli O1M e 03M e nella chiusura delle posizioni assicurative e contributive presso I’Inail e I’Inps, limitandosi ad affermare che essa s’era risolta nell’elaborazione di dati ed indicazioni forniti dai clienti ed, in minima parte, nello svolgimento di un’elementare contabilità).

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Cass. civ. n. 9019/1993

Nella categoria generale delle professioni intellettuali, solo quelle determinate dalla legge (art. 2229, primo comma, c.c.) sono tipizzate ed assoggettate all’iscrizione in albi ed elenchi; mentre, all’infuori di queste, vi sono non solo professioni intellettuali caratterizzate per il loro specifico contenuto, ma anche prestazioni di contenuto professionale o intellettuale non specificamente caratterizzate, che ben possono essere oggetto di rapporto di lavoro autonomo.

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