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Art. 2328 — Atto costitutivo

Art. 2328 — Atto costitutivo

La società può essere costituita per contratto o per atto unilaterale.

L’atto costitutivo deve essere redatto per atto pubblico [ 14, 1350, n. 13 2463, 2498, 2504, 2699 ] e deve indicare:

  1. 1) il cognome e il nome o la denominazione, la data e il luogo di nascita o lo Stato di costituzione, il domicilio o la sede, la cittadinanza dei soci e degli eventuali promotori, nonché il numero delle azioni assegnate a ciascuno di essi;
  2. 2) la denominazione [ [ [ n2414 ] ], n. 1 ] e il comune ove sono poste la sede della società e le eventuali sedi secondarie;
  3. 3) l’attività che costituisce l’oggetto sociale [ 2361, 2369, 2414, n. 1, 2437, 2445, 2484, n. 2 ];
  4. 4) l’ammontare del capitale sottoscritto e di quello versato;
  5. 5) il numero e l’eventuale valore nominale [ 2446 ] delle azioni, le loro caratteristiche e le modalità di emissione e circolazione;
  6. 6) il valore attribuito ai crediti [ 2255 ] e beni conferiti in natura [ 2342, 2343, 2643, n. 10 ];
  7. 7) le norme secondo le quali gli utili devono essere ripartiti [ 2433 ];
  8. 8) i benefici eventualmente accordati ai promotori [ 2333, 2335, n. 3 ], 2337, 2348 ] o ai soci fondatori [ 2340, 2341 ];
  9. 9) il sistema di amministrazione adottato, il numero degli amministratori e i loro poteri, indicando quali tra essi hanno la rappresentanza della società [ 2380 bis ];
  10. 10) il numero dei componenti il collegio sindacale [ 2397, 2400 ];
  11. 11) la nomina dei primi amministratori e sindaci ovvero dei componenti del consiglio di sorveglianza e, quando previsto, del soggetto incaricato di effettuare la revisione legale dei conti;
  12. 12) l’importo globale, almeno approssimativo, delle spese per la costituzione poste a carico della società;
  13. 13) la durata della società [ 2484, n. 1 ] ovvero, se la società è costituita a tempo indeterminato, il periodo di tempo, comunque non superiore ad un anno, decorso il quale il socio potrà recedere.

Lo statuto contenente le norme relative al funzionamento della società, anche se forma oggetto di atto separato, costituisce parte integrante dell’atto costitutivo. In caso di contrasto tra le clausole dell’atto costitutivo e quelle dello statuto prevalgono le seconde.

L’eventuale comma dell’articolo ricompreso fra parentesi quadre è stato abrogato.

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Aggiornato al 1 gennaio 2020
Il testo riportato è reso disponibile agli utenti al solo scopo informativo. Pertanto, unico testo ufficiale e definitivo è quello pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale Italiana che prevale in casi di discordanza rispetto al presente.
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Massime correlate

Cass. civ. n. 26683/2006

L’interpretazione dell’atto costitutivo e dello statuto di una società, così come quella di ogni atto contrattuale, richiedendo l’accertamento della volontà degli stipulanti, in relazione al contenuto del negozio, si traduce in un’indagine di fatto affidata in via esclusiva al giudice di merito, ed è pertanto censurabile in sede di legittimità soltanto nel caso in cui la motivazione risulti talmente inadeguata da non consentire di ricostruire l’iter logico seguito dal giudice per attribuire all’atto negoziale un determinato contenuto, oppure nel caso di violazione delle norme ermeneutiche. La denuncia di quest’ultima violazione esige una specifica indicazione dei canoni in concreto non osservati e del modo attraverso il quale si è realizzata la violazione, mentre la denunzia del vizio di motivazione implica la puntualizzazione dell’obiettiva deficienza e contraddittorietà del ragionamento svolto dal giudice di merito, non potendo nessuna delle due censure risolversi in una critica del risultato interpretativo raggiunto dal giudice, che si sostanzi nella mera contrapposizione di una differente interpretazione.

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Cass. civ. n. 5472/1998

La clausola statutaria di una società di capitali che preveda la proroga tacita della società se, entro un determinato termine prima della scadenza stabilita, un socio non abbia dato disdetta agli altri soci, deve ritenersi contra legem, perché a differenza delle società personali, per quelle di capitali la durata è un elemento essenziale e deve essere certa, potendo subire variazioni, in linea generale, mediante una modifica dell’atto costitutivo adottata con delibera dell’assemblea straordinaria. La nullità di una tale clausola tuttavia non travolge automaticamente la previsione statutaria della disdetta, che rappresenta attribuzione al singolo socio, nei confronti della società, di un diritto personale, di natura potestativa, a veder cessare il contratto sociale alla scadenza originaria prevista e che si traduce in un correttivo della nullità della clausola di proroga tacita.

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Cass. civ. n. 6764/1990

Il mandato senza rappresentanza, sottostante ad una interposizione reale ovvero ad un negozio fiduciario, aventi per oggetto la costituzione di una società di capitali, non deve risultare da atto scritto, atteso che, una volta stipulato (tra il mandatario ed il terzo) il contratto solenne di costituzione di società, l’obbligo di ritrasferimento che ne consegue (fra mandante e mandatario) riguarda le quote sociali o le azioni (a seconda del tipo di società), e cioè un effetto che può essere raggiunto mediante negozi a forma libera.

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