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Art. 2511 — Società cooperative

Art. 2511 — Società cooperative

Le cooperative sono società a capitale variabile con scopo mutualistico iscritte presso l’albo delle società cooperative di cui all’articolo 2512, secondo comma, e all’articolo 223-sexiesdecies delle disposizioni per l’attuazione del presente codice.

L’eventuale comma dell’articolo ricompreso fra parentesi quadre è stato abrogato.

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Aggiornato al 1 gennaio 2020
Il testo riportato è reso disponibile agli utenti al solo scopo informativo. Pertanto, unico testo ufficiale e definitivo è quello pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale Italiana che prevale in casi di discordanza rispetto al presente.
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Massime correlate

Cass. civ. n. 8916/2004

Le cooperative sociali di servizio di cui alla lettera a) dell’art. 1, comma primo legge 8 novembre 1991, n. 381 perseguono, al pari di ogni altra società cooperativa, lo scopo mutualistico, ancorché si tratti di mutualità esterna, trascendente gli interessi immediati dei soci, in quanto esse mirano a realizzare nella forma tipizzata della gestione di servizi socio sanitari od educativi, l’interesse generale della comunità alla promozione umana e all’integrazione sociale dei cittadini. Pertanto la gestione di servizi socio-sanitari è sufficiente a qualificare come cooperativa sociale la società cooperativa che li gestisca, restando irrilevante, ai fini della determinazione degli obblighi contributivi previdenziali, la qualità personale dei destinatari del servizio o la erogazione di esso a titolo gratuito o a pagamento.

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Cass. civ. n. 4021/2004

In relazione alle cooperative edilizie deve escludersi la possibilità di cessione degli alloggi edificati a terzi, con conseguente nullità per illiceità dell’oggetto della delibera di alienazione del bene sociale; tale situazione non è riscontrabile, tuttavia quando la cessione di una parte di edificio ad un estraneo alla compagine sociale costituisca non l’espressione di un’attività commerciale di tipo lucrativo contrapposta al fine mutualistico, bensì uno strumento perché, senza lesione dei diritti dei soci, si conseguano i fini istituzionali ed il migliore soddisfacimento delle disposizioni costituite in capo alla generalità dei soci. (Nella specie la cooperativa edilizia aveva compensato i professionisti che avevano prestato la loro opera per la società con la cessione di alcune unità immobiliari nei costruendi edifici per mancanza di disponibilità finanziarie liquide e senza che questo fatto comportasse lesione dei diritti dei soci prenotatari).

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Cass. civ. n. 12157/1999

Deve ritenersi legittima la clausola statutaria di una società cooperativa a responsabilità limitata, che preveda l’obbligo dei soci di rimborsare annualmente alla società tutte le spese e gli oneri per il suo funzionamento, in modo che l’esercizio si chiuda senza utili e senza perdite, dovendosi escludere che tale clausola incida sulla tipologia societaria, trasformando la società in una società a responsabilità illimitata, in quanto detta clausola non impegna i soci per le obbligazioni sociali verso i terzi, ma riguarda i rapporti interni alla società, ed, inoltre, è pienamente compatibile con la realizzazione dell’oggetto sociale, afferendo ad una prestazione accessoria ad essa funzionale.

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Cass. civ. n. 10602/1999

Lo scopo mutualistico di una società cooperativa è caratteristica essenziale del suo costitutivo, ed anche presupposto indefettibile per il godimento della speciale disciplina «di favore», e dunque si traduce nell’indisponibilità, da parte dell’assemblea o del consiglio di amministrazione, del diritto di ciascun socio di partecipare ai programmati benefici dell’attività societaria. Detto scopo nel caso di una cooperativa edilizia, non tollera la cessione a terzi degli alloggi edificati, ove la cessione medesima non sia mero strumento per il conseguimento dei fini istituzionali ed miglior soddisfacimento delle posizioni costituite in capo al socio, ma esprima una scelta contrapposta al fine mutualistico, con il compimento di attività commerciale di tipo lucrativo e lesione di quelle posizioni. Da ciò consegue che, nel caso di estraneità del cessionario alla compagine sociale e dell’elusione dei diritti insorti in favore del socio per effetto dell’operazione mutualistica e del contratto di «prenotazione», la delibera di alienazione del bene sociale è affetta da radicale nullità, per illiceità dell’oggetto, ai sensi dell’art. 2379 c.c. reso applicabile dal rinvio di cui all’art. 2516 c.c.

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Cass. civ. n. 9513/1999

Lo scopo mutualistico proprio delle cooperative può avere gradazioni diverse, che vanno dalla cosiddetta mutualità pura, caratterizzata dall’assenza di qualsiasi scopo di lucro, alla cosiddetta mutualità spuria, che, attenuandosi il fine mutualistico, consente una maggiore dinamicità operativa anche nei confronti di terzi non soci, conciliando così il fine mutualistico con un’attività commerciale e con la conseguente possibilità per la cooperativa di cedere beni o servizi a terzi a fini di lucro. La possibilità che la cooperativa assuma tali diverse tipologie comporta necessariamente una diversità di posizioni del socio cooperatore, senza, peraltro, che, anche laddove è più accentuato il fine mutualistico (come nelle cooperative di consumo), il parametro normativo di riferimento cessi di essere quelle delle società (come dimostra l’art. 2516 c.c.), pur rimanendo la posizione del socio cooperativo distinta da quella del socio di una società di capitali, in quanto quest’ultimo persegue un fine puramente speculativo, mentre il primo mira di regola ad un risultato economico e ad un vantaggio patrimoniale diverso dal lucro, o comunque peculiare e variante a seconda del ramo di attività cooperativa esercitato dalla società. Tale vantaggio non è costituito (o almeno non lo è prevalentemente) dalla più elevata remunerazione possibile del capitale investito, ma dal soddisfacimento di un comune preesistente bisogno economico (di lavoro, del bene casa, di generi di consumo, di credito ed altri), con la congiunta consecuzione di un risparmio di spesa per i beni o i servizi acquistati o realizzati dalla propria società (come nelle cooperative di consumo), oppure di una maggiore retribuzione per i propri beni o servizi alla stessa ceduti (come nelle cooperative di produzione e di lavoro).

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Cass. civ. n. 12739/1995

Non contrasta con il fine mutualistico delle cooperative di lavoro nelle quali ii servizio svolto a favore dei soci consiste nell’acquisizione di occasioni di lavoro e di adeguata remunerazione mercé un’attività d’impresa svolta sul mercato mediante negoziazione con terzi la possibilità di previsione statutaria di remunerazioni predeterminate a favore dei soci-lavoratori alle scadenze usuali per le retribuzioni del lavoro (nella specie, una clausola dello statuto richiamava la disciplina della contrattazione collettiva relativa ad analoghi rapporto di lavoro). Tale indicazione statutaria, tuttavia, ha carattere vincolante solo quando, o finché, non si ponga in contrasto con i risultati dell’attività imprenditoriale svolta dalla cooperativa, non potendo quest’ultima distribuire ai soci utili che non abbia realizzato.

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Cass. civ. n. 766/1969

Lo scopo mutualistico di una società cooperativa non è inconciliabile con l’intento di lucro, ben potendo questi due fini coesistere ed essere rivolti al conseguimento di uno stesso risultato. Pertanto, ai fini della applicabilità della norma del secondo comma dell’art. 2540 c.c., che prevede la possibilità del fallimento delle cooperative, per l’accertamento della sussistenza o meno del fine di speculazione di una società cooperativa si deve avere riguardo alla struttura ed agli scopi di essa e non al suo carattere mutualistico.

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