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Art. 2553 — Divisione degli utili e delle perdite

Art. 2553 — Divisione degli utili e delle perdite

Salvo patto contrario, l’associato partecipa alle perdite nella stessa misura in cui partecipa agli utili, ma le perdite che colpiscono l’associato non possono superare il valore del suo apporto [ 2265 ].

L’eventuale comma dell’articolo ricompreso fra parentesi quadre è stato abrogato.

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Aggiornato al 1 gennaio 2020
Il testo riportato è reso disponibile agli utenti al solo scopo informativo. Pertanto, unico testo ufficiale e definitivo è quello pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale Italiana che prevale in casi di discordanza rispetto al presente.
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Massime correlate

Cass. civ. n. 13179/2010

L’associazione in partecipazione ha, quale elemento causale indefettibile di distinzione dal rapporto di collaborazione libero-professionale, il sinallagma tra partecipazione al rischio d’impresa gestita dall’associante e conferimento dell’apporto lavorativo dell’associato. Ne consegue che l’associato il cui apporto consista in una prestazione lavorativa deve partecipare sia agli utili che alle perdite, non essendo ammissibile un contratto di mera cointeressenza agli utili di un’impresa senza partecipazione alle perdite, tenuto conto dell’espresso richiamo, contenuto nell’art. 2554, secondo comma, c.c., all’art. 2102 c.c., il quale prevede la partecipazione del lavoratore agli utili “netti” dell’impresa.

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Cass. civ. n. 19444/2008

In tema di associazione in partecipazione, posto che lo schema legale tipico di tale contratto prevede la partecipazione dell’associato alle perdite, grava su quest’ultimo l’onere di dimostrare, nel rispetto dei limiti di ammissibilità della relativa prova stabiliti dall’art. 2721 cod. civ., di essere stato pattiziamente esentato dalla partecipazione alle perdite stesse.

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Cass. civ. n. 9264/2007

Nel contratto di associazione di cui all’art. 2549 c.c., non ostandovi alcuna incompatibilità con il suddetto tipo negoziale, la partecipazione agli utili ed alle perdite da parte dell’associato può tradursi, per quanto attiene ai primi, nella partecipazione ai globali introiti economici dell’impresa o a quelli di singoli affari, sicché sotto tale versante non assume alcun rilievo ai fini qualificatori il riferimento delle parti contrattuali agli utili dell’impresa o viceversa ai ricavi per singoli affari; per quanto attiene alle seconde in ragione del rischio proprio della causale associativa del rapporto contrattuale in un corrispettivo volto a prevedere, oltre alla cointeressenza negli utili, anche una quota fissa (da riconoscersi in ogni caso all’associato), di entità non compensativa della prestazione lavorativa e, comunque, non adeguata rispetto ai parametri di cui all’art. 36 della Costituzione.

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Cass. civ. n. 503/1996

Dalla coordinata lettura degli artt. 2553 e 2554 c.c. si ricava che l’unica regola inderogabile della disciplina dell’associazione in partecipazione (applicabile anche al contratto di cointeressenza) è quella del divieto di partecipazione dell’associato alle perdite in misura superiore al suo apporto, mentre le parti hanno facoltà di determinare la partecipazione alle perdite in misura diversa da quella della partecipazione agli utili ovvero di escludere del tutto la partecipazione alle perdite (cosiddetta cointeressenza impropria).

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