Avvocato.it

Art. 2556 — Imprese soggette a registrazione

Art. 2556 — Imprese soggette a registrazione

Per le imprese soggette a registrazione [ 2195, 2560 ] i contratti che hanno per oggetto il trasferimento della proprietà o il godimento dell’azienda [ 2565, 2573 ] devono essere provati per iscritto [ 2725 ], salva l’osservanza delle forme stabilite dalla legge per il trasferimento dei singoli beni che compongono l’azienda o per la particolare natura del contratto.

I contratti di cui al primo comma, in forma pubblica o per scrittura privata autenticata, devono essere depositati per l’iscrizione nel registro delle imprese, nel termine di trenta giorni, a cura del notaio rogante o autenticante [ 2188 ].

L’eventuale comma dell’articolo ricompreso fra parentesi quadre è stato abrogato.

[adrotate group=”6″]

Aggiornato al 1 gennaio 2020
Il testo riportato è reso disponibile agli utenti al solo scopo informativo. Pertanto, unico testo ufficiale e definitivo è quello pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale Italiana che prevale in casi di discordanza rispetto al presente.
[adrotate group=”8″]

Massime correlate

Cass. pen. n. 10166/2011

In tema di limiti di utilizzazione di intercettazioni telefoniche in altri procedimenti, qualora le registrazioni non rappresentino una conversazione su circostanze relative al fatto reato per cui siano state disposte, ma una comunicazione che integra essa stessa una condotta criminosa, la loro acquisizione è soggetta alle regole stabilite dall’art. 270 c.p.p. e non va inquadrata nelle norme che regolano l’uso processuale del corpo di reato, giacché la registrazione costituisce in ogni caso un mezzo di documentazione della comunicazione e non è definibile cosa sulla quale o mediante la quale il reato è stato commesso. (In applicazione del principio di cui in massima la S.C. ha escluso che nel procedimento concernente concorso nel reato di falso – commesso mediante comunicazione telefonica su una utenza soggetta, per altre ragioni ed in diverso procedimento, ad intercettazione – la registrazione potesse in ogni caso essere utilizzata come corpo di reato).

[adrotate group=”8″]

Cass. civ. n. 3627/1996

Ai fini del trasferimento dell’azienda non è necessario che vengano trasferiti tutti i beni aziendali, ma è sufficiente il trasferimento di alcuni di essi, purché nel complesso di questi ultimi permanga un residuo di organizzazione che ne dimostri l’attitudine all’esercizio dell’impresa, sia pure con la successiva integrazione ad opera del cessionario.

[adrotate group=”8″]

Cass. civ. n. 8618/1990

Nel caso previsto dall’art. 36 della L. 27 luglio 1978, n. 392, per cui il conduttore può sublocare l’immobile o cedere il contratto di locazione anche senza il consenso del locatore purché venga insieme locata o ceduta l’azienda, il conduttore cedente deve provare, nei confronti del locatore, per iscritto, ai sensi dell’art. 2556, secondo comma, c.c., la cessione o la locazione dell’azienda, in quanto l’onere probatorio previsto da tale norma grava sulle parti contraenti anche nell’ipotesi in cui con riguardo al contratto avente ad oggetto l’azienda, agiscano o eccepiscano contro un terzo estraneo.

[adrotate group=”8″]

Cass. civ. n. 623/1983

La cessione di azienda, così come l’affitto di essa, non comporta il passaggio al cessionario o all’affittuario, assieme all’azienda, della relativa impresa, ma determina normalmente una soluzione di continuità tra la precedente e la successiva gestione, che deve ritenersi del tutto distinta ed indipendente dalla prima, in quanto l’impresa, quale attività economica organizzata per la gestione di un’azienda (art. 2555 c.c.), è inseparabile dall’imprenditore, di cui costituisce un modo di operare, sicché, pur non confondendosi con costui, ha carattere eminentemente soggettivo ed è perciò estranea al contenuto obiettivo dell’azienda, che sola può essere oggetto di rapporti giuridici.

[adrotate group=”8″]

Cass. civ. n. 1959/1982

La norma dell’art. 2556, primo comma, c.c., circa la forma scritta ad probationem dei contratti aventi per oggetto il trasferimento della proprietà o il godimento dell’azienda non trova applicazione nel caso in cui il trasferimento della proprietà o il godimento dell’azienda formino oggetto di conferimento da parte dei membri di una società di fatto, essendo a questa applicabili (art. 2297 c.c.) le norme sulla società semplice, la cui costituzione è retta (art. 2251 c.c.) dal principio della libertà di forme, salve quelle richieste, ad substantiam, dalla natura dei beni conferiti.

[adrotate group=”8″]

Cass. civ. n. 301/1981

L’azienda è un complesso di beni materiali ed immateriali economicamente collegati per l’esercizio dell’impresa che si distingue nettamente dai beni che la compongono, onde l’alienazione totale o parziale di questi ultimi non comporta sempre e necessariamente il contemporaneo trasferimento dell’azienda, la quale ben può perseguire i suoi scopi con altri beni e servizi. Ne consegue che, nel caso di trasferimento dei vari elementi concorrenti alla formazione di un’azienda, il giudice del merito deve accertare, con indagine di fatto sottratta al controllo di legittimità, quale sia, secondo la volontà dei contraenti, l’oggetto specifico del contratto, allo scopo di stabilire se quei determinati beni siano stati considerati nella loro autonomia unitaria e strumentale, in modo da comportare, al tempo stesso, l’alienazione dell’azienda cui essi si ricollegano. (Nella specie, i giudici del merito hanno escluso il trasferimento di azienda nella successione cronologica di due diverse concessionarie nella rappresentanza di determinati materiali, mediante trapasso di singoli beni dall’una all’altra concessionaria).

[adrotate group=”8″]

[adrotate group=”7″]

Se la soluzione non è qui, contattaci

Non esitare, siamo a tua disposizione

Email

Esponi il tuo caso allegando, se del caso, anche dei documenti

Telefono

Una rapida connessione con gli avvocati del nostro team

Chat

On line ora! Al passo con i tempi per soddisfare le tue esigenze