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Art. 565 — Categorie dei successibili

Art. 565 — Categorie dei successibili

Nella successione legittima l’eredità si devolve al coniuge [ 581 c.c. ], ai discendenti [ legittimi e naturali ] [ 566, 567 c.c. ], agli ascendenti [ legittimi ] [ 569 c.c. ], ai collaterali [ 570 c.c. ], agli altri parenti [ 572 c.c. ] e allo Stato [ 586 c.c. ], nell’ordine e secondo le regole stabilite nel presente titolo.

L’eventuale comma dell’articolo ricompreso fra parentesi quadre è stato abrogato.

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Aggiornato al 1 gennaio 2020
Il testo riportato è reso disponibile agli utenti al solo scopo informativo. Pertanto, unico testo ufficiale e definitivo è quello pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale Italiana che prevale in casi di discordanza rispetto al presente.
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Massime correlate

Cass. civ. n. 19011/2007

In tema di accertamento della qualità di erede legittimo, la pronuncia — n. 532 del 2000 della Corte costituzionale — di non fondatezza della questione, già sollevata nel medesimo processo, di illegittimità costituzionale dell’art. 565 c.c. preclude che la stessa questione possa essere ancora riproposta, nè sussiste la possibilità di estendere, in via di interpretazione e con il richiamo agli artt. 3 e 30 Cost., la categoria degli eredi legittimi oltre le persone verso cui produce effetti l’accertamento della filiazione naturale in base all’art. 258 c.c., sino a ricomprendervi, oltre i genitori naturali, anche tutti i parenti naturali. (Nella fattispecie, la S.C. — in conformità alla sentenza del giudice d’appello — ha affermato il principio dell’inesistenza, nel nostro ordinamento, di un’organica normativa imperniata su un unitario status filiationis riferibile a tutte le persone che, ex art. 74 c.c., discendano dallo stesso stipite, così negando l’invocata qualità ad una parente collaterale di Quinto grado, tale affermatasi ex art. 572 c.c. ai fini successori ed in mancanza di altri eredi legittimi).

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Cass. civ. n. 21628/2006

Ai sensi dell’art. 295 c.p.c., è legittimo il provvedimento di sospensione necessaria del giudizio promosso dall’attore per l’accertamento della qualità di unico erede legittimo del de cuius; avendo il giudice di merito ritenuto pregiudiziale la decisione della causa instaurata dal convenuto per il riconoscimento dello status di figlio naturale dell’erede premorto del de cuius è difatti legittima l’interpretazione dell’art. 565 c.c. al riguardo formulata dal giudice di merito che, nel determinare la portata precettiva della norma, abbia ritenuto i parenti naturali equiparati a quelli legittimi. (Nella specie, con il ricorso per cassazione era stata censurata tale interpretazione perché, tra l’altro, in contrasto con la pronuncia della Corte costituzionale n. 532/000, secondo cui dall’art. 30 Cost. non discende in maniera necessitata la parificazione ai parenti legittimi di quelli naturali; la S.C., nel formulare il principio surrichiamato, ha statuito che con la decisione di cui sopra la Corte costituzionale, nel respingere l’eccezione d’incostituzionalità dell’art. 565 c.c., aveva ritenuto legittima la prospettata interpretazione della norma, secondo cui nella previsione dei parenti dovrebbero ritenersi esclusi quelli naturali, ma non aveva in alcun modo valutato l’alternativa interpretazione della stessa norma fondata sull’irrequivoco disposto dell’art. 74 c.c.- in base al quale sono parenti coloro che discendono dallo stesso stipite — non limitato dal dettato dell’art. 258 c.c., che mira ad escludere non il rapporto parentale con la famiglia del genitore ma solo che gli effetti del riconoscimento si estendano da un genitore a un altro, mentre le singole disposizioni, secondo cui i figli naturali sono equiparati a quelli legittimi, appaiono la conferma del suddetto principio, che è del resto rispondente a quelli costituzionali di uguaglianza e di difesa della filiazione naturale).

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Cass. civ. n. 7276/2006

In tema di successione legittima, il rapporto di parentela con il de cuius a norma dell’art. 565 c.c., quale titolo che conferisce la qualità di erede, deve essere provato tramite gli atti dello stato civile. Tuttavia, nel caso in cui essi manchino o siano andati distrutti o smarriti ovvero omettano la registrazione di un atto, la prova dei fatti oggetto di registrazione — quali la nascita, la morte o il matrimonio — può essere data con qualsiasi mezzo, ai sensi dell’art. 452 c.c.

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Cass. civ. n. 4414/1999

In tema di successione legittima non è necessario altro titolo, per la vocazione ereditaria, che la qualità di erede legittimo da provarsi in forma documentale mediante gli atti dello stato civile, mentre l’accettazione anche tacita dell’eredità – che può risultare dalla stessa proposizione dell’azione in veste di erede – è titolo necessario e sufficiente per la proponibilità di azioni fondate su tale qualità, restando priva di rilievo, allo stesso fine, la mancata produzione della denuncia di successione, che è atto prettamente fiscale, e restando a carico del convenuto la prova di fatti impeditivi, estintivi o modificativi del diritto esercitato dagli attori.

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Cass. civ. n. 1484/1995

L’onere della prova della qualità di erede legittimo, ove questa qualità sia contestata, è soddisfatto non dalla presentazione della denuncia di successione, ma dalla produzione degli atti dello stato civile, dai quali si desume il rapporto di parentela con il de cuius, a norma dell’art. 565 c.c.

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Cass. civ. n. 921/1969

La prova della qualità di erede legittimo può essere data mediante atto di notorietà.

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