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Art. 769 — Definizione

Art. 769 — Definizione

La donazione è il contratto [ 1321 c.c. ], una parte arricchisce l’altra, disponendo a favore di questa di un suo diritto o assumendo verso la stessa un’obbligazione [ 770, 771, 772 c.c. ].

L’eventuale comma dell’articolo ricompreso fra parentesi quadre è stato abrogato.

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Aggiornato al 1 gennaio 2020
Il testo riportato è reso disponibile agli utenti al solo scopo informativo. Pertanto, unico testo ufficiale e definitivo è quello pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale Italiana che prevale in casi di discordanza rispetto al presente.
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Massime correlate

Cass. civ. n. 10614/2016

La compravendita di un bene ad un prezzo inferiore a quello effettivo non realizza, di per sé, un “negotium mixtum cum donatione”, occorrendo non solo una sproporzione tra le prestazioni di entità significativa, ma anche la consapevolezza, da parte dell’alienante, dell’insufficienza del corrispettivo ricevuto rispetto al valore del bene ceduto, sì da porre in essere un trasferimento volutamente funzionale all’arricchimento della controparte acquirente della differenza tra il valore reale del bene e la minore entità del corrispettivo ricevuto

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Cass. civ. n. 5068/2016

La donazione di cosa altrui o parzialmente altrui, sebbene non espressamente vietata, è nulla per difetto di causa, sicché la donazione del coerede avente ad oggetto la quota di un bene indiviso compreso nella massa ereditaria è nulla, atteso che, prima della divisione, quello specifico bene non fa parte del patrimonio del coerede donante; tuttavia, qualora nell’atto di donazione sia affermato che il donante è consapevole dell’altruità della cosa, la donazione vale come donazione obbligatoria di dare.

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Cass. civ. n. 1986/2016

Nel caso di acquisto di un immobile da parte di un soggetto, con denaro fornito da un terzo per spirito di liberalità, si configura una donazione indiretta, che si differenzia dalla simulazione giacché l’attribuzione gratuita viene attuata, quale effetto indiretto, con il negozio oneroso che corrisponde alla reale intenzione delle parti ed alla quale, pertanto, non si applicano i limiti alla prova testimoniale – in materia di contratti e simulazione – che valgono, invece, per il negozio tipico utilizzato allo scopo.

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Cass. civ. n. 11035/2014

In tema di donazione indiretta, riguardo all’edificazione con denaro del genitore su terreno intestato al figlio, il bene donato si identifica nell’edificio, anziché nel denaro, senza che ostino i principi dell’acquisto per accessione, qualora, considerati gli aspetti sostanziali della vicenda e lo scopo ultimo del disponente, l’impiego del denaro a fini edificatori risulti compreso nel programma negoziale del genitore donante.

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Cass. civ. n. 2149/2014

La donazione indiretta dell’immobile non è configurabile quando il donante paghi soltanto una parte del prezzo del bene, giacché la corresponsione del denaro costituisce una diversa modalità per attuare l’identico risultato giuridico-economico dell’attribuzione liberale dell’immobile esclusivamente nell’ipotesi in cui ne sostenga l’intero costo.

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Cass. civ. n. 56/2014

La cessione gratuita della quota di partecipazione ad una cooperativa edilizia, finalizzata all’assegnazione dell’alloggio in favore del cessionario, integra donazione indiretta dell’immobile, soggetta, in morte del donante, alla collazione ex art. 746 cod. civ., tale quota esprimendo non una semplice aspettativa, ma un vero e proprio credito all’attribuzione dell’alloggio.

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Cass. civ. n. 7480/2013

La donazione indiretta, consistente nell’intestazione in favore del beneficiario di una quota di immobile acquistata con danaro proprio della disponente, proveniente dall’attività di meretricio di quest’ultima, dalla quale il primo traeva guadagno, non è affetta da nullità per illiceità della causa, rimanendo la condotta di sfruttamento della prostituzione irrilevante rispetto all’atto di liberalità, espressione di piena autonomia negoziale ed oggetto di semplice accettazione da parte del donatario.

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Cass. civ. n. 8018/2012

In tema di donazione, lo spirito di liberalità che connota il depauperamento del donante e l’arricchimento del donatario va ravvisato nella consapevolezza dell’uno di attribuire all’altro un vantaggio patrimoniale in assenza di qualsivoglia costrizione, giuridica o morale. Tale spontaneità dell’attribuzione patrimoniale non è incompatibile con l’esasperata conflittualità esistente tra le parti al momento del contratto, la quale si atteggia come elemento fattuale del tutto neutro rispetto alla causa della donazione, non integrando né un’ipotesi di cogenza giuridica, né un’ipotesi di costrizione morale, salva l’eventuale rilevanza di motivi di annullamento del contratto per vizio della volontà. (Nella specie, relativa a donazione immobiliare reciproca stipulata da coniugi separati con finalità di divisione, ma senza proporzione di valore tra le assegnazioni, una parte aveva chiesto dichiararsi la nullità del negozio per mancanza di causa, assumendo che l’esasperata conflittualità fosse incompatibile con l'”animus donandi”; in applicazione dell’enunciato principio, la S.C. ha respinto il ricorso avverso la sentenza di merito, che aveva disatteso la denuncia di nullità).

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Cass. civ. n. 3134/2012

La donazione indiretta è caratterizzata dal fine perseguito di realizzare una liberalità, e non già dal mezzo, che può essere il più vario, nei limiti consentiti dall’ordinamento, ivi compresi più negozi tra loro collegati, come nel caso in cui un soggetto, stipulato un contratto di compravendita, paghi o si impegni a pagare il relativo prezzo e, essendosene riservata la facoltà nel momento della conclusione del contratto, provveda ad effettuare la dichiarazione di nomina, sostituendo a sé, come destinatario degli effetti negoziali, il beneficiario della liberalità, così consentendo a quest’ultimo di rendersi acquirente del bene ed intestatario dello stesso. Né la configurabilità della donazione indiretta è impedita dalla circostanza che la compravendita sia stata stipulata con riserva della proprietà in favore del venditore fino al pagamento dell’ultima rata di prezzo, giacché quel che rileva è che lo stipulante abbia pagato, in unica soluzione o a rate, il corrispettivo, oppure abbia messo a disposizione del beneficiario i mezzi per il relativo pagamento.

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Cass. civ. n. 23297/2009

Nel “negotium mixtum cum donatione”, la causa del contratto ha natura onerosa ma il negozio commutativo stipulato tra contraenti ha lo scopo di raggiungere per via indiretta, attraverso la voluta sproporzione tra le prestazioni corrispettive, una finalità diversa e ulteriore rispetto a quella dello scambio, consistente nell’arricchimento, per puro spirito di liberalità, di quello tra i contraenti che riceve la prestazione di maggior valore realizzandosi così una donazione indiretta. Per la validità di tale “negotium” non é necessaria la forma della donazione ma quella prescritta per lo schema negoziale effettivamente adottato dalle parti, sia perché l’art. 809 c.c., nel sancire l’applicabilità delle norme sulle donazioni agli altri atti di liberalità realizzati con negozi diversi da quelli previsti dall’art. 769 c.c., non richiama l’art. 782 c.c., che prescrive la forma dell’atto pubblico per la donazione, sia perché, essendo la norma appena richiamata volta a tutelare il donante, essa, a differenza delle norme che tutelano i terzi, non può essere estesa a quei negozi che perseguono l’intento di liberalità con schemi negoziali previsti per il raggiungimento di finalità diverse.

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Cass. civ. n. 26983/2008

La possibilità che costituisca donazione indiretta l’atto di cointestazione, con firma e disponibilità disgiunte, di una somma di denaro depositata presso un istituto di credito qualora la predetta somma, all’atto della cointestazione, risulti essere appartenuta ad uno solo dei contestatari può essere qualificato come donazione indiretta solo quando sia verificata l’esistenza dell’
animus donandi consistente nell’accertamento che il proprietario del denaro non aveva, nel momento della cointestazione, altro scopo che quello della liberalità.

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Cass. civ. n. 26746/2008

Ai fini della configurabilità della donazione indiretta d’immobile, è necessario che il denaro venga corrisposto dal donante al donatario allo specifico scopo dell’acquisto del bene o mediante il versamento diretto dell’importo all’alienante o mediante la previsione della destinazione della somma donata al trasferimento immobiliare. Non ricorre, pertanto, tale fattispecie quando il danaro costituisca il bene di cui il donante ha inteso beneficiare il donatario e il successivo reimpiego sia rimasto estraneo alla previsione del donante. (Nel caso di specie la Suprema Corte ha stabilito che la mera elargizione di somme di danaro mediante assegni circolari, non potesse qualificarsi donazione indiretta ed ha invalido il negozio concluso per il difetto di forma solenne).

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Cass. civ. n. 21781/2008

Affinché un atto dispositivo possa qualificarsi come donazione non è sufficiente che il medesimo sia compiuto a titolo gratuito, ma occorre anche che la disposizione patrimoniale sia animata da “spirito di liberalità”, ossia effettuata a titolo di mera e spontanea elargizione, fine a sè stessa (nella specie, la S.C. ha escluso che potesse essere qualificata donazione un atto bilaterale, finalizzato a regolare rapporti di buon vicinato, col quale era stato concesso al proprietario di un edificio confinante di aprire una piccola finestra al di sopra del colmo del tetto del fabbricato del concedente).

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Cass. civ. n. 7507/2006

Poichè con la donazione indiretta le parti realizzano l’intento di liberalità utilizzando uno schema negoziale avente causa diversa, configura piuttosto una donazione diretta l’accollo interno con cui l’accollante, allo scopo di arricchire la figlia con proprio impoverimento, si sia impegnato nei confronti di quest’ultima a pagare all’Istituto di credito le rate del mutuo bancario dalla medesima contratto, atteso che la liberalità non è un effetto indiretto ma la causa dell’accollo, sicchè l’atto -non rivestendo i requisiti di forma prescritti dall’art. 782 c.c. -deve ritenersi inidoneo a produrre effetti diversi dalla soluti retentio di cui all’art. 2034 c.c.

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Cass. civ. n. 3642/2004

La donazione diretta del denaro, successivamente impiegato dal beneficiario in un acquisto immobiliare con propria autonoma determinazione (caso in cui oggetto della donazione rimane comunque il denaro) va tenuta distinta dalla dazione del denaro quale mezzo per l’unico e specifico fine dell’acquisto dell’immobile, che integra un’ipotesi di donazione indiretta del bene, fattispecie la cui configurazione non richiede peraltro la necessaria articolazione in attività tipiche da parte del donante (pagamento diretto del prezzo all’alienante, presenza alla stipulazione, sottoscrizione d’un contratto preliminare in nome proprio), necessario e sufficiente al riguardo essendo la prova del collegamento tra elargizione del denaro ed acquisto, e cioè la finalizzazione della dazione del denaro all’acquisto.

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Cass. civ. n. 502/2003

Mentre con l’interposizione reale colui che acquista il Diritto (interposto), in esecuzione di accordi interni con il terzo (interponente), è tenuto ritrasferirgli il diritto, nella donazione indiretta realizzata attraverso la vendita del bene intestato a un soggetto con danaro del disponente per spirito di liberalità l’attribuzione gratuita viene attuata con il negozio oneroso che produce insieme con l’effetto diretto che gli è proprio anche quello indiretto relativo all’arricchimento del destinatario della liberalità sicchè non trovano applicazione alla donazione indiretta i limiti di prova testimoniale — in materia di contratti e di simulazione — che valgono invece per il negozio tipico utilizzato allo scopo.

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Cass. civ. n. 9872/2000

La sopravvenienza dell’
animus donandis alla realizzazione di un’opera su suolo altrui, può configurare una donazione indiretta a favore del proprietario del suolo lasciando prescrivere il diritto all’indennità ex art. 936, comma secondo, c.c. ovvero rinunciando all’indennità.

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Cass. civ. n. 6994/2000

Per aversi donazione non basta l’elemento soggettivo o spirito di liberalità, consistente nella consapevolezza di attribuire ad altri un vantaggio patrimoniale senza esservi in alcun modo costretti, ma occorre anche l’elemento oggettivo costituito dall’incremento del patrimonio altrui (l’arricchimento del donatario) ed il depauperamento di chi ha disposto del diritto o assunto l’obbligo (l’impoverimento del donante), mentre non assumono rilievo i motivi interni psicologici che inducono a compiere la donazione. L’elemento oggettivo dell’impoverimento del donante non può, invece, essere escluso per il fatto che esso sarebbe già stato deciso dalla legge. (Nella specie: legge della Regione Sicilia sulla riforma agraria) nel senso che esso si sarebbe comunque verificato per volontà del legislatore, giacché la legge Regione Sicilia 27 dicembre 1950, n. 104 non implica che per il solo fatto della sua entrata in vigore ogni proprietà è soggetta a conferimento con conseguente perdita del bene ed impoverimento del titolare, verificandosi, in concreto, il passaggio coatto della proprietà dei fondi rustici soggetti a conferimento soltanto alla data del decreto di rilascio immediato emesso dalla competente autorità non appena divenuta esecutivo il piano di conferimento dei terreni di scorporo.

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Cass. civ. n. 5265/1999

La disciplina del negotium mixtum cum donatione obbedisce al criterio della prevalenza, nel senso che ricorre la donazione remuneratoria (che esige la forma solenne richiesta per le donazioni tipiche) quando risulti la prevalenza dell’
animus donandi, laddove si avrà invece un negozio a titolo oneroso, che non abbisogna della forma solenne, quando l’attribuzione patrimoniale venga effettuata in funzione di corrispettivo o in adempimento di una obbligazione derivante dalla legge o in osservanza di un dovere nascente dalle comuni norme morali e sociali che si riveli assorbente rispetto all’
animus donandi. (Nella specie, la convivente di un soggetto sieropositivo al virus HIV aveva ricevuto da quest’ultimo una somma di danaro prima che la convivenza avesse termine: i giudici di merito, con sentenza confermata dalla S.C., qualificato l’atto come negotium mixtum cum donatione, ne avevano evidenziato la prevalenza dell’aspetto risarcitorio su quello di liberalità, rigettando la richiesta di restituzione del ricorrente).

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Cass. civ. n. 5310/1998

Nell’ipotesi di acquisto di un immobile con danaro proprio del disponente ed intestazione ad altro soggetto, che il disponente intende in tal modo beneficiare, la compravendita costituisce strumento formale per il trasferimento del bene ed il corrispondente arricchimento del patrimonio del destinatario e, quindi, integra donazione indiretta del bene stesso, non del danaro.

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Cass. civ. n. 13117/1997

La rinuncia all’usufrutto, se ispirata da animus donandi, è suscettibile di integrare una donazione indiretta a favore del nudo proprietario dei beni gravati dal diritto reale parziario rinunciato, perché, comportando un’estinzione anticipata di tale diritto, si risolve nel conseguimento da parte di detto dominus dei vantaggi patrimoniali inerenti all’acquisizione del godimento immediato del bene, che gli sarebbe sottratto se l’usufrutto fosse durato fino alla sua naturale scadenza: il controvalore di tali vantaggi è, pertanto, senz’altro passibile di convogliamento nella massa ereditaria di cui all’art. 556 c.c.

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Cass. civ. n. 1214/1997

Il negotium mixtum cum donatione non è un contratto innominato, formato da elementi di due schemi negoziali tipici (cosiddetto contratto misto), bensì costituisce una donazione indiretta, attuata attraverso l’utilizzazione della compravendita al fine di arricchire il compratore della differenza tra il prezzo pattuito e quello effettivo; perciò esso non deve rivestire la forma prevista per il contratto tipico, nel cui schema sono riconducibili gli elementi prevalenti, bensì quella dell’atto effettivamente adottato.

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Cass. civ. n. 1931/1991

Nel negotium mixtum cum donatione, che deve rivestire la forma non della donazione, ma dello schema negoziale effettivamente adottato dalle parti, la causa del contratto è onerosa, ma il negozio commutativo adottato viene dai contraenti posto in essere per raggiungere in via indiretta, attraverso la voluta sproporzione delle prestazioni corrispettive, una finalità diversa e ulteriore rispetto a quella di scambio, consistente nell’arricchimento, per puro spirito di liberalità, di quello dei contraenti che riceve la prestazione di maggior valore, con ciò venendo il negozio posto in essere a realizzare una donazione indiretta. Pertanto la vendita ad un prezzo inferiore a quello effettivo non realizza di per sé un negotium mixtum cum donatione, dovendo la insufficienza del corrispettivo essere devoluta ed orientata al fine di arricchire la controparte avvantaggiata.

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Cass. civ. n. 5410/1989

La donazione indiretta consiste nella elargizione di una liberalità che viene attuata, anziché attraverso il tipico negozio della donazione diretta, mediante un negozio oneroso che produce, in concomitanza con l’effetto diretto che gli è proprio, l’effetto indiretto dell’arricchimento senza corrispettivo, animo donandi, del destinatario della liberalità. (Nella specie, la C.S. in base all’enunciato principio ha confermato la qualificazione di donazione indiretta effettuata dal giudice del merito con riguardo all’acquisto di beni con denaro proprio dell’acquirente ma con intestazione degli stessi ad un terzo).

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Cass. civ. n. 737/1977

Per aversi donazione, non basta l’arricchimento di una persona, operato da un’altra mediante la disposizione di un diritto o la assunzione di un’obbligazione – cioè, non è sufficiente una attribuzione patrimoniale gratuita – ma è necessario che questa sia fatta per spirito di liberalità. Tale animus, partecipando della causa del contratto come qualificazione in senso oggettivo della gratuità, consiste nella coscienza, da parte del donante, di compiere, in favore del donatario, un’attribuzione patrimoniale nullo jure cogente, nel senso che il suo comportamento non è determinato da un vincolo giuridico o da un vincolo extragiuridico rilevante per la legge.

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Cass. civ. n. 3526/1976

L’intento di donare, quale volontà del donante diretta a compiere a favore di un altro soggetto un’attribuzione patrimoniale gratuita, priva cioè di controprestazione, consiste nella coscienza del donante del compimento di un’elargizione patrimoniale ad altri in assenza di un vincolo giuridico che determini tale comportamento. Pertanto, lo spirito di liberalità richiamato dall’art. 769 c.c. si identifica non con un intento benefico o altruistico, ma con lo scopo obiettivo che si raggiunge attraverso il negozio e che ne costituisce la causa, cioè, la gratuita attribuzione del bene al donatario. Ciò vale anche per le cosiddette donazioni indirette, in cui la liberalità è raggiunta attraverso l’utilizzazione strumentale di negozi diversi.

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Cass. civ. n. 3661/1975

Il negotium mixtum cum donatione costituisce una donazione indiretta ed è caratterizzato dall’intenzione consapevole del disponente di attribuire a titolo gratuito, alla controparte, la differenza tra il maggior valore economico della cosa, oggetto del contratto, ed il prezzo pattuito.

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Cass. civ. n. 3490/1974

Mentre nell’ipotesi di donazione di pluralità di cose mobili che abbiano destinazione economica unitaria (cosiddetta donazione di universalità) ovvero in quella di donazione di tutti (o di una quota dei) beni del donante considerati nella loro totalità (cosiddetta donazione universale) si ha donazione unica; per contro, allorquando la donazione comprende più beni singolarmente individuati, si è in presenza di una donazione plurima; infatti l’unità o la pluralità dell’atto attributivo dipende dalla correlativa unità o pluralità del bene che ne è oggetto e non dal risultato di una indagine del tipo di quella prevista dall’art. 1419 c.c., diretta a stabilire se il donante avrebbe voluto egualmente la donazione di alcuni soltanto dei beni. La donazione concernente più beni singolarmente considerati si configura come donazione plurima per la pluralità dell’oggetto, senza alcuna necessità di indagini sulla volontà delle parti. Peraltro, ove la pluralità dei beni donati siano considerati come unico compendio, solo tale specifico atteggiamento della volontà negoziale, che deve essere espressamente dichiarato ovvero denunciato da particolarità del contenuto negoziale — come ad esempio: un elemento accidentale operativo solo in relazione a tutte le disposizioni — legittima ulteriori indagini anche in base ad elementi extratestuali.

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Cass. civ. n. 1545/1974

La donazione indiretta può essere realizzata anche mediante una rinunzia abdicativa a condizione che sussista tra la rinunzia e l’arricchimento un nesso di causabilità diretta.

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Cass. civ. n. 1054/1973

Il negotium mixtum cum donatione è assoggettato alle misure di salvaguardia contro gli atti di liberalità ammesse per i contratti a titolo gratuito, anziché ai rimedi previsti per l’ipotesi di squilibrio non intenzionale delle attribuzioni corrispettive nei contratti a titolo oneroso.

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Cass. civ. n. 527/1973

La donazione indiretta, concepita come mezzo per conseguire attraverso l’utilizzazione di un negozio con causa tipica, un risultato pratico da questa divergente, non è configurabile rispetto ai titoli di credito astratti, suscettibili di realizzare in modo diretto qualsiasi scopo voluto dalle parti.

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Cass. civ. n. 201/1972

Per la sussistenza di una donazione indiretta, in caso di negotium mixtum cum donatione occorre che risulti l’
animo donandi, e cioè l’intenzione consapevole del disponente di attribuire a titolo gratuito alla controparte la differenza tra il maggior valore economico della cosa oggetto del contratto ed il prezzo pattuito.

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Cass. civ. n. 2507/1971

Il negotium mixtum cum donatione è bensì caratterizzato nel suo contenuto da un duplice elemento, in parte oneroso ed in parte gratuito, ma il contratto è unico riguardo alla forma ed unitaria è nella sostanza la sua complessiva entità; e poiché non c’è coesistenza o distinta tipicità di rapporti contradditori, ma fusione causale ed oggettiva delle componenti del contratto in una propria ed autonoma volontà negoziale, è inutile la ricerca di una presunta sproporzione fra le prestazioni, per verificare se lo scopo di liberalità prevalga o meno sull’intento oneroso.

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Cass. civ. n. 1790/1971

Col negotium mixtum cum donatione le parti addivengono ad una donazione indiretta valendosi del negozio che esse dichiarano di porre in essere, e che effettivamente stipulano, per ottenere uno scopo che diverge dalla causa o funzione tipica del negozio medesimo. Nella simulazione relativa si stipula apparentemente un negozio, mentre, in realtà, se ne pone in essere un altro con esso incompatibile. Alle due ipotesi corrispondono, per quanto attiene alla volontà delle parti, situazioni di fatto diverse; pertanto il giudice, davanti al quale sia stata ritualmente dedotta solamente una delle due tesi non può prendere in esame l’altra tesi, introdotta con una tardiva difesa.

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