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Art. 2914 — Alienazioni anteriori al pignoramento

Art. 2914 — Alienazioni anteriori al pignoramento

Non hanno effetto in pregiudizio del creditore pignorante e dei creditori che intervengono nell’esecuzione, sebbene anteriori al pignoramento :

  1. 1) le alienazioni di beni immobili [ 812 ] o di beni mobili iscritti in pubblici registri [ 815 ], che siano state trascritte successivamente al pignoramento [ 1707, 2644, 2684, 2693 ];
  2. 2) le cessioni di crediti che siano state notificate al debitore ceduto o accettate dal medesimo successivamente al pignoramento;
  3. 3) le alienazioni di universalità di mobili [ 816 ] che non abbiano data certa [ 2704 ];
  4. 4) le alienazioni di beni mobili di cui non sia stato trasmesso il possesso anteriormente al pignoramento, salvo che risultino da atto avente data certa [ 2704 ].
L’eventuale comma dell’articolo ricompreso fra parentesi quadre è stato abrogato.

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Aggiornato al 1 gennaio 2020
Il testo riportato è reso disponibile agli utenti al solo scopo informativo. Pertanto, unico testo ufficiale e definitivo è quello pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale Italiana che prevale in casi di discordanza rispetto al presente.
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Massime correlate

Cass. civ. n. 20170/2017

In tema di pignoramento della partecipazione a società a responsabilità limitata, il conflitto tra il creditore pignorante e l’acquirente della partecipazione stessa va risolto a norma dell’art. 2914, n. 1, c.c., con la conseguenza che non hanno effetto in pregiudizio del primo le alienazioni che siano state iscritte nel registro delle imprese successivamente all’iscrizione del pignoramento, senza che rilevi lo stato soggettivo di buona fede, non essendo applicabile l’art. 2470, comma 3, c.c..

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Cass. civ. n. 19501/2009

In tema di crediti futuri, la mancanza dei requisiti di certezza e liquidità, così come non inficia l’efficacia traslattiva dell’atto di cessione, purché si tratti di un credito non meramente eventuale, in quanto destinato a maturare nell’ambito di un rapporto identificato e già esistente, non incide neppure sulla pignorabilità del credito, e non predude quindi l’azione esecutiva sullo stesso, posto che il pignoramento pone sul bene un vincolo che ha senso solo se ne sia ipotizzabile l’alienabilità.

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Cass. civ. n. 20292/2004

Gli effetti sostanziali contemplati all’art. 2644, c.c., non sono gli unici realizzati dalla trascrizione, in quanto questo istituto non mira soltanto a dirimere eventuali conflitti fra diritti tra loro incompatibili, ma assolve – tra l’altro – la finalità di rendere opponibili ai terzi determinate situazioni che comportano vincoli di indisponibilità relativamente a beni o diritti immobiliari ed alla quale è preordinato – fra gli altri – l’art. 2914, c.c., che stabilisce la inopponibilità, nei confronti del creditore pignorante, delle alienazioni di beni immobili successive al pignoramento; pertanto, al creditore che abbia pignorato i crediti per canoni di locazione dovuti al proprio debitore è inopponibile il decreto di omologazione della separazione consensuale che abbia assegnato il relativo immobile al coniuge di quest’ultimo, qualora sia stato trascritto successivamente al pignoramento.

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Cass. civ. n. 9810/2003

La compravendita di un bene immobile che, quantunque anteriore all’assoggettamento del venditore a fallimento o a liquidazione coatta amministrativa, risulti trascritta solo successivamente non è opponibile, giusta disposto dell’art. 2914 c.c., alla massa concorsuale, nei cui confronti, pertanto, resta inefficace anche il contratto con il quale il compratore abbia concesso il bene in locazione.

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Cass. civ. n. 15141/2002

Ai fini dell’efficacia della cessione di crediti “futuri” in pregiudizio del creditore pignorante, ex art. 2914 n. 2 c.c., occorre distinguere tra crediti maturandi con origine da un unico e già esistente rapporto — base, quali i crediti di lavoro, e crediti soltanto eventuali, non necessariamente identificati in tutti gli elementi oggettivi e soggettivi; la cessione dei primi prevale sul pignoramento nell’ambito di un triennio (
ex art. 2918 c.c.), purché prima del pignoramento stesso sia stata notificata o accettata dal debitore ceduto, mentre perché prevalga la cessione dei secondi è necessaria la notificazione o accettazione dopo che il credito sia venuto ad esistenza, ma prima del pignoramento. (Nella specie, la S.C. ha annullato la sentenza di merito che, in relazione alla cessione di “futuri” crediti di lavoro, aveva fatto applicazione dell’art. 2914 n. 2 c.c. riferendosi non al contratto di cessione ma alla successiva maturazione dei singoli ratei).

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Cass. civ. n. 4090/2001

L’art. 2914 n. 2 c.c. — che sancisce l’inefficacia, nei confronti del creditore pignorante e di quelli intervenuti nell’esecuzione, delle cessioni di credito notificate al debitore o da lui accettate successivamente al pignoramento — opera anche in ipotesi di fallimento del creditore cedente, attesa l’equivalenza del fallimento al pignoramento (generale) del patrimonio del fallito in favore della massa fallimentare, con la conseguenza che al fallimento del creditore cedente possono essere opposte soltanto le cessioni di credito notificate al debitore ceduto, o da questi accettate, con atto di data certa anteriore alla dichiarazione di fallimento.

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Cass. civ. n. 10668/1999

Al fallimento del cedente possono essere opposte soltanto quelle cessioni di credito che siano state notificate al debitore ceduto o dal medesimo accettate con atto di data certa anteriore alla dichiarazione di fallimento, atteso che il disposto dell’art. 2914 n. 2 c.c. – secondo cui sono inefficaci nei confronti del creditore pignorante e dei creditori che intervengono nell’esecuzione le cessioni di credito che, sebbene anteriori al pignoramento, siano state notificate al debitore o da lui accettate dopo il pignoramento – opera anche in caso di fallimento del creditore cedente; ai fini di tale opponibilità non è necessario che la notifica al debitore ceduto venga eseguita a mezzo ufficiale giudiziario, costituendo quest’ultima una semplice species (prevista esplicitamente dal codice di rito per i soli atti processuali) del più ampio genus costituito dalla notificazione intesa come attività diretta a produrre la conoscenza di un atto in capo al destinatario; conseguentemente, tanto ai fini di cui all’art. 1264, quanto a quelli di cui agli artt. 1265 e 2914 n. 2 c.c., la notificazione della cessione (così come il correlativo atto di accettazione), non identificandosi con quella effettuata ai sensi dell’ordinamento processuale, costituisce atto a forma libera, non soggetto a particolari discipline o formalità. (Nella specie si è ritenuto che la cessione fosse stata oggetto di accettazione inequivocabilmente manifestata dal debitore ceduto con l’atto di citazione, contenente la domanda di accertamento di quali istituti di credito cessionari fossero legittimati a ricevere il pagamento con efficacia liberatoria, notificato al cedente e ai cessionari in epoca antecedente alla dichiarazione di fallimento).

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Cass. civ. n. 10596/1997

Nell’ipotesi di alienazione di quote sociali anteriore al pignoramento delle stesse, ai fini dell’applicazione del criterio dettato dall’art. 2914, n. 4, c.c., conta la certezza della data, la quale è assicurata dalla vidimazione del libro sociale successiva all’iscrizione dell’atto.

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