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Art. 1059 — Servitù concessa da uno dei comproprietari

Art. 1059 — Servitù concessa da uno dei comproprietari

La servitù concessa da uno dei comproprietari di un fondo indiviso non è costituita se non quando gli altri l’hanno anch’essi concessa unitamente o separatamente [ 1108 3 ].

La concessione, però, fatta da uno dei comproprietari, indipendentemente dagli altri, obbliga il concedente e i suoi eredi o aventi causa a non porre impedimento all’esercizio del diritto concesso [ 1103 ].

L’eventuale comma dell’articolo ricompreso fra parentesi quadre è stato abrogato.

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Aggiornato al 1 gennaio 2020
Il testo riportato è reso disponibile agli utenti al solo scopo informativo. Pertanto, unico testo ufficiale e definitivo è quello pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale Italiana che prevale in casi di discordanza rispetto al presente.
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Massime correlate

Cass. civ. n. 6450/2000

La mancata partecipazione al negozio costitutivo di una servitù di taluno dei comproprietari di un fondo indiviso non priva l’atto di effetti giuridici. Se, infatti, trattasi di servitù attiva, la stipulazione effettuata dagli altri condomini, è valida ed efficace nei confronti dell’assente, in quanto, con il contratto a favore di terzo, può essere attribuito a quest’ultimo anche uno ius in re aliena. Se, invece, si tratta di servitù passiva, la concessione vincola il proprietario concedente, ai sensi dell’art. 1059 c.c., e la servitù resta definitivamente costituita quando si verifichi l’adesione degli altri condomini, o maturi — nei casi consentiti — l’usucapione, ovvero vengano acquisite dal condomino concedente anche le quote degli altri condomini.

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Cass. civ. n. 3083/1994

L’atto di disposizione del fondo comune, consistente nella costituzione su di esso di un diritto reale di servitù, esige il consenso di tutti i partecipanti alla comunione, in difetto del quale il compimento da parte di uno solo o da alcuni di questi è inidoneo alla produzione di siffatta costituzione e non determina pregiudizi nei confronti degli altri compartecipi.

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Cass. civ. n. 476/1994

Posto che il partecipante alla comunione può usare della cosa comune per un suo fine particolare, con la conseguente possibilità di ritrarre dal bene una utilità specifica aggiuntiva rispetto a quelle che vengono ricavate dagli altri, con il limite di non alterare la consistenza e la destinazione di essa, odi non impedire l’altrui pari uso, il passaggio su una strada comune, in origine destinata a servire alcuni, determinati fondi di proprietà esclusiva, che venga effettuato da un comunista anche per accedere ad altro fondo, a lui appartenente in proprietà esclusiva, di per sé non raffigura un godimento vietato, a norma dell’art. 1059, primo comma, c.c., non comportando la costituzione di una servitù sul bene comune, perché non si risolve nella modifica della destinazione di questo, né nell’impedimento dell’altrui pari diritto.

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Cass. civ. n. 3479/1978

Gli effetti della concessione di servitù da parte di uno dei comproprietari di fondo indiviso sono compiutamente regolari dall’art. 1059 c.c., il quale non prevede la facoltà del proprietario del fondo dominante di chiedere la divisione del fondo servente in comunione sul quale è stata costituita la servitù (nella specie altius non tollendi), al fine di accertare quale parte di esso spetti al condomino concedente. L’obbligo a carico del comproprietario di fondo indiviso e dei suoi eredi od aventi causa, che abbia concesso una servitù indipendentemente dagli altri condomini, di non porre impedimento all’esercizio del diritto concesso, ai sensi dell’art. 1059 c.c., implica a carico dello stesso comproprietario il divieto di aderire ad iniziative degli altri condomini che siano dirette a caducare la concessione medesima.

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Cass. civ. n. 3892/1976

Il proprietario di un immobile al cui servizio sia stata installata nel sottosuolo di un cortile, di cui egli è comproprietario con altri, una tubazione fognante, non può permettere a terzi, senza il consenso degli altri comproprietari del cortile, di allacciare a detta tubazione i loro scarichi, rappresentando tale allacciamento una nuova servitù che non può essere costituita senza il consenso di tutti i comproprietari del fondo servente.

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