18 Apr Art. 239 — Norme transitorie relative al titolo VII
Posted at 10:11h
in Codice della strada
1. Gli archivi e l’anagrafe nazionali previsti dagli articoli 225 e 226 sono impiantati a partire dal 1 ottobre 1993. Da tale data inizierà l’invio dei dati necessari da parte degli enti ed amministrazioni interessati. L’impianto degli archivi e dell’anagrafe dovrà essere completato nell’anno successivo.
2. Il servizio ed i dispositivi di monitoraggio di cui all’art. 227 sono installati a partire dal 1 ottobre 1993 e devono essere completati nel triennio successivo.
Aggiornato al 1 gennaio 2020Il testo riportato è reso disponibile agli utenti al solo scopo informativo. Pertanto, unico testo ufficiale e definitivo è quello pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale Italiana che prevale in casi di discordanza rispetto al presente.
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Note non presenti
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