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Articolo 555 Codice di procedura civile — Forma del pignoramento

Articolo 555 Codice di procedura civile — Forma del pignoramento

Il pignoramento immobiliare si esegue mediante notificazione al debitore e successiva trascrizione di un atto nel quale gli si indicano esattamente, con gli estremi richiesti dal codice civile per l’individuazione dell’immobile ipotecato, i beni e i diritti immobiliari che si intendono sottoporre a esecuzione, e gli si fa l’ingiunzione prevista nell’articolo 492 [ disp. att. 170 ].

Immediatamente dopo la notificazione l’ufficiale giudiziario consegna copia autentica dell’atto con le note di trascrizione al competente conservatore dei registri immobiliari che trascrive l’atto e gli restituisce una delle note.

Le attività previste nel comma precedente possono essere compiute anche dal creditore pignorante, al quale l’ufficiale giudiziario, se richiesto, deve consegnare gli atti di cui sopra.

L’eventuale comma dell’articolo ricompreso fra parentesi quadre è stato abrogato.

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Aggiornato al 1 gennaio 2020
Il testo riportato è reso disponibile agli utenti al solo scopo informativo. Pertanto, unico testo ufficiale e definitivo è quello pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale Italiana che prevale in casi di discordanza rispetto al presente.
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Massime correlate

Cass. civ. n. 18758/2017

Il termine di efficacia del pignoramento immobiliare decorre dal perfezionamento della sua notifica, senza che possa operare il principio della scissione degli effetti della notificazione per il notificante e per il destinatario dell’atto, applicabile solo quando dall’intempestivo esito del procedimento notificatorio, per la parte di questo sottratta alla disponibilità del notificante, potrebbero derivare conseguenze negative per quest’ultimo, e non, invece, quando un termine debba decorrere o un altro adempimento debba essere compiuto dal tempo dell’avvenuta notifica, in tal caso dovendosi considerare per entrambe le parti l’epoca di perfezionamento della notificazione dell’atto nei confronti del destinatario.

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Cass. civ. n. 5780/2017

In tema di esecuzione immobiliare, ove all’erronea indicazione, nell’atto di pignoramento e nella nota di trascrizione, dei dati identificativi dell’immobile staggito consegua un nuovo pignoramento, compiuto asseritamente “in rettifica” del precedente, il vincolo in tal guisa apposto al bene non è opponibile al terzo acquirente in forza di titolo trascritto anteriormente alla trascrizione del secondo pignoramento, il solo idoneo a produrre gli effetti anche sostanziali del pignoramento, con conseguente salvezza dei diritti “medio tempore” validamente acquisiti dai terzi.

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Cass. civ. n. 6264/2012

È nullo l’atto di pignoramento immobiliare privo della sottoscrizione del difensore, comportando tale vizio altresì l’invalidità dell’ordinanza di vendita, in quanto atto collegato al pignoramento. Tale nullità, tuttavia, resta sanata, senza propagarsi alle successive fasi del processo di esecuzione, se non rilevata d’ufficio, ovvero non fatta valere col rimedio dell’opposizione agli atti esecutivi, prima della pronuncia dell’ordinanza di vendita, ovvero entro venti giorni dalla conoscenza legale che di tale ordinanza abbia avuto il debitore.

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Cass. civ. n. 1687/2012

In tema di esecuzione forzata, l’atto di pignoramento immobiliare, a norma del combinato disposto degli artt. 170 disp. att. c.p.c. e 125 c.p.c., deve essere sottoscritto dal creditore pignorante, se esso sta in giudizio personalmente, o dal suo difensore munito di procura, la quale, una volta rilasciata, ha validità per tutto il procedimento esecutivo. Ne consegue che è valido l’atto di pignoramento immobiliare sottoscritto dal difensore, al quale il creditore abbia conferito procura alle liti nell’atto di precetto.

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Cass. civ. n. 17367/2011

La trascrizione del pignoramento immobiliare nei registri immobiliari è elemento necessario perché tale atto produca i suoi effetti, sicché la sua cancellazione, indipendentemente dalla validità o meno del titolo in base al quale essa è stata effettuata, impedisce di dare seguito all’istanza di vendita del bene immobile pignorato, giacché la cancellazione medesima opera come autonoma causa di estinzione della pubblicità, che ne fa venir meno gli effetti rispetto ad ogni interessato.

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Cass. civ. n. 12429/2008

L’esecuzione del pignoramento immobiliare delineata dall’art. 555 c.p.c. ha natura unitaria, benché a formazione progressiva, e si attua attraverso la fase della notifica dell’atto e quella della sua trascrizione. Pertanto, la successiva rettifica, ovvero la rinnovazione di trascrizione carente o erronea, non è sufficiente alla sanatoria dell’invalidità, perché la semplice notifica dell’atto di pignoramento non ha rilevanza autonoma, indipendentemente dalla natura costitutiva o meramente dichiarativa della trascrizione stessa ; soltanto la rinnovazione sia della notifica che della trascrizione tutela in modo coerente e completo il contraddittorio nell’ambito del processo esecutivo, atteso che il debitore esecutato è in tal modo in grado di conoscere per intero tutti gli elementi necessari alla corretta definizione del processo esecutivo e lo stesso aggiudicatario del bene staggito beneficia della tutela prevista dall’art. 2929 c.c., che sarebbe, invece, esclusa nelle ipotesi di illegittimità dell’esecuzione.

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Cass. civ. n. 7017/1997

L’atto di pignoramento immobiliare privo della sottoscrizione del difensore munito di procura è nullo, senza che possa ritenersi equipollente della mancata sottoscrizione la circostanza che il pignoramento sia stato richiesto da difensore munito di procura rilasciata sull’atto di precetto.

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Cass. civ. n. 7522/1987

Il pignoramento di un terreno si estende, in difetto di espressa previsione contraria, al fabbricato che insiste sul terreno medesimo, ove tale fabbricato manchi di autonomia economica (possibilità di separazione dal suolo), o di autonomia giuridica (spettanza della proprietà a soggetto diverso dal proprietario del suolo), sì da costituire parte integrante di un’unica entità immobiliare.

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Cass. civ. n. 4612/1985

Il proprietario di un appartamento, ancorché ubicato in edificio condominiale, non può essere assoggettato ad esecuzione per espropriazione forzata limitatamente ad alcuni vani o porzioni dell’appartamento medesimo, dato che questo costituisce, funzionalmente e giuridicamente, un’unità indivisibile, suscettibile di frazionamento in più beni distinti solo con modifiche strutturali affidate all’iniziativa del proprietario stesso. L’incompletezza, nell’atto di pignoramento immobiliare, degli estremi richiesti dal primo comma dell’art. 555 c.p.c., che non si traduca nell’assoluta incertezza nell’individuazione del bene, determina una nullità non assoluta, ma sanabile, ove non dedotta con opposizione ai sensi dell’art. 617 c.p.c., nel termine perentorio di cinque giorni dalla data di effettuazione del pignoramento medesimo.

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Cass. civ. n. 6344/1979

Il pignoramento immobiliare può essere eseguito anche mediante la notifica ai sensi dell’art. 143 c.p.c., giacché la legge processuale, prescrivendo forme e modalità del pignoramento e, quindi, quelle della relativa notificazione, non distingue fra le varie possibili forme di quest’ultima. Né la presunzione di conoscenza dell’atto notificato derivante — a norma dell’art. 143 citato — a carico del debitore, nominato custode a sua insaputa, può esaurire i presupposti soggettivi della responsabilità penale ex artt. 334 e 335 c.p.

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