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Art. 10 — Competenza per reati commessi all’estero

Art. 10 — Competenza per reati commessi all’estero

1. Se il reato è stato commesso interamente all’estero [ 7 c.p. ss.], la competenza è determinata successivamente dal luogo della residenza, della dimora, del domicilio, dell’arresto o della consegna dell’imputato. Nel caso di pluralità di imputati, procede il giudice competente per il maggior numero di essi .

1-bis. Se il reato è stato commesso a danno del cittadino e non sussistono i casi previsti dagli articoli 12 e 371, comma 2, lettera b], la competenza è del tribunale o della corte di assise di Roma quando non è possibile determinarla nei modi indicati nel comma 1 .

2. In tutti gli altri casi, se non è possibile determinare nei modi indicati nei commi 1 e 1-bis la competenza, questa appartiene al giudice del luogo in cui ha sede l’ufficio del pubblico ministero che ha provveduto per primo a iscrivere la notizia di reato nel registro previsto dall’articolo 335.

3. Se il reato è stato commesso in parte all’estero, la competenza è determinata a norma degli articoli 8 e 9.

L’eventuale comma dell’articolo ricompreso fra parentesi quadre è stato abrogato.

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Aggiornato al 1 gennaio 2020
Il testo riportato è reso disponibile agli utenti al solo scopo informativo. Pertanto, unico testo ufficiale e definitivo è quello pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale Italiana che prevale in casi di discordanza rispetto al presente.
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Massime correlate

Cass. pen. n. 41333/2003

Nel caso di delitti commessi all’estero da uno straniero in danno di un cittadino italiano, la presenza del colpevole nel territorio dello Stato, richiesta dall’art. 10 c.p. per la loro perseguibilità in Italia, costituisce condizione di procedibilità la cui sussistenza è richiesta anche ai fini dell’applicazione di misure cautelari da adottarsi nella fase delle indagini preliminari. [Nella specie, in applicazione di tale principio, la Corte ha annullato senza rinvio il provvedimento del tribunale che, in accoglimento di gravame proposto dal pubblico ministero ai sensi dell’art. 310 c.p.p., aveva disposto l’applicazione della custodia in carcere nei confronti di taluni soggetti, non presenti nel territorio nazionale, cui si addebitava l’omicidio, commesso in Afghanistan, di una giornalista italiana].

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Cass. pen. n. 3624/1995

In tema di competenza per reati commessi all’estero, ai fini dell’applicazione dell’art. 10 comma 1 c.p.p., non sussiste equipollenza tra esecuzione dell’ordine di accompagnamento e arresto. La norma, così come, quanto ai concetti di residenza, dimora e domicilio, rinvia evidentemente alle norme del codice civile [artt. 43 ss.], allo stesso modo, quanto all’arresto e alla consegna, rinvia a quelle del codice di procedura penale, le quali distinguono nettamente tra arresto e consegna. Trattasi cioè di nozioni assunte dalla norma nel loro peculiare significato tecnico-giuridico, che non vi è ragione di estendere a situazioni consimili, avendo il legislatore inteso utilizzare una pluralità di succedanei criteri di collegamento, talché non sussistendo nella legge alcuna lacuna, non v’è necessità di colmarla in sede interpretativa.

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Cass. pen. n. 1972/1994

A norma dell’art. 6 c.p. sono punibili secondo la legge italiana, come fossero commessi per intero in Italia, anche i reati la cui condotta è avvenuta solo in parte nel territorio dello Stato o ivi si è verificato l’evento. Ne risulta che anche i reati commessi in parte all’estero, al pari di quelli realizzatisi soltanto nel territorio nazionale, assumono rilevanza penale per l’ordinamento italiano nella loro globalità, ivi compresa la parte della condotta realizzata all’estero e, pertanto, debbono essere valutati e puniti dai giudici italiani nella loro interezza, avendo riguardo pure alle modalità e alla gravità della parte dell’azione verificatasi al di fuori dello Stato. Ne consegue che deve tenersi conto di questa parte della condotta anche ai fini dell’individuazione dell’inizio della permanenza, non essendo consentito considerare isolatamente la frazione della condotta realizzatasi in Italia. [Nella specie, per un reato permanente la cui consumazione era iniziata all’estero la Corte ha escluso l’operatività, quale criterio di riparto fra i giudici italiani, dell’art. 8, terzo comma, c.p.p., dovendosi in tal caso la competenza determinare secondo il criterio suppletivo di cui all’art. 9 primo comma c.p.p., con riferimento all’ultimo luogo in cui è avvenuta una parte dell’azione o dell’omissione].
In tema di competenza per territorio in ordine a reati permanenti commessi in parte all’estero, si applica il criterio dettato dall’art. 8, terzo comma, c.p.p. quando la condotta criminosa ha avuto inizio in una individuata località nel territorio nazionale, proseguendo poi all’estero. Invece, il luogo d’inizio della permanenza non può fungere quale criterio di riparto fra i giudici italiani se è ubicato al di fuori dello Stato. In tal caso, la competenza si stabilisce secondo il criterio suppletivo di cui all’art. 9 primo comma c.p.p., con riferimento all’ultimo luogo in cui è avvenuta una parte dell’azione o dell’omissione.

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