Avvocato.it

Art. 51 — Uffici del pubblico ministero. Attribuzioni del procuratore della Repubblica distrettuale

Art. 51 — Uffici del pubblico ministero. Attribuzioni del procuratore della Repubblica distrettuale

;

  • b] nei giudizi di impugnazione dai magistrati della procura generale presso la corte di appello o presso la corte di cassazione .
  • 2. Nei casi di avocazione [ 372, 412, 413 c.p.p.], le funzioni previste dal comma 1 lettera a] sono esercitate dai magistrati della procura generale presso la corte di appello. Nei casi di avocazione previsti dall’articolo 371 bis sono esercitate dai magistrati della direzione nazionale antimafia.

    3. Le funzioni previste dal comma 1 sono attribuite all’ufficio del pubblico ministero presso il giudice competente a norma del capo II del titolo I .

    3-bis. Quando si tratta di procedimenti per i delitti, consumati o tentati, di cui agli articoli 416, sesto e settimo comma , 416, realizzato allo scopo di commettere taluno dei delitti di cui all’art. 12, commi 1, 3 e 3-ter, del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell’immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286 , 416, realizzato allo scopo di commettere delitti previsti dagli articoli 473 e 474, 600, 601, 602, 416 bis, 416 ter, 452 quaterdecies e 630 del codice penale, per i delitti commessi avvalendosi delle condizioni previste dal predetto articolo 416 bis ovvero al fine di agevolare l’attività delle associazioni previste dallo stesso articolo, nonché per i delitti previsti dall’articolo 74 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990 n. 309 [ 190 bis, 295, 371 bis, 406 c.p.p.], e dall’articolo 291 quater del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1973, n. 43, [e dall’art. 260 del decreto legislativo 3 aprile 2006 n. 152,] le funzioni indicate nel comma 1 lettera a] sono attribuite all’ufficio del pubblico ministero presso il tribunale del capoluogo del distretto nel cui ambito ha sede il giudice competente .

    3-ter. Nei casi previsti dal comma 3 bis e dai commi 3-quater e 3-quinquies , se ne fa richiesta il procuratore distrettuale, il procuratore generale presso la corte di appello può, per giustificati motivi, disporre che le funzioni di pubblico ministero per il dibattimento siano esercitate da un magistrato designato dal procuratore della Repubblica presso il giudice competente .

    3-quater. Quando si tratta di procedimenti per i delitti consumati o tentati con finalità di terrorismo le funzioni indicate nel comma 1, lettera a], sono attribuite all’ufficio del pubblico ministero presso il tribunale del capoluogo del distretto nel cui ambito ha sede il giudice competente. [Si applicano le disposizioni del comma 3-ter].

    3-quinquies. Quando si tratta di procedimenti per i delitti, consumati o tentati, di cui agli articoli 414 bis, 600 bis, 600 ter, 600 quater, 600 quater 1, 600 quinquies, 609 undecies, 615 ter, 615 quater, 615 quinquies, 617 bis, , 617 ter, 617 quater, 617 quinquies, 617 sexies, 635 bis, 635 ter, 635 quater, 640 ter e 640 quinquies del codice penale, le funzioni indicate nel comma 1, lettera a], del presente articolo sono attribuite all’ufficio del pubblico ministero presso il tribunale del capoluogo del distretto nel cui ambito ha sede il giudice competente.

    1. a] nelle indagini preliminari e nei procedimenti di primo grado dai magistrati della procura della Repubblica presso il tribunale [o presso la pretura];
    2. b] nei giudizi di impugnazione dai magistrati della procura generale presso la corte di appello o presso la corte di cassazione .
    L’eventuale comma dell’articolo ricompreso fra parentesi quadre è stato abrogato.

    [adrotate group=”20″]

    Aggiornato al 1 gennaio 2020
    Il testo riportato è reso disponibile agli utenti al solo scopo informativo. Pertanto, unico testo ufficiale e definitivo è quello pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale Italiana che prevale in casi di discordanza rispetto al presente.

    [adrotate group=”22″]

    Massime correlate

    Cass. pen. n. 51190/2014

    In tema di sequestro preventivo ordinario, il giudice per le indagini preliminari che ha emesso il provvedimento è competente a decidere delle eventuali istanze in materia di custodia, gestione ed amministrazione dei beni sottoposti a vincolo in procedimento relativo ai delitti di cui all’art. 51, comma terzo bis, c.p.p., anche durante la pendenza del processo, poiché per tali reati si applicano le disposizioni in materia di amministrazione dei beni sequestrati e confiscati previste dal d.l.vo del 6 settembre 2011, n.159, in forza dell’art. 12 sexies, comma quarto bis del D.L. n. 306 del 1992. [In applicazione del principio la Corte ha dichiarato la competenza del g.i.p. a decidere sull’istanza di liquidazione dei compensi, presentata dal custode giudiziario in relazione a processo per reati di cui agli artt. 416, 473 e 474 c.p. pendente davanti al giudice del dibattimento].

    [adrotate group=”22″]

    Cass. pen. n. 27181/2013

    In materia di procedimenti per i delitti indicati dall’art. 51, comma terzo bis, cod. proc. pen., sussiste la competenza del giudice per le indagini preliminari distrettuale, quando la circostanza aggravante di cui all’art. 7 D.L. n.152 del 1991 risulti inclusa nella notizia di reato iscritta nel registro di cui all’art. 335 cod. proc. pen. anche se in ordine alla sussistenza delle stesse non venga ritenuto esistente un quadro di gravità indiziario.

    [adrotate group=”22″]

    Cass. pen. n. 25423/2007

    Il provvedimento di ammissione dell’esame dibattimentale dei soggetti che hanno già reso dichiarazioni è condizionato, nei procedimenti per taluno dei delitti indicati nell’art. 51, comma terzo bis, c.p.p., dall’apprezzamento discrezionale del giudice, pur quando l’esame sia richiesto dalle parti, circa la necessità di un nuovo esame sui medesimi fatti, in relazione alle ragioni che la parte richiedente ha l’onere di specificare e, eventualmente, agli ulteriori elementi di fatto emersi.

    [adrotate group=”22″]

    Cass. pen. n. 28376/2006

    In tema di competenza territoriale, l’art. 51, comma terzo bis, c.p.p. prevede, limitatamente ai reati in esso contemplati, una deroga assoluta ed esclusiva degli ordinari criteri determinativi della competenza, e tale norma esercita una vis actractiva nei confronti dei delitti connessi. Ne consegue che la competenza della procura distrettuale, legittimamente radicata in relazione ad un delitto previsto dall’art. 51, comma terzo bis, c.p.p., si estende a tutti i reati connessi ed agli imputati dello stesso procedimento.

    [adrotate group=”22″]

    Cass. pen. n. 24492/2006

    Nel procedimento de libertate, la diversa qualificazione giuridica operata dal tribunale del riesame, che, confermando il provvedimento impugnato, esclude la riconducibilità dei fatti alle ipotesi criminose ricomprese nell’art. 51 comma terzo bis c.p.p., e quindi nelle attribuzioni ex art. 328 c.p.p. del giudice per le indagini preliminari del tribunale del capoluogo del distretto in cui ha sede il giudice competente, non comporta una pronuncia di incompetenza e non incide sulla validità del provvedimento impugnato, perchè il giudice dell’impugnazione, nei limiti della competenza per materia del primo giudice, può dare al fatto una definizione giuridica diversa, e le valutazioni in sede cautelare sono formulate allo stato degli atti e non incidono sulla competenza per il processo principale.

    [adrotate group=”22″]

    Cass. pen. n. 632/2000

    Nei procedimenti di criminalità organizzata [nel caso, per il reato di cui all’art. 416 bis c.p.] le funzioni di pubblico ministero sono attribuite, ai sensi dell’art. 51, comma 3 bis, c.p.p. «all’ufficio del pubblico ministero presso il tribunale del capoluogo di distretto nel cui ambito ha sede il giudice competente». Esclusivamente a tale organo inquirente spetta il potere di impugnare i provvedimenti del tribunale de libertate. Né può condurre a diversa conclusione il fatto che il P.M. sia eventualmente designato ex art. 51, comma 3 ter, c.p.p., perché tale delega si riferisce alle «funzioni di pubblico ministero per il dibattimento» e non si estende sino a comprendere il potere di impugnazione, che rimane riservato al pubblico ministero del capoluogo del distretto.

    [adrotate group=”22″]

    Cass. pen. n. 3873/1999

    Nei procedimenti relativi a reati previsti dall’art. 51, comma 3 bis c.p.p., che attribuisce l’esercizio delle funzioni requirenti nel procedimento di primo grado all’ufficio del pubblico ministero presso il tribunale del capoluogo del distretto, ove tale norma venga derogata alla stregua del comma 3 ter dello stesso articolo — secondo il quale se ne fa richiesta il procuratore distrettuale, il procuratore generale può, per giustificati motivi, disporre che le funzioni di pubblico ministero per il dibattimento siano esercitate da un magistrato designato dal procuratore della repubblica presso il giudice competente —, la designazione di altro magistrato non può restare circoscritta al dibattimento, ma comporta l’investitura delle funzioni anche per quelle procedure — incidentali alla fase dibattimentale — che scaturiscono dal dibattimento stesso. [Nella specie è stato riconosciuto al magistrato designato ex art. 51, comma 3 ter, c.p.p. il potere d’impugnativa delle ordinanze emesse nel corso del dibattimento e la conseguente partecipazione al giudizio incidentale].

    [adrotate group=”22″]

    Cass. pen. n. 8777/1999

    In base alla norma dell’art. 570 c.p.p. nei procedimenti previsti dall’art. 51, comma 3 bis, c.p.p. la legittimazione ad appellare va riconosciuta al procuratore distrettuale e, nel caso in cui quest’ultimo si sia avvalso della facoltà prevista dal comma 3 ter del citato art. 51 c.p.p., anche al rappresentante del pubblico ministero presso il giudice competente che ha presentato le conclusioni nel dibattimento di primo grado. [La Corte nel motivare la decisione ha precisato che alla conclusione riportata non può opporsi che la delega di cui al comma 3 ter, essendo prevista solo per il dibattimento, non sarebbe idonea a conferire al pubblico ministero delegato per l’udienza alcun autonomo potere di impugnazione, in quanto la legittimazione ad impugnare deriva direttamente dal secondo comma dell’art. 570 c.p.p. che non prevede deroghe nei procedimenti di cui al comma 3 bis del citato art. 51 c.p.p.].
    Nei procedimenti relativi ai reati indicati nell’art. 51, comma 3 bis, c.p.p., la legittimazione a proporre appello avverso la sentenza di primo grado spetta, in base al principio generale stabilito dall’art. 570, comma 2, c.p.p., oltre che al procuratore della Repubblica presso il tribunale del capoluogo di distretto, anche al rappresentante del pubblico ministero presso il giudice competente, il quale sia stato designato ai sensi del comma 3 ter del citato art. 51 ed abbia presentato le conclusioni.

    [adrotate group=”22″]

    Cass. pen. n. 7114/1999

    Poiché il P.M. «ripete» la sua competenza dal giudice presso il quale esercita le sue funzioni, in difetto di una espressa disposizione in senso contrario, l’organo dell’accusa può esercitare le sue funzioni consultive solo nei procedimenti incardinati presso il «suo» giudice. Il principio trova applicazione sia per la partecipazione del P.M. all’udienza, sia per l’esercizio del diritto di impugnazione ed anche nei procedimenti incidentali, relativi a misure cautelari, personali o reali. Pertanto, qualora il legislatore adoperi genericamente l’espressione «pubblico ministero», la stessa deve ritenersi relativa solo al rappresentante dell’ufficio presso il giudice procedente, con la conseguenza che, quando il riesame o l’appello hanno ad oggetto provvedimenti di organi giudiziari diversi da quelli esistenti presso il tribunale della libertà, è il P.M. costituito presso tale organo ad essere legittimato a ricevere l’avviso per l’udienza camerale, a partecipare al procedimento ed a proporre l’eventuale impugnazione.

    [adrotate group=”22″]

    Cass. pen. n. 1630/1996

    Ai fini dell’individuazione della speciale competenza per le indagini preliminari attribuita alla procura distrettuale antimafia ai sensi dell’art. 51, comma 3 bis, c.p.p., il criterio distintivo tra delitti commessi avvalendosi delle condizioni previste dall’art. 416 bis c.p. ovvero al fine di agevolare l’attività di un’associazione per delinquere di tipo mafioso, e delitti che tali connotati non hanno, non può essere restrittivo, in quanto così opinando si vanificherebbe la ratio della norma che ha inteso accentrare nelle mani del procuratore della Repubblica distrettuale tutte le indagini comunque connesse a fatti di mafia, le quali presuppongono e comportano una più completa ed approfondita conoscenza del fenomeno criminoso; deve pertanto ritenersi applicabile la norma predetta, con conseguente attribuzione della competenza per lo svolgimento delle indagini preliminari alla procura distrettuale, anche in ipotesi diverse da quelle in cui sia stata contestata l’aggravante di cui all’art. 7 D.L. 13 maggio 1991, n. 152 [conv. in L. 12 luglio 1991, n. 203], il cui testo, riferendosi ai delitti commessi avvalendosi delle condizioni previste dall’art. 416 bis c.p. ovvero ai fini di agevolare l’attività di un’associazione per delinquere di tipo mafioso, riproduce letteralmente il disposto del predetto comma 3 bis dell’art. 51 c.p.p. [Nella specie la Corte ha ritenuto la competenza della procura distrettuale – e del giudice per le indagini preliminari individuato ai sensi dell’art. 328, comma 1 bis, c.p.p. – nell’ipotesi di estorsione aggravata ai sensi dell’art. 628, comma 3, n. 3, c.p., per essere stata la violenza o minaccia posta in essere da soggetto appartenente ad associazione mafiosa].

    [adrotate group=”22″]

    Cass. pen. n. 658/1994

    Ai sensi dell’art. 51, secondo comma, c.p.p. le funzioni di pubblico ministero possono essere esercitate dai magistrati della Direzione nazionale antimafia soltanto nelle ipotesi previste dall’art. 371 bis, terzo comma, lettera b], nn. 1 e 2, c.p.p. [inerzia nelle attività di indagine e violazione dei doveri del P.M. previsti ai fini di coordinamento delle indagini ai sensi dello stesso art. 371] e, sempre, per i soli procedimenti riguardanti i delitti tassativamente elencati dal terzo comma bis dell’art. 51, previo decreto di avocazione emesso dal procuratore nazionale antimafia e della D.N.A., a norma degli artt. 15 e 16, D.L. n. 367 del 1991 convertito nella L. n. 8 del 1992, si applicano solo ai procedimenti iniziati successivamente alla data di entrata in vigore del citato decreto legge. [Fattispecie nella quale si è ritenuto che, essendo stato il relativo procedimento iniziato prima di tale data nessuna funzione potevano svolgere il procuratore nazionale antimafia e i suoi sostituti, pur essendosi ritenuta l’insussistenza di qualsivoglia tipo di nullità, per essere stata sottoscritta la richiesta di proroga dei termini di custodia cautelare anche da un sostituto procuratore della Repubblica, legittimato a «requirere» presso il Gip competente a norma del citato art. 51].

    [adrotate group=”22″]

    Cass. pen. n. 4528/1993

    In materia di libertà personale i provvedimenti emessi dal tribunale in sede di riesame o di appello ai sensi degli artt. 309 e 310 c.p.p. possono essere impugnati con ricorso per cassazione, per quanto riguarda l’ufficio della pubblica accusa, solo dal procuratore della Repubblica presso l’organo decidente.

    [adrotate group=”22″]

    [adrotate group=”21″]

    Se la soluzione non è qui, contattaci

    Non esitare, siamo a tua disposizione

    Email

    Esponi il tuo caso allegando, se del caso, anche dei documenti

    Telefono

    Una rapida connessione con gli avvocati del nostro team

    Chat

    On line ora! Al passo con i tempi per soddisfare le tue esigenze