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Art. 106 — Incompatibilità della difesa di più imputati nello stesso procedimento

Art. 106 — Incompatibilità della difesa di più imputati nello stesso procedimento

1. Salva la disposizione del comma 4 bis la difesa di più imputati può essere assunta da un difensore comune, purché le diverse posizioni non siano tra loro incompatibili .

2. L’autorità giudiziaria, se rileva una situazione di incompatibilità, la indica e ne espone i motivi, fissando un termine per rimuoverla.

3. Qualora l’incompatibilità non sia rimossa, il giudice la dichiara con ordinanza provvedendo alle necessarie sostituzioni a norma dell’articolo 97.

4. Se l’incompatibilità è rilevata nel corso delle indagini preliminari, il giudice, su richiesta del pubblico ministero o di taluna delle parti private e sentite le parti interessate, provvede a norma del comma 3.

4-bis. Non può essere assunta da uno stesso difensore la difesa di più imputati che abbiano reso dichiarazioni concernenti la responsabilità di altro imputato nel medesimo procedimento o in procedimento connesso ai sensi dell’articolo 12 o collegato ai sensi dell’articolo 371, comma 2, lettera b]. Si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni dei commi 2, 3 e 4 .

L’eventuale comma dell’articolo ricompreso fra parentesi quadre è stato abrogato.

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Aggiornato al 1 gennaio 2020
Il testo riportato è reso disponibile agli utenti al solo scopo informativo. Pertanto, unico testo ufficiale e definitivo è quello pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale Italiana che prevale in casi di discordanza rispetto al presente.
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Massime correlate

Cass. pen. n. 39449/2018

L’incompatibilità che a norma dell’art. 106, comma 1, cod. proc. pen., vieta l’affidamento della difesa di più imputati a un unico difensore, è causa di nullità della decisione soltanto se il contrasto di interessi tra coimputati è effettivo, concreto ed attuale, nel senso, cioè, che sussiste un conflitto che rende impossibile la proposizione di tesi difensive tra loro logicamente conciliabili, implica una posizione processuale che rende concretamente inefficiente e improduttiva la comune difesa ed è riscontrabile in relazione a specifici atti del procedimento.

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Cass. pen. n. 10757/2017

Non è sufficiente a integrare l’incompatibilità del difensore la diversità di posizioni giuridiche o di linee di difesa tra più imputati, ma occorre che la versione difensiva di uno di essi sia assolutamente inconciliabile con la versione fornita dagli altri assistiti, così da determinare un contrasto radicale e insuperabile, tale da rendere impossibile, per il difensore, sostenere tesi logicamente inconciliabili tra loro.

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Cass. pen. n. 10887/2013

L’inosservanza del disposto di cui all’art. 106, comma quarto bis, cod. proc. pen., secondo cui non può essere assunta da uno stesso difensore la difesa di più imputati che abbiano reso dichiarazioni concernenti la responsabilità di altro imputato nel medesimo procedimento ovvero in procedimento connesso o probatoriamente collegato, non costituisce causa di nullità o di inutilizzabilità di dette dichiarazioni, comportando essa – oltre la eventuale responsabilità disciplinare del difensore – soltanto la necessità, da parte del giudice, di una verifica particolarmente incisiva relativamente alla loro attendibilità.

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Cass. pen. n. 47079/2008

L’inosservanza del disposto di cui all’art. 106, comma 4 bis, c.p.p., secondo cui non pur essere assunta da uno stesso difensore la difesa di più imputati che abbiano reso dichiarazioni concernenti la responsabilità di altro imputato nel medesimo procedimento, ovvero in procedimento connesso o probatoriamente collegato, non costituisce causa di nullità o di inutilizzabilità di dette dichiarazioni, comportando essa soltanto la necessità, da parte del giudice, di una verifica particolarmente incisiva relativamente alla loro attendibilità.

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Cass. pen. n. 21834/2007

La violazione del divieto di assunzione, in capo ad uno stesso difensore, della difesa di più imputati che abbiano reso dichiarazioni concernenti la responsabilità di altro imputato nel medesimo procedimento o in procedimento connesso o collegato, non costituisce, ferma restando l’eventuale responsabilità disciplinare, causa di nullità né di inutilizzabilità probatoria delle medesime dichiarazioni.

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Cass. pen. n. 1472/1999

In tema di incompatibilità del difensore, malgrado che il giudice, dopo aver rilevato la incompatibilità, non abbia provveduto a indicarla, esponendone i motivi e a fissare un termine per rimuoverla, avendo invece sostituito direttamente il difensore incompatibile con uno di ufficio, non sussiste violazione dell’art. 178, comma primo, lett. c], c.p.p., ove in concreto nessun pregiudizio alla difesa dell’imputato sia derivato dalla inosservanza della procedura prevista dall’art. 106 c.p.p. [Fattispecie in cui l’imputato, subito dopo la sostituzione del precedente difensore con quello di ufficio, ne aveva nominato altro di fiducia, che aveva regolarmente preso parte all’attività processuale].

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Cass. pen. n. 658/1997

Per aversi incompatibilità del difensore, in relazione all’assunzione da parte sua della difesa di più imputati nello stesso procedimento, occorre che sussista una situazione di interdipendenza di posizioni processuali per la quale un imputato abbia interesse a sostenere una tesi che risulti di pregiudizio per altro imputato. Ne consegue che non versa in situazione di incompatibilità il difensore che assista un imputato di detenzione di sostanza stupefacente cedutagli da altro soggetto, pure assistito dal medesimo difensore, il quale, pur dichiarando di avere effettuato la cessione, aveva precisato trattarsi in realtà di una truffa in danno del cessionario, risolvendosi tale dichiarazione in un elemento favorevole all’altro imputato, già gravato da evidenti prove di colpevolezza emergenti da numerose intercettazioni telefoniche e ambientali nonché dalle dichiarazioni accusatorie di un terzo imputato.

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