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Art. 1 — Giurisdizione penale

Art. 1 — Giurisdizione penale

1. La giurisdizione penale è esercitata dai giudici previsti dalle leggi di ordinamento giudiziario [ 102 Cost.] secondo le norme di questo codice.

L’eventuale comma dell’articolo ricompreso fra parentesi quadre è stato abrogato.

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Aggiornato al 1 gennaio 2020
Il testo riportato è reso disponibile agli utenti al solo scopo informativo. Pertanto, unico testo ufficiale e definitivo è quello pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale Italiana che prevale in casi di discordanza rispetto al presente.
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Massime correlate

Cass. pen. n. 18621/2017

Ai fini della attribuzione della giurisdizione al giudice ordinario in caso di procedimenti per reati connessi, comuni e militari, la maggiore gravità del reato comune è individuata sulla base delle regole stabilite dall’art 4 cod. proc. pen., stante il rinvio contenuto nell’art. 13, comma secondo, cod. proc. pen. ai criteri valutabili ai sensi dell’art. 16, comma terzo, cod. proc. pen.; ne consegue che non sono apprezzabili le circostanze aggravanti comuni, ma soltanto quelle ad effetto speciale che importano un aumento di pena superiore ad un terzo [Nella fattispecie, la S.C. ha ritenuto la maggiore gravità e, conseguentemente, la sussitenza della giurisdizione ordinaria, dei reati di cui agli artt. 336 e 266, commi primo, secondo e quarto, cod. pen., rispetto a quello di minaccia ad un inferiore per costringerlo a fare un atto contrario ai propri doveri, di cui all’art. 146 cod. proc. pen. pace, aggravato dalla circostanza comune del “grado rivestito” di cui all’art. 47, n. 2, cod. pen. mil. pace].

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Cass. pen. n. 27620/2016

I principi contenuti nella Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali, come definiti nella giurisprudenza consolidata della Corte EDU, pur non traducendosi in norme direttamente applicabili nell’ordinamento nazionale, costituiscono criteri di interpretazione – convenzionalmente orientata – ai quali il giudice nazionale è tenuto a ispirarsi nell’applicazione delle norme interne.

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Cass. pen. n. 7941/2015

In tema di giurisdizione, l’azione di risarcimento danni o di restituzione, nascente da reato, nei confronti dell’imputato e dei responsabili civili dimoranti o aventi stabilimento principale in uno Stato estero aderente alla Convenzione di Lugano del 16 settembre 1988 e del 30 ottobre 2007, può essere legittimamente proposta davanti al giudice italiano presso il quale è esercitata l’azione penale.

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Cass. pen. n. 5689/2015

Nel caso di esecuzione di pene concorrenti inflitte con titoli di condanna emessi dal giudice ordinario e dal giudice militare, la giurisdizione in ordine alla revoca della sospensione condizionale della pena spetta al giudice ordinario anche se il beneficio è stato concesso dal giudice militare in virtù del principio della preminenza della giurisdizione ordinaria di cui all’art. 665, comma quarto, cod. proc. pen., in quanto la giurisdizione militare trova esplicazione solo quando sia il titolo di condanna concessivo del beneficio sia quello determinativo della sua revoca promanano dal giudice militare.

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Cass. pen. n. 5680/2014

L’attrazione nella giurisdizione del giudice ordinario dei procedimenti per reati concorrenti, comuni e militari, opera solo se il reato comune è più grave di quello militare, mentre negli altri casi le sfere di giurisdizione, ordinaria e militare, rimangono separate, con la conseguenza che al giudice militare appartiene la cognizione dei reati militari e al giudice ordinario quella per i reati comuni. [Fattispecie in cui la Corte ha ritenuto la giurisdizione del giudice militare in relazione al reato di truffa militare pluriaggravata per avere l’imputato falsamente dichiarato nella domanda di partecipazione ad un concorso di aggiornamento professionale di non aver riportato condanne penali].

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Cass. pen. n. 22516/2003

L’obbligo di non ingerenza dello Stato nelle attività degli “enti centrali della Chiesa”, sancito dall’art. 11 del Trattato fra l’Italia e la Santa Sede stipulato l’11 febbraio 1929 e reso esecutivo in Italia con legge 27 maggio 1929, n. 810, non equivale alla creazione di una “immunità”, ma si riferisce essenzialmente all’attività patrimoniale degli enti anzidetti, rimanendo pertanto escluso che esso comporti la rinuncia dello Stato ad imporre l’osservanza di norme penali e ad agire, quindi, per la repressione di fatti illeciti produttivi di eventi di rilievo penale che si verifichino in territorio italiano. [Nella specie, in applicazione di tale principio, la Corte ha censurato la sentenza di merito con la quale era stato dichiarato non doversi procedere per difetto di giurisdizione nei confronti di taluni responsabili della Radio vaticana — peraltro ritenuta non annoverabile neppure fra gli “enti centrali della Chiesa” — in ordine al reato di cui all’art. 674 c.p., ipotizzato con riguardo alla emissione di onde elettromagnetiche di intensità superiore al consentito dagli impianti della stessa Radio vaticana, siti in territorio italiano].

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Cass. pen. n. 1410/2000

L’amministrazione militare deve intendersi circoscritta nelle strutture occorrenti per l’organizzazione del personale e dei mezzi materiali destinati alla difesa armata dello Stato, e i beni in dotazione della stessa si identificano in quelli che, a norma delle leggi sulla contabilità generale dello Stato, sono amministrati dal Ministero della difesa o dai corpi militari, mentre non possono essere compresi tra quelli appartenenti all’Amministrazione militare i beni assegnati ad altri Ministeri, per l’uso degli stessi o dei servizi da essi dipendenti o da essi amministrati, ovvero quelli che rappresentano oggetto di gestione sotto un profilo esclusivamente privatistico. Ne consegue che, poiché il corpo della Guardia di Finanza fa parte integrante delle Forze Armate dello stato, è configurabile la giurisdizione dell’autorità giudiziaria militare, e non di quella ordinaria, in tema di truffa consumata da sottufficiale di detto corpo in danno dell’Amministrazione di appartenenza, mediante il conseguimento dell’indebito rimborso di spese di missione eccedenti quanto effettivamente pagato.

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Cass. pen. n. 6308/1996

La sopravvenuta perdita, da parte del condannato, della qualità di militare comporta l’esclusione della giurisdizione del tribunale militare di sorveglianza nella fase di esecuzione della pena, giacché, in tempo di pace, la giurisdizione «normale» è quella ordinaria, mentre quella militare ha carattere eccezionale ed è subordinata al duplice limite della natura militare dei reati presi in esame e dell’appartenenza alle Forze Armate degli autori di quei reati, i quali, pertanto, devono trovarsi in effettivo servizio attuale alle armi.

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Cass. pen. n. 149/1995

Esula dalla giurisdizione del giudice ordinario, per rientrare in quella del giudice militare, il reato di cui all’art. 8, comma secondo, della L. 15 dicembre 1972, n. 772 e successive modificazioni [rifiuto, prima di assumerlo, del servizio militare di leva, per motivi di coscienza, al di fuori dei casi di ammissione ai benefici di cui alla legge suddetta].
La cognizione del reato previsto dall’art. 8, comma 2, L. 15 dicembre 1972, n. 772 [rifiuto del servizio militare di leva per motivi di coscienza], a differenza di quella per il reato previsto nel comma 1 dello stesso articolo [rifiuto del servizio militare non armato o del servizio sostitutivo civile], appartiene alla giurisdizione del giudice militare e non di quello ordinario.

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Cass. pen. n. 2631/1994

In tempo di pace la giurisdizione «normale» è quella ordinaria, mentre quella militare ha carattere eccezionale ed è subordinata a un duplice limite, uno di natura oggettiva, rappresentato dal fatto che ne formano oggetto esclusivamente i reati militari, e cioè gli illeciti penali sanzionati con pena militare, e l’altro di ordine soggettivo, costituito dall’appartenenza alle Forze Armate degli autori dei reati i quali pertanto devono trovarsi in effettivo servizio attuale alle armi. Ne consegue che rientra nella giurisdizione esclusiva del giudice ordinario la cognizione di un’omessa denuncia di reato commessa da un ufficiale delle Forze Armate, dal momento che essa concreta una fattispecie delittuosa configurata e sanzionata da norma incriminatrice appartenente alla legge penale comune [art. 361 c.p.].

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Cass. pen. n. 2634/1994

La norma dell’art. 665 c.p.p., applicabile sia con riguardo all’esecuzione dei provvedimenti dell’autorità giudiziaria ordinaria, sia con riguardo all’esecuzione dei provvedimenti del giudice militare, in forza del rinvio operato dall’art. 402 c.p.m.p., disciplina, oltre alla competenza funzionale – all’interno di ciascuno dei detti ordinamenti – del giudice dell’esecuzione, anche, e in primo luogo, in quanto operante in entrambi, la rispettiva giurisdizione. Ne consegue che, allorché si tratti dell’esecuzione di una sentenza di condanna pronunciata dall’autorità giudiziaria ordinaria, alla stessa autorità, in qualità di tribunale di sorveglianza, spetta, in via di principio, provvedere in ordine alle domande di affidamento in prova al servizio sociale e di liberazione anticipata, così come, in via di principio, e in forza delle stesse norme, compete, al contrario, al tribunale militare di sorveglianza provvedere sulle medesime domande, presentate di seguito e con riferimento a sentenza di condanna pronunciata da tribunale militare. [Nella specie è stata ritenuta irrilevante la circostanza che l’interessato, condannato dal giudice ordinario per reati comuni, aveva chiesto e ottenuto, ai sensi dell’art. 79, L. 1° aprile 1981, n. 121, di espiare la pena in carcere militare].

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