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Art. 104 — Abitualità nelle contravvenzioni

Art. 104 — Abitualità nelle contravvenzioni

Chi, dopo essere stato condannato alla pena dell’arresto per tre contravvenzioni della stessa indole, riporta condanna per un’altra contravvenzione, anche della stessa indole [ 101 ], è dichiarato contravventore abituale, se il giudice, tenuto conto della specie e gravità dei reati, del tempo entro il quale sono stati commessi, della condotta e del genere di vita del colpevole e delle altre circostanze indicate nel capoverso dell’articolo 133, ritiene che il colpevole sia dedito al reato [ 106, 107, 109 ].

L’eventuale comma dell’articolo ricompreso fra parentesi quadre è stato abrogato.

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Aggiornato al 1 gennaio 2020
Il testo riportato è reso disponibile agli utenti al solo scopo informativo. Pertanto, unico testo ufficiale e definitivo è quello pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale Italiana che prevale in casi di discordanza rispetto al presente.
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Massime correlate

Cass. pen. n. 26867/2017

La nozione di comportamento abituale – che ricorre quando l’autore ha commesso almeno altri due illeciti oltre quello preso in esame – non può essere assimilata a quella della recidiva, che opera in un ambito diverso ed è fondata su un distinto apprezzamento, con la conseguenza che assumono rilievo anche reati commessi successivamente a quello per cui si procede. (Nella fattispecie, la S.C. ha confermato la sentenza di merito che ha ravvisato la causa di non punibilità della particolare tenuità del fatto di evasione commesso dall’imputato, nonostante che allo stesso fosse stata contestata la recidiva).

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Cass. pen. n. 679/1970

La norma dell’art. 104 c.p., riguardante la dichiarazione di abitualità nelle contravvenzioni qualunque esse siano, trova applicazione quando il soggetto sia stato condannato alla pena dell’arresto per tre contravvenzioni della stessa indole e comporta l’applicazione di misure di sicurezza.

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