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Art. 556 — Bigamia

Art. 556 — Bigamia

Chiunque, essendo legato da matrimonio avente effetti civili [ 82, 83, 106116 ] , ne contrae un altro, pur avente effetti civili, è punito con la reclusione da uno a cinque anni. Alla stessa pena soggiace chi, non essendo coniugato, contrae matrimonio con persona legata da matrimonio avente effetti civili.

La pena è aumentata se il colpevole ha indotto in errore la persona, con la quale ha contratto matrimonio, sulla libertà dello stato [ 86 ] proprio o di lei.

Se il matrimonio, contratto precedentemente dal bigamo, è dichiarato nullo, ovvero è annullato il secondo matrimonio per causa diversa dalla bigamia [ 117, 119, 120, 122, 123 ], il reato è estinto, anche rispetto a coloro che sono concorsi nel reato, e, se vi è stata condanna, ne cessano l’esecuzione e gli effetti penali [ 557; c.p.p. 689 6 ].

L’eventuale comma dell’articolo ricompreso fra parentesi quadre è stato abrogato.

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Aggiornato al 1 gennaio 2020
Il testo riportato è reso disponibile agli utenti al solo scopo informativo. Pertanto, unico testo ufficiale e definitivo è quello pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale Italiana che prevale in casi di discordanza rispetto al presente.
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Massime correlate

Cass. pen. n. 9743/2007

È configurabile il delitto di bigamia nei confronti di persona che abbia contratto matrimonio all’estero con cittadino straniero, non rilevando, in contrario, la nazionalità del coniuge, né l’ignoranza della legge extrapenale, integrativa del precetto penale, che regola la validità del matrimonio

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Cass. pen. n. 23249/2003

Il reato di bigamia ha natura permanente. La permanenza si protrae per tutta la durata della coesistenza dei due matrimoni e cessa allorché, indipendentemente dalla causa estintiva costituita dalla dichiarazione di nullità del primo matrimonio o dell’annullamento del secondo per ragioni diverse dalla stessa bigamia, sia pronunciata con sentenza definitiva la cessazione degli effetti civili di uno di essi.

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Cass. pen. n. 3579/1982

L’erronea opinione dell’imputato di bigamia di essere libero di contrarre nuovo matrimonio, avendo ottenuto il divorzio all’estero, non costituisce errore su legge diversa da quella penale, ai sensi dell’art. 47 comma terzo c.p. bensì errore sulla legge penale che non può essere invocato dall’imputato come causa di esclusione della punibilità. Ai fini della configurabilità del reato di bigamia gli effetti civili di precedenti matrimoni contratti all’estero sono da considerarsi in vigore anche se i suddetti matrimoni non siano stati trascritti nei registri dello stato civile in Italia. Ai fini della configurabilità del reato di bigamia deve essere considerato legato da precedente matrimonio avente effetti civili anche colui che abbia ottenuto all’estero pronunzia di divorzio non riconosciuto in Italia.

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Cass. pen. n. 18/1972

Il dolo del delitto di bigamia consiste nella volontà di contrarre un nuovo matrimonio avente effetti civili, con la consapevolezza dell’esistenza di un precedente matrimonio avente anch’esso tali effetti. Tale elemento psicologico può essere escluso dall’errore di fatto circa la sussistenza del precedente vincolo coniugale.

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Cass. pen. n. 1706/1969

Il delitto di bigamia consiste nel contrarre, in costanza di matrimonio produttivo di effetti giuridici, un altro matrimonio avente anche esso effetti civili. Il reato può essere escluso soltanto dalla giuridica inesistenza o del matrimonio precedente o di quello successivo. Non è giuridicamente inesistente il matrimonio contratto sotto false generalità, onde risponde del reato di bigamia chi, legato da precedente matrimonio, ne contragga un secondo attribuendosi false generalità. Gli effetti civili del matrimonio concordatario si producono ipso iure, con efficacia dalla data di celebrazione del matrimonio dinanzi al ministro del culto cattolico, appena avvenuta la trascrizione dell’atto nei registri dello stato civile del comune in cui il matrimonio è stato contratto (artt. 5, 8, 9 L. 27 maggio 1929, n. 847). È solo con questa trascrizione che si opera il trapasso del matrimonio religioso dalla sfera del diritto canonico, che ne regola la formazione, a quella del diritto civile, che ne regola gli effetti. Le ulteriori trascrizioni nei registri dello stato civile dei comuni di residenza degli sposi, allorché il matrimonio sia stato celebrato in un comune diverso (art. 131 ordinamento stato civile), non hanno influenza sull’efficacia del vincolo per gli effetti civili, avendo esse soltanto natura dichiarativa e ricognitiva perché attengono esclusivamente all’accertamento dello status dei nati in ogni comune e di coloro che ivi risiedono.

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