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Art. 650 — Inosservanza dei provvedimenti dell’Autorità

Art. 650 — Inosservanza dei provvedimenti dell’Autorità

Chiunque non osserva un provvedimento legalmente dato dall’Autorità per ragione di giustizia o di sicurezza pubblica, o d’ordine pubblico o d’igiene , è punito, se il fatto non costituisce un più grave reato [ 337, 338, 389, 509 ] , con l’arresto fino a tre mesi o con l’ammenda fino a duecentosei euro.

L’eventuale comma dell’articolo ricompreso fra parentesi quadre è stato abrogato.

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Aggiornato al 1 gennaio 2020
Il testo riportato è reso disponibile agli utenti al solo scopo informativo. Pertanto, unico testo ufficiale e definitivo è quello pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale Italiana che prevale in casi di discordanza rispetto al presente.

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