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Le collaborazioni occasionali alla luce della riforma “Biagi”

Le collaborazioni occasionali alla luce della riforma “Biagi”

La “Riforma Biagi” ha meglio regolamentato le “collaborazioni coordinate e continuative” ma ha a mio modesto parere (parere peraltro condiviso dalla dottrina maggioritaria) reso più incerta la disciplina delle “collaborazioni occasionali”.
I riferimenti normativi ed interpretativi sono i seguenti: Legge 30/03, art. 4, c. 1, lett. c) (Legge delega); D.Lgs. 276/03, art. 61, c. 2; artt. e ss. 2222 c.c.; D.L. 269/03, art. 44, c. 2; D.P.R. 917/86; Circolari INPS nn. 9/2004, 27/2004, 103/2004; Messaggio INPS n. 29629/2004.
I caratteri comuni delle due fattispecie sono i seguenti: le collaborazioni occasionali devono essere caratterizzate dalla loro essenza sporadica, episodica, non professionale, minima e non organizzata.
Sporadiche ed episodiche: questo limite si riflette principalmente sul soggetto collaboratore che non potrà compiere un numero elevato di collaborazioni aventi il medesimo oggetto pena la contestazione dello svolgimento di tale prestazione con abitualità e conseguente soggezioni agli obblighi contributivi etc.
Non professionali: i soggetti iscritti in albi professionali non potranno svolgere collaborazioni occasionali aventi ad oggetto l’attività protetta dall’albo.
Minime: non potranno essere percepiti compensi eccessivamente elevati onde evitare la contestazione di altro tipo di attività.
Non organizzate: la mancanza di una organizzazione, se non minima, “sostiene” l’esercizio senza professionalità ed abitualità della prestazione.
Le prestazioni meramente occasionali (art. 2222 e ss. c.c.) rappresentano la naturale prosecuzione delle “collaborazioni occasionali” di una volta. Il committente incarica il collaboratore di svolgere una determinata prestazione senza alcun vincolo di subordinazione ed orario. Il collaboratore renderà la propria opera in completa autonomia per quanto concerne il tempo ed il modo della prestazione.
Si tratta di collaborazioni dove è assente il coordinamento con l’attività del committente piuttosto che l’inserimento funzionale nell’organizzazione aziendale.
Opportuna, ma non obbligatoria, la redazione di quella che si potrebbe chiamare una “lettera d’incarico”. Essa servirà a definire le controparti, l’oggetto della prestazione, il compenso lordo, le modalità di esecuzione dell’incarico, il profilo giuridico ecc. Il collaboratore rilascerà una ricevuta al committente all’atto della erogazione del compenso. 
Il profilo previdenziale delle prestazioni meramente occasionali è regolato dall’art. 44, c. 2 del D.L. 269/03, che stabilisce l’obbligo di versamento contributivo quando, nel corso dell’anno solare (da 1/1 a 31/12), il collaboratore superi la soglia di euro 5.000,00 di reddito dalle prestazioni meramente occasionali.

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