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CONSIGLIO DI STATO 16 settembre 2011 n. 5751

CONSIGLIO DI STATO 16 settembre 2011 n. 5751

Impianti di recupero – Localizzazione – Soggetti residenti nelle vicinanze – Prova puntuale della pericolosità dell’impianto – Necessità – Esclusione – Valutazione circa la sussistenza di aree alternative – Procedimento di compatibilità urbanistica – Conferenza di servizi ex art. 208 d.lgs. n. 152/2006.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Consiglio di Stato

in sede giurisdizionale (Sezione Quinta)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 5751 del 2010, proposto da:
Ecologia Levante Srl, rappresentato e difeso dall’avv. Fabio Patarnello, con domicilio eletto presso Alfredo Placidi in Roma, via Cosseria, 2;

contro

Comune di Lecce, rappresentato e difeso dall’avv. Laura Astuto, con domicilio eletto presso Francesco Baldassarre in Roma, via Flaminia, 56;

nei confronti di

Provincia di Lecce, Asl Le, Regione Puglia, Arpa Puglia – Direzione Generale, Arpa Puglia – Dipartimento Provinciale Lecce;
Comando dei Vigili del Fuoco di Lecce, rappresentato e difeso dall’Avvocatura generale dello Stato, domiciliata per legge in Roma, via dei Portoghesi, 12;

per la riforma

della sentenza del T.A.R. PUGLIA – SEZ. STACCATA DI LECCE: SEZIONE I n. 00589/2010, resa tra le parti, concernente VALUTAZIONE IMPATTO AMBIENTALE e AUTORIZZAZIONE UNICA PER REALIZZAZIONE E GESTIONE DI UN NUOVO IMPIANTO DI RECUPERO DI RIFIUTI CON ANNESSA SEZIONE DI PRODUZIONE DI ENERGIA ELETTRICA

Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio di Comune di Lecce e di Comando dei Vigili del Fuoco di Lecce;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell’udienza pubblica del giorno 29 aprile 2011 il Cons. Eugenio Mele e uditi per le parti gli avvocati Masini, su delega dell’ avv. Patarnello, Quinto, su delega dell’ avv. Astuto, e l’ avv. dello Stato Varone;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

FATTO

Il presente appello è proposto dalla società Ecologia Levante s.r.l. e si dirige contro la sentenza indicata in epigrafe, con la quale il Tribunale amministrativo regionale della Puglia, sezione staccata di Lecce, ha accolto in parte un ricorso proposto dal Comune di Lecce ed ha annullato l’autorizzazione unica, ai sensi dell’art. 208 del d. lgs. n. 252 del 2006 (atti dirigenziali della Provincia di Lecce n.10 in data 28 gennaio 2009 e n.187 del 27 novembre 2008), per la realizzazione e la gestione di un impianto di recupero di rifiuti mediante processi di digestione anaerobica e di compostaggio con annessa sezione per la produzione di energia elettrica.

Il ricorso del Comiune è stato invece respinto, laddove era diretto contro la valutazione di impatto ambientale (atto dirigenziale n.105 del 10 settembre 2008).

Premessa la natura geomorfologica dell’area e il fatto che era indetta una conferenza dei servizi per l’ottenimento del relativo provvedimento autorizzativo al fine della realizzazione della discarica (con valutazione di impatto ambientale favorevole), rileva l’appellante che questa si è conclusa favorevolmente, con la partecipazione di tutti gli enti interessati e con l’approvazione di una variante urbanistica interessante l’area in questione.

Intervenuto il ricorso prima indicato, questo è stato accolto in parte qua dal primo giudice, in quanto alla conferenza dei servizi non aveva partecipato alcun soggetto che potesse impegnare, quale rappresentante, il Consiglio comunale di Lecce, unico titolare del potere di approvare la variante urbanistica.

Questi i motivi dell’appello:

1) carenza di legittimazione e di interesse al ricorso originario, in quanto il Comune di Lecce era stato invitato alla conferenza di servizi e vi aveva partecipato inviando due dirigenti dei settori competenti;

2) inammissibilità della impugnazione proposta dal Comune di Lecce, stante la sua veste di Amministrazione controinteressata nei giudizi proposti avanti al Tar da soggetti privati contro gli stessi atti;

3) irricevibilità dell’originario ricorso, nella parte in cui era diretto contro la determinazione n.187/2008

4) Infondatezza nel merito in parte qua del ricorso di primo grado .

Si costituisce in giudizio il Comune di Lecce e si oppone all’appello chiedendone la reiezione e insistendo sulla illegittimità della conferenza dei servizi.

L’appellante presenta successive memorie illustrative, con le quali contesta, fra l’altro, lo “ius postulandi” del difensore di controparte per essere illeggibile la firma del sindaco nel mandato.

La causa passa in decisione alla pubblica udienza del 29 aprile 2011.

DIRITTO

L’appello è infondato

Con esso si eccepiscono anzitutto profili di irritualità del ricorso in prime cure e, in memoria, della costituzione in appello del Comune di Lecce.

Essi vanno disattesi.

Per quanto riguarda la illeggibilità della firma del Sindaco di Lecce sul mandato conferito al difensore, la questione non ha fondamento, poiché la sottoscrizione è autenticata e per contestarla occorre una specifica querela di falso.

Quanto alla eccezione di inammissibilità del ricorso originario per avere il Comune di Lecce partecipato alla conferenza di servizi esprimendo parere favorevole, di essa si dirà trattando il merito della vertenza.

Tempestiva è la impugnazione avanti al Tar della determina dirigenziale n.187 del 2008, alla stregua del condivisibile principio giurisprudenziale, secondo cui la piena conoscenza del provvedimento amministrativo presuppone la conoscenza del contenuto essenziale dell’atto, non potendo il termine per l’impugnazione decorrere dalla semplice conoscenza del suo contenuto dispositivo sfavorevole, ma occorre anche la consapevolezza dei vizi da cui eventualmente l’atto è affetto, raggiunta mediante la valutazione della motivazione.(cfr. da ultimo Consiglio Stato , sez. V, 04 gennaio 2011 , n. 8; eConsiglio Stato , sez. VI, 31 marzo 2011 , n. 2006)

Irrilevante è poi la qualificazione della posizione del Comune rispetto agli atti in vertenza, contenuta in alcuni ricorsi proposti avanti al Tar. da soggetti privati

Relativamente al merito del ricorso in appello, il Collegio ritiene che sia correttamente motivata la sentenza di primo grado, in quanto il fatto che la conferenza dei servizi abbia individuato la necessità di una variante al piano regolatore generale involge la competenza del Consiglio comunale di Lecce, mentre il parere favorevole alla stessa in sede di conferenza è stato reso da un funzionario dell’Amministrazione comunale, senza alcuna rappresentatività del medesimo Consiglio comunale.Il che esclude anche che tale parere determini l’inammissibilità dell’originario ricorso del Comune di Lecce.

Che la variante urbanistica fosse necessaria o meno è poi vicenda irrilevante nella specie; il fatto è che tale variante è stata deliberata, senza che però l’organo competente alla sua adozione sia stato parte della conferenza dei servizi, per cui la medesima (non adottata, peraltro, successivamente dal Consiglio comunale) ha deliberato in ordine a poteri di cui era sprovvista, con la conseguenza che, essendo la variante medesima essenziale per l’adozione del provvedimento di autorizzazione, la medesima autorizzazione deve ritenersi priva di un presupposto necessario

Per le ragioni che precedono l’appello in epigrafe va respinto, con conferma della sentenza impugnata..

Sussistono giusti motivi, in relazione alla particolarità delle vertenza, per compensare le spese del grado .

P.Q.M.

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Quinta)

definitivamente pronunciando sull’appello, come in epigrafe proposto,

rigetta l ‘appello;

Spese compensate.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

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