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Il contratto di parcheggio

Il contratto di parcheggio

Il contratto di parcheggio non ha una puntuale disciplina nel codice civile ma è consentito nel nostro ordinamento grazie all’articolo 1322 c.c., che accoglie il c.d. principio di atipicità contrattuale, temperato dal limite della sussistenza di un interesse meritevole di tutela.

E’ necessario procedere a un inquadramento del contratto di parcheggio in uno schema tipico al fine di definirne la regolamentazione normativa.
La dottrina dei primi anni novanta propendeva per una collocazione del contratto di parcheggio in una posizione ibrida fra un contratto di deposito e la locazione, una figura contrattuale in cui confluivano al contempo gli obblighi di custodia e restituzione, e l’obbligo di godimento di una cosa immobile (l’area destinata alla sosta), dietro pagamento di un corrispettivo.
La dottrina più recente, suffragata da una ormai costante giurisprudenza di legittimità, riconduce lo schema del contratto di parcheggio in quello del deposito.
Ciò implica, in primo luogo, che l’obbligo del parcheggiatore non sarebbe limitato alla semplice messa a disposizione di uno spazio libero per la sosta, ma si estenderebbe alla custodia e alla restituzione del veicolo nelle medesime condizioni in cui è stato, appunto, consegnato.
Il contratto di deposito trova la sua disciplina nell’articolo 1766 c.c. che lo definisce come “il contratto con il quale una parte riceve dall’altra una cosa mobile con l’obbligo di custodirla e restituirla in natura”.
La Cassazione civile, Sezioni Unite, con la sentenza 28.06.2011 n. 14319,  ha escluso l’obbligo di custodia nonché la responsabilità risarcitoria del gestore privato di un posteggio per il furto di un’autovettura in sosta, qualora nella zona di stazionamento vi sia esposto in modo visibile l’avviso di “parcheggio non custodito”.

I Giudici hanno evidenziato che nei centri urbani ad alta densità esistono due tipi di contratti di autoparcheggio, normativamente disciplinati (art. 33, primo comma, decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206), la cui scelta è rimessa all’utente della strada, il quale potrà decidere se concludere un contratto di parcheggio senza custodia, cioè un contratto che gli assicuri uno spazio per lo stazionamento del veicolo, dietro corrispettivo, senza però trasferire la detenzione del veicolo al personale preposto alla sorveglianza del parcheggio, oppure un contratto di parcheggio con custodia, qualora l’utente intenda assicurarsi non solo l’utilizzazione dell’area di sosta, ma anche la conservazione e la restituzione del veicolo nello stesso stato in cui lo ha consegnato.

A quest’ultima tipologia si applica la disciplina sul deposito, trattandosi di un contratto a struttura reale.
Inoltre, per inquadrare la tipologia contrattuale occorrerà individuare sia la volontà manifestata dalle parti sia la prestazione di parcheggio, ovvero vi sarà l’obbligo di custodia qualora il gestore del parcheggio prenda in consegna le chiavi dell’autovettura, nel cui caso l’utente trasferisce la detenzione di una cosa mobile al gestore che assume l’obbligo di custodirla e restituirla, ex articolo 1766 c.c. (Cassazione Civile n. 6048/2010), palesando l’intento di tenere a parcheggio e custodire la vettura.
La Corte di Cassazione ha enunciato quindi nella predetta sentenza il principio di diritto secondo cui “l’istituzione da parte dei Comuni, previa deliberazione della Giunta, di aree di sosta a pagamento ai sensi dell’art. 7, primo comma, lettera f), D.lgs. 30 aprile 1992 n. 285(codice della strada), non comporta l’assunzione dell’obbligo del gestore di custodire i veicoli su di esse parcheggiati se l’avviso “parcheggio incustodito” è esposto in modo adeguatamente percepibile prima della conclusione del contratto (artt. 1326, primo comma, e 1327 c.c.) perché l’esclusione della custodia attiene all’oggetto dell’offerta al pubblico (art. 1336 c.c.), e l’univoca qualificazione contrattuale del servizio, reso per finalità di pubblico interesse, normativamente disciplinate, non consente il ricorso al sussidiario criterio della buona fede, ovvero al principio della tutela dell’affidamento incolpevole sulle modalità di offerta del servizio (quali ad esempio l’adozione di recinzioni, di speciali modalità di accesso ed uscita, dispositivi o personale di controllo), per costituire l’obbligo della custodia, potendo queste costituire organizzazione della sosta.
Ne consegue che il gestore concessionario dei Comune di un parcheggio senza custodia non è responsabile del furto del veicolo in sosta nell’area all’uopo predisposta”.

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