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CORTE DI GIUSTIZIA CE 15 SETTEMBRE 2011 Sentenza C-264/09

CORTE DI GIUSTIZIA CE 15 SETTEMBRE 2011 Sentenza C-264/09

Mercato interno dell’energia elettrica – Contratto di investimento – Accordo bilaterale sulla tutela degli investimenti concluso prima dell’adesione all’Unione europea – Inadempimento di uno Stato – Direttiva 2003/54/CE

LA CORTE (Prima Sezione),

composta dal sig. A. Tizzano, presidente di sezione, dai sigg. J.-J. Kasel, A. Borg Barthet (relatore), E. Levits e dalla sig.ra M. Berger, giudici,

avvocato generale: sig. N. Jääskinen

cancelliere: sig. A. Calot Escobar

vista la fase scritta del procedimento,

sentite le conclusioni dell’avvocato generale, presentate all’udienza del 15 marzo 2011,

ha pronunciato la seguente

Sentenza

1 Con il suo ricorso la Commissione delle Comunità europee chiede alla Corte di dichiarare che la Repubblica slovacca, non avendo assicurato un accesso non discriminatorio al sistema di trasmissione, è venuta meno agli obblighi ad essa incombenti ai sensi dell’art. 20, n. 1, e dell’art. 9, lett. e), della direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 26 giugno 2003, 2003/54/CE, relativa a norme comuni per il mercato interno dell’energia elettrica e che abroga la direttiva 96/92/CE (GU L 176, pag. 37).

Contesto normativo

L’accordo tra la Confederazione svizzera e la Repubblica federativa ceca e slovacca concernente la promozione e la tutela reciproche degli investimenti

2 Ai sensi dell’art. 1, n. 1, dell’accordo concluso il 5 ottobre 1990 tra la Confederazione svizzera e la Repubblica federativa ceca e slovacca concernente la promozione e la tutela reciproche degli investimenti (in prosieguo: l’«accordo concernente la promozione e la tutela reciproche degli investimenti»), il termine «investitore» designa:

«(…)

(b) gli enti giuridici, comprese le società, le corporazioni, le unioni commerciali o altre organizzazioni costituite od organizzate altrimenti in conformità della legislazione di detta Parte Contraente, che hanno sede, contemporaneamente ad attività economiche reali, sul territorio di questa stessa Parte;

(…)».

3 Ai sensi dell’art. 1, n. 2, di tale accordo, il termine «investimenti» comprende qualsiasi categoria di valori patrimoniali ed averi e in particolare:

«(…);

(c) i crediti e i diritti a qualsiasi prestazione di valore economico;

(…)».

4 L’art. 4 di detto accordo, intitolato «Protezione e trattamento degli investimenti», dispone quanto segue:

«(…)

(2) Ciascuna Parte Contraente garantisce, sul proprio territorio, un trattamento giusto ed equo agli investimenti effettuati dagli investitori dell’altra Parte. (…)

(…)».

5 Ai sensi dell’art. 6 dello stesso accordo, intitolato «Espropriazione e indennizzo»:

«(1) Nessuna Parte Contraente prenderà, direttamente o indirettamente, provvedimenti di espropriazione o nazionalizzazione, né provvedimenti analoghi o equivalenti nei confronti degli investimenti di investitori dell’altra Parte, tranne che per ragioni di interesse pubblico e a condizione ch’essi siano presi su base non discriminatoria, siano conformi alle prescrizioni legali e implichino un indennizzo effettivo e adeguato. (…)

(…)».

Il trattato sulla Carta dell’energia

6 Ai sensi dell’art. 10, n. 1, del trattato sulla Carta dell’energia, firmato a Lisbona il 17 dicembre 1994 (in prosieguo: il «TCE»), approvato a nome delle Comunità europee con decisione del Consiglio e della Commissione 23 settembre 1997, 98/181/CE, CECA, EURATOM, concernente la conclusione da parte delle Comunità europee del trattato sulla Carta dell’energia e del protocollo della Carta dell’energia sull’efficienza energetica e sugli aspetti ambientali correlati (GU 1998, L 69, pag. 1):

«Ciascuna Parte contraente, in conformità al disposto del presente trattato, incoraggia e crea condizioni stabili, eque, favorevoli e trasparenti per gli investitori di altre Parti contraenti che effettuano investimenti nella sua area. Queste condizioni comprendono l’impegno ad accordare in ogni occasione agli investimenti di investitori di altre Parti contraenti un trattamento giusto ed equo. Gli investimenti godono inoltre di una piena tutela e sicurezza e nessuna Parte contraente può in alcun modo pregiudicare con misure ingiustificate e discriminatorie la gestione, il mantenimento, l’impiego, il godimento o l’alienazione degli stessi. In nessun caso tali investimenti sono sottoposti ad un trattamento meno favorevole di quello prescritto dal diritto internazionale, compresi gli obblighi pattizi. Ciascuna Parte contraente adempie eventuali obblighi assunti riguardo ad un investitore o un investimento effettuato da un investitore di una qualsiasi altra Parte contraente».

7 Ai sensi dell’art. 13 di tale trattato, intitolato «Espropriazione»:

«1. Gli investimenti di un investitore di una Parte contraente nell’area di un’altra Parte contraente, non possono essere nazionalizzati, espropriati o sottoposti a misure di effetto equivalente a una nazionalizzazione o espropriazione (in appresso denominate “espropriazione”) tranne nel caso in cui l’espropriazione sia:

a) dovuta a scopo di pubblico interesse,

b) non discriminatoria,

c) compiuta con procedura conforme alla legge, e

d) accompagnata dalla corresponsione di un indennizzo tempestivo, congruo ed effettivo.

L’indennizzo è pari all’equo valore di mercato che l’investimento espropriato aveva immediatamente prima dell’espropriazione o al momento in cui l’imminente espropriazione è diventata nota, in modo tale da pregiudicare il valore dell’investimento (in appresso denominata la “data di stima”).

L’equo valore di mercato è espresso, su richiesta dell’investitore, in una valuta liberamente convertibile in base al tasso di cambio vigente sul mercato per tale valuta, alla data di stima. Il risarcimento comprende anche gli interessi calcolati ad un tasso commerciale stabilito su una base di mercato, a decorrere dalla data di espropriazione fino alla data del pagamento.

(…)».

La normativa dell’Unione

8 Ai sensi dell’art. 2 dell’Atto relativo alle condizioni di adesione della Repubblica ceca, della Repubblica di Estonia, della Repubblica di Cipro, della Repubblica di Lettonia, della Repubblica di Lituania, della Repubblica di Ungheria, della Repubblica di Malta, della Repubblica di Polonia, della Repubblica di Slovenia e della Repubblica slovacca e agli adattamenti dei trattati sui quali si fonda l’Unione europea (GU 2003, L 236, pag. 33), «le disposizioni dei trattati originari e gli atti adottati dalle istituzioni (…) prima dell’adesione vincolano i nuovi Stati membri e si applicano in tali Stati alle condizioni previste da detti trattati e dal presente atto».

9 L’art. 9, lett. e), della direttiva 2003/54 dispone quanto segue:

«Ciascun gestore del sistema di trasmissione è tenuto a:

(…)

e) assicurare la non discriminazione tra gli utenti o le categorie di utenti del sistema, in particolare a favore delle sue imprese collegate;

(…)».

10 L’art. 20, n. 1, di tale direttiva prevede quanto segue:

«Gli Stati membri garantiscono l’attuazione di un sistema di accesso dei terzi ai sistemi di trasmissione e di distribuzione basato su tariffe pubblicate, praticabili a tutti i clienti idonei, ed applicato obiettivamente e senza discriminazioni tra gli utenti del sistema. Gli Stati membri fanno sì che le tariffe, o i relativi metodi di calcolo, siano approvati prima della loro entrata in vigore conformemente all’articolo 23 e che le tariffe e le metodologie, ove solo queste ultime siano state approvate, siano pubblicate prima della loro entrata in vigore».

Fatti e procedimento precontenzioso

11 Il 27 ottobre 1997, l’Aare-Tessin AG für Elektrizität (in prosieguo: l’«ATEL»), società con sede a Olten (Svizzera), e la Slovenské elektrárne a.s., società con sede a Bratislava (Slovacchia) e alla quale è succeduta la Slovenská elekrtrizacná prenosová sústava a.s. (in prosieguo: la «SEPS»), in qualità di gestore del sistema di trasmissione slovacco, concludevano un contratto di riconoscimento di un diritto di transito sulla rete ad alta tensione della Slovenské elektrárne a.s. in Slovacchia (in prosieguo: il «contratto in causa»). Ai sensi dell’art. 3 di tale contratto, la SEPS garantiva all’ATEL un diritto di transito per una capacità di 300 MW tra la Polonia e l’Ungheria dal 1° ottobre 1998 al 30 settembre 2014. L’ATEL può disporre liberamente di tale diritto.

12 Il diritto di transito riservato all’ATEL rappresenta la contropartita della sua partecipazione finanziaria alla costruzione della linea di trasmissione su cui essa beneficia di tale diritto, partecipazione che ammonta ad oltre il 50% dei costi necessari per la costruzione.

13 Dopo aver messo in mora la Repubblica slovacca, la Commissione inviava a quest’ultima, il 15 dicembre 2006, un parere motivato nel quale asseriva che la Repubblica slovacca, riservando una capacità a livello dell’«interconnessione SEPS» sulle linee che collegano la rete slovacca alle reti polacca ed ungherese, era venuta meno agli obblighi che le derivano dalla direttiva 2003/54.

14 Con lettera del 9 febbraio 2007, la Repubblica slovacca rispondeva a tale parere motivato sostenendo che il contratto in causa non era un contratto di accesso privilegiato, bensì un contratto di investimento. La Repubblica slovacca indicava parimenti che, nonostante le trattative condotte ai fini della risoluzione o della modifica di tale contratto, l’ATEL teneva a che esso venisse eseguito e a che fosse rispettato l’accordo concernente la promozione e la tutela reciproche degli investimenti.

15 Ritenendo che la Repubblica slovacca non avesse posto rimedio all’inadempimento contestato, la Commissione ha deciso di proporre il presente ricorso.

Sul ricorso

Argomenti delle parti

16 La Commissione sostiene, in primo luogo, che la Repubblica slovacca è venuta meno agli obblighi che le derivano dagli artt. 9, lett. e), e 20, n. 1, della direttiva 2003/54, che esigono che venga assicurato un accesso non discriminatorio al sistema di trasmissione.

17 Secondo la Commissione, il diritto di transito preferenziale che la SEPS ha riconosciuto all’ATEL fino al 30 settembre 2014 pone infatti quest’ultima in una posizione privilegiata rispetto agli altri utenti della rete.

18 La Commissione fa valere, in secondo luogo, che, contrariamente a quanto sostenuto dalla Repubblica slovacca, la violazione della direttiva summenzionata non può essere giustificata dall’art. 307, primo comma, CE. Tale disposizione, infatti, si applicherebbe solo in caso di incompatibilità con il diritto comunitario degli obblighi derivanti, per gli Stati aderenti, dalle convenzioni concluse anteriormente alla data della loro adesione all’Unione europea. Orbene, secondo la Commissione, non esiste alcuna incompatibilità tra l’accordo concernente la promozione e la tutela reciproche degli investimenti e il diritto comunitario. Inoltre, tale accordo non obbligherebbe in alcun modo la Repubblica slovacca a mantenere in vigore il contratto in causa. Al contrario, essa sarebbe pienamente libera di porre termine a tale contratto al fine di ottemperare agli obblighi che le derivano dalla direttiva 2003/54.

19 In terzo luogo, la Commissione sostiene che, dato che gli artt. 4, n. 2, e 6 dell’accordo in questione non esigono che al contratto in causa venga data esecuzione fino alla sua scadenza, il 30 settembre 2014, non esisterebbe alcun obbligo, ai sensi dell’art. 307, prima comma, CE, che impedisca alla Repubblica slovacca di risolvere tale contratto, stabilendo così un accesso non discriminatorio al sistema di trasmissione, conformemente alla direttiva 2003/54.

20 Nel controricorso, la Repubblica slovacca considera, in primo luogo, che il contratto in causa non è discriminatorio nei confronti degli altri operatori del mercato slovacco dell’energia elettrica.

21 In secondo luogo, la Repubblica slovacca ritiene che sia necessario considerare che il contratto in causa non rappresenta un contratto di accesso preferenziale, bensì un contratto di investimento. Essa precisa che il diritto di transito altro non è che una forma specifica di retribuzione dell’investimento effettuato contrattualmente dall’ATEL e che, anzi, la revoca della garanzia del diritto di transito porterebbe a discriminare tale società rispetto agli altri operatori del mercato. Tale revoca sottoporrebbe infatti l’ATEL alle stesse condizioni degli operatori del mercato, mentre questi ultimi non avrebbero effettuato alcun investimento nel sistema di trasmissione slovacco. Ciò equivarrebbe ad una privazione, senza congruo indennizzo, dei diritti di tale società e sarebbe in contrasto non solo con il contratto in causa, ma anche con il TCE, che costituirebbe parte integrante del diritto comunitario.

22 Per quanto riguarda, in terzo luogo, la tutela dell’investimento effettuato dall’ATEL sulla base del TCE, la Repubblica slovacca sostiene che tale trattato esclude un’interpretazione della direttiva 2003/54 nel senso che essa imporrebbe la revoca della garanzia del diritto di transito di cui beneficia l’ATEL, dato che tale direttiva non può pregiudicare la tutela degli investitori assicurata dal TCE. Orbene, l’interpretazione della direttiva 2003/54 di cui si vale la Commissione porterebbe alla conseguenza di consentire all’ATEL di sostenere, in caso di un eventuale arbitrato, che la revoca della garanzia del diritto di transito, senza la corresponsione di un adeguato indennizzo, costituisce una violazione delle disposizioni in materia di espropriazione (art. 13 del TCE), una violazione del diritto ad un trattamento giusto ed equo (art. 10 del TCE) o una violazione della clausola del contratto in causa (art. 10, n. 1, ultima frase, del TCE).

23 In quarto luogo, la Repubblica slovacca sostiene che, anche se la revoca della garanzia del diritto di transito non integrasse gli estremi di un’espropriazione diretta e anche se tale misura fosse adottata nell’interesse generale, l’ATEL potrebbe dimostrare che si è in presenza di un’espropriazione indiretta regolamentare, la quale può porsi in essere solo rispettando tutte le condizioni previste in materia di espropriazione, ivi compresa quella che esige la corresponsione di un indennizzo all’investitore interessato.

24 In quinto luogo, tale Stato membro considera infondate le affermazioni della Commissione secondo le quali, da un lato, la risoluzione del contratto in causa non sarebbe in contrasto con le disposizioni dell’art. 4, n. 2, dell’accordo concernente la promozione e la tutela reciproche degli investimenti, che esige un trattamento giusto ed equo degli investimenti, dato che l’ATEL era in grado di prevedere l’ingresso della Repubblica slovacca nell’Unione e la liberalizzazione del mercato energetico e, dall’altro lato, la Repubblica slovacca non si era impegnata nei confronti della Confederazione svizzera a non introdurre modifiche normative che comportassero una risoluzione del contratto in causa prima della scadenza del 30 settembre 2014.

25 Nella replica la Commissione sostiene che sono privi di fondamento gli argomenti della Repubblica slovacca in base ai quali, da un lato, la violazione è cessata poiché le prassi in vigore sono cambiate a partire dal 1° gennaio 2008, di modo che, da allora, l’ATEL non ha più beneficiato di un accesso preferenziale e, dall’altro lato, la modifica del contratto in causa richiederebbe la corresponsione di un indennizzo ai sensi del diritto internazionale, che avrebbe carattere oneroso.

26 La Commissione sostiene a tale riguardo che, da un lato, secondo una giurisprudenza costante, una semplice prassi non può porre fine ad una violazione, dal momento che rimangono in vigore disposizioni vincolanti incompatibili con il diritto comunitario, e che, nella fattispecie, la violazione perdura fintantoché il contratto in causa non venga modificato o risolto. Dall’altro lato, le imprese potrebbero fruire di un indennizzo, in forza delle disposizioni del diritto internazionale o del diritto nazionale, in ragione della perdita dei diritti contrattuali sui quali si fonda il trattamento preferenziale risultante dagli investimenti che esse hanno effettuato.

27 La Commissione ne deduce che, dato che la Repubblica slovacca non giunge a dimostrare che la direttiva 2003/54 sia incompatibile con il TCE, il suo argomento, fondato sull’art. 307 CE, relativo agli impegni internazionali della Comunità europea, è infondato.

28 Per quanto riguarda l’argomento dedotto dalla Repubblica slovacca, secondo il quale la risoluzione del contratto in causa sarebbe in contrasto con l’art. 4, n. 2, dell’accordo concernente la promozione e la tutela reciproche degli investimenti, in quanto non costituirebbe un trattamento giusto ed equo, la Commissione ribatte che nessun investitore può legittimamente attendersi che il quadro normativo sia immutabile e che gli investitori accorti sapessero, o avrebbero dovuto sapere, che le ripercussioni dell’adesione all’Unione sulla situazione giuridica della Repubblica slovacca sarebbero state considerevoli. Così, l’art. 4, n. 2, di tale accordo non obbligherebbe in alcun modo la Repubblica slovacca a mantenere in vigore un regime di accesso discriminatorio al sistema di trasmissione del tipo di quello risultante dal contratto in causa.

Giudizio della Corte

29 La difesa della Repubblica slovacca si fonda tanto sul TCE quanto sull’accordo concernente la promozione e la tutela reciproche degli investimenti.

30 Dato che quest’ultimo accordo riguarda direttamente la tutela degli investimenti, occorre esaminare la linea di difesa della Repubblica slovacca fondata su tale accordo.

31 L’accordo concernente la promozione e la tutela reciproche degli investimenti è stato concluso il 5 ottobre 1990, vale a dire prima dell’adesione della Repubblica slovacca all’Unione, che è avvenuta solo il 1° maggio 2004. Tale accordo, che vincola la Repubblica slovacca per quanto riguarda gli investimenti realizzati sul suo territorio, contiene disposizioni che garantiscono la tutela degli investimenti effettuati in Slovacchia da parte degli investitori svizzeri.

32 Di conseguenza, come rilevato dall’avvocato generale al paragrafo 77 delle conclusioni, se la Repubblica slovacca era tenuta, in forza di tale accordo, ad ottemperare agli obblighi derivanti dal contratto in causa, l’eventuale discriminazione legata al trattamento preferenziale concesso all’ATEL, quand’anche dovesse considerarsi non conforme alla direttiva 2003/54, sarebbe giustificata.

33 Per verificare se tale ipotesi ricorra, si deve esaminare se l’accesso preferenziale concesso all’ATEL debba essere considerato un investimento contemplato, all’epoca, dall’accordo in questione. Solo in tal caso occorrerà parimenti esaminare se la Repubblica slovacca avrebbe potuto risolvere il contratto in causa senza violare tale accordo.

34 Ai sensi del suo art. 1, n. 2, lett. c), l’accordo concernente la promozione e la tutela reciproche degli investimenti si applica agli investimenti, definiti come «qualsiasi categoria di valori patrimoniali ed averi», e, in particolare, ai «crediti e [a]i diritti a qualsiasi prestazione di valore economico».

35 Nel caso di specie, sostenendo oltre il 50% dei costi per la costruzione della linea di trasmissione da Krosno (Polonia) a Lemesany (Slovacchia), l’ATEL ha acquisito un diritto di transito su tale linea per una determinata capacità. In altri termini, l’obbligo della SEPS di concedere all’ATEL una capacità di trasmissione, su semplice domanda di quest’ultima, fa parte della remunerazione contrattualmente prevista come contropartita della partecipazione finanziaria dell’ATEL alla costruzione della linea di trasmissione di cui trattasi.

36 In simili circostanze, il diritto di transito acquisito dall’ATEL ha manifestamente un valore economico, in quanto assicura a tale società, per una determinata capacità, l’accesso al sistema di trasmissione slovacco, necessario affinché essa possa vendere energia elettrica in Polonia passando per l’Ungheria.

37 Di conseguenza, come rilevato dall’avvocato generale al paragrafo 71 delle conclusioni, l’investimento effettuato dall’ATEL deve essere considerato un investimento ai sensi dell’art. 1, lett. c), dell’accordo concernente la promozione e la tutela reciproche degli investimenti, che spetta alla Repubblica slovacca tutelare in forza dell’art. 4, nn. 1 e 2, dell’accordo stesso.

38 Occorre pertanto esaminare se un’eventuale risoluzione del contratto in causa da parte della SEPS possa costituire, nei confronti degli obblighi internazionali della Repubblica slovacca, una violazione di detto accordo da parte di tale Stato membro.

39 Nel caso di specie, e contrariamente a quanto sostenuto dalla Repubblica slovacca, la Commissione ritiene che la risoluzione di tale contratto non sia in contrasto né con l’art. 4, n. 2, dell’accordo in questione, che prevede un trattamento giusto ed equo degli investimenti, né con l’art. 6 dello stesso accordo, poiché non costituisce un’espropriazione ai sensi di tale disposizione.

40 A tale riguardo si deve ricordare che, pur non spettando alla Corte interpretare l’accordo concernente la promozione e la tutela reciproche degli investimenti, occorre tuttavia esaminare gli elementi che permettono di determinare se tale accordo preveda, per la Repubblica slovacca, un obbligo che, ai sensi dell’art. 307, primo comma, CE, non può essere pregiudicato dalle disposizioni del Trattato CE.

41 Orbene, secondo una giurisprudenza costante, l’art. 307, primo comma, CE è diretto a precisare, conformemente ai principi di diritto internazionale, come risultano in particolare dall’art. 30, n. 4, lett. b), della convenzione di Vienna sul diritto dei trattati del 23 maggio 1969, che l’applicazione del Trattato CE non pregiudica l’impegno dello Stato membro interessato di rispettare i diritti degli Stati terzi derivanti da una convenzione anteriore e di adempiere gli obblighi corrispondenti (v., in tal senso, sentenza 14 ottobre 1980, causa 812/79, Burgoa, Racc. pag. 2787, punto 8).

42 Inoltre, per stabilire se una norma comunitaria possa essere resa inoperante da una convenzione internazionale anteriore, è necessario esaminare se questa imponga allo Stato membro interessato obblighi il cui adempimento può essere ancora preteso dagli Stati terzi che sono parti contraenti della convenzione (sentenza 2 agosto 1993, causa C-158/91, Levy, Racc. pag. I-4287, punto 13).

43 Secondo la Repubblica slovacca, l’accordo concernente la promozione e la tutela reciproche degli investimenti esige che essa mantenga in vigore l’obbligo della SEPS di assicurare l’accesso preferenziale dell’ATEL alla linea di trasmissione di cui al contratto in causa.

44 Orbene, occorre ricordare che, nella causa C-62/98, decisa con sentenza 4 luglio 2000, Commissione/Portogallo (Racc. pag. I-5171, punto 49), la Corte ha precisato che, sebbene, nell’ambito dell’art. 307 CE, spetti agli Stati membri scegliere le misure da adottare al fine di eliminare le incompatibilità esistenti tra una convenzione precomunitaria e il Trattato CE, quando uno Stato membro incontri difficoltà che rendano impossibile la modifica di un accordo, non può escludersi che tale Stato membro debba procedere alla denuncia di detto accordo.

45 In tale sentenza, la Corte aveva in particolare dichiarato che, poiché l’accordo contestato conteneva una clausola che prevedeva espressamente la possibilità di procedere alla sua denuncia, la denuncia da parte della Repubblica portoghese non violava i diritti derivanti, nella fattispecie, alla Repubblica d’Angola dall’accordo medesimo (sentenza Commissione/Portogallo, cit., punto 46).

46 Si deve tuttavia necessariamente constatare che il contratto in causa non contiene alcuna clausola relativa alla possibilità di denunciarlo.

47 Quanto alla possibilità per la Repubblica slovacca di risolvere tale contratto nel rispetto dell’art. 6 dell’accordo, concernente la promozione e la tutela reciproche degli investimenti, occorre rilevare che tale disposizione sancisce una tutela ampia degli investimenti, che comprende non solo le misure di espropriazione diretta e indiretta, ma anche le misure di effetto equivalente a un’espropriazione.

48 Pertanto, poiché una siffatta risoluzione del contratto in causa avrebbe la conseguenza di privare l’ATEL della remunerazione che tale contratto prevede come contropartita della partecipazione finanziaria di tale società alla costruzione della linea di trasmissione tra Krosno e Lemesany, una siffatta misura pregiudicherebbe i diritti dell’ATEL e sarebbe, quindi, equivalente ad un’espropriazione ai sensi dell’art. 6 dell’accordo, concernente la promozione e la tutela reciproche degli investimenti.

49 Vero è che il suddetto art. 6 sancisce parimenti un diritto ad un indennizzo in ragione del pregiudizio arrecato al diritto dell’investitore a non essere espropriato. Tuttavia, l’obbligo di indennizzo in caso di espropriazione non ha l’effetto di eliminare l’obbligo della Repubblica slovacca di non adottare misure di espropriazione nei confronti degli investimenti tutelati dall’accordo concernente la promozione e la tutela reciproche degli investimenti.

50 Occorre aggiungere, come rilevato dall’avvocato generale al paragrafo 105 delle conclusioni, che la Repubblica slovacca non può modificare né le clausole né gli effetti del contratto in causa attraverso la propria legislazione, né può privarlo di effetti giuridici. Una legge slovacca che dichiarasse invalidi e inapplicabili i contratti che prevedono un accesso preferenziale al sistema di trasmissione non cambierebbe il fatto che la SEPS resta giuridicamente vincolata dal contratto in causa. Pertanto, la sola possibilità per la Repubblica slovacca di adempiere il proprio obbligo consisterebbe nell’emanare una normativa indirizzata alla SEPS che impedisca a tale società di dare esecuzione al contratto, il che si tradurrebbe in un’espropriazione indiretta del diritto di transito di cui è titolare l’ATEL.

51 Alla luce delle considerazioni che precedono, occorre necessariamente dichiarare che l’accesso preferenziale concesso all’ATEL può essere considerato come un investimento tutelato dall’accordo concernente la promozione e la tutela reciproche degli investimenti e, ai sensi dell’art. 307, primo comma, CE, non può essere pregiudicato dalle disposizioni del Trattato CE.

52 In simili circostanze, si deve dichiarare che, anche supponendo che l’accesso preferenziale concesso all’ATEL non sia conforme alla direttiva 2003/54, esso è tutelato dall’art. 307, primo comma, CE.

53 Di conseguenza, il ricorso della Commissione deve essere respinto.

Sulle spese

54 A norma dell’art. 69, n. 2, del regolamento di procedura, la parte soccombente è condannata alle spese se ne è stata fatta domanda. La Commissione, essendo rimasta soccombente, deve essere condannata alle spese, conformemente alla domanda formulata in tal senso dalla Repubblica slovacca.

Per questi motivi, la Corte (Prima Sezione) dichiara e statuisce:

1) Il ricorso è respinto.

2) La Commissione europea è condannata alle spese.

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