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Art. 19 — Costituzione

Art. 19 — Costituzione

Tutti hanno diritto di professare liberamente la propria fede religiosa [ 2, 3, 7, 8, 20 ] in qualsiasi forma, individuale o associata [ 17, 18 ], di farne propaganda [ 21 ] e di esercitarne in privato o in pubblico il culto, purché non si tratti di riti contrari al buon costume [ 21; 527 ss. c.p. ].

Aggiornato al 1 gennaio 2020
Il testo riportato è reso disponibile agli utenti al solo scopo informativo. Pertanto, unico testo ufficiale e definitivo è quello pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale Italiana che prevale in casi di discordanza rispetto al presente.

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