Avvocato.it

Art. 24 — Costituzione

Art. 24 — Costituzione

Tutti possono agire in giudizio per la tutela dei propri diritti e interessi legittimi [ 113 ].
La difesa è diritto inviolabile in ogni stato e grado del procedimento [ 86, 87 c.p.c.; 96 ss. c.p.p. ].
Sono assicurati ai non abbienti, con appositi istituti, i mezzi per agire e difendersi davanti ad ogni giurisdizione [ 98 c.p.p. ].
La legge determina le condizioni e i modi per la riparazione degli errori giudiziari [ 571, 572, 573, 574, 643, 644, 645, 646, 647 c.p.p. ].

Aggiornato al 1 gennaio 2020
Il testo riportato è reso disponibile agli utenti al solo scopo informativo. Pertanto, unico testo ufficiale e definitivo è quello pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale Italiana che prevale in casi di discordanza rispetto al presente.

[adrotate group=”1″]

Note non presenti

[adrotate group=”2″]

Se la soluzione non è qui, contattaci

Non esitare, siamo a tua disposizione

Email

Esponi il tuo caso allegando, se del caso, anche dei documenti

Telefono

Una rapida connessione con gli avvocati del nostro team

Chat

On line ora! Al passo con i tempi per soddisfare le tue esigenze