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Art. 29 — Costituzione

Art. 29 — Costituzione

La Repubblica riconosce i diritti della famiglia come società naturale fondata sul matrimonio [ 79 ss. c.c. ].
Il matrimonio è ordinato sull’eguaglianza morale e giuridica dei coniugi, con i limiti stabiliti dalla legge a garanzia dell’unità familiare [ 143, 143 bis, 143 ter, 144, 145, 146, 147, 148 ].

Aggiornato al 1 gennaio 2020
Il testo riportato è reso disponibile agli utenti al solo scopo informativo. Pertanto, unico testo ufficiale e definitivo è quello pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale Italiana che prevale in casi di discordanza rispetto al presente.

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