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Art. 31 — Costituzione

Art. 31 — Costituzione

La Repubblica agevola con misure economiche e altre provvidenze la formazione della famiglia [ 36, 37 ] e l’adempimento dei compiti relativi, con particolare riguardo alle famiglie numerose.
Protegge la maternità [ 37 ], l’infanzia e la gioventù [ 37 ], favorendo gli istituti necessari a tale scopo [ 291 ss. c.c. ].

Aggiornato al 1 gennaio 2020
Il testo riportato è reso disponibile agli utenti al solo scopo informativo. Pertanto, unico testo ufficiale e definitivo è quello pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale Italiana che prevale in casi di discordanza rispetto al presente.

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