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Sulle deleghe di indagine alla Guardia di Finanza e all’Agenzia delle Entrate

Sulle deleghe di indagine alla Guardia di Finanza e all’Agenzia delle Entrate

L’art. 31, comma 3, della Legge n. 4 del 7 gennaio 1929, rubricata Norme generali per la repressione delle violazioni delle leggi finanziarie, espressamente prevede che <<Qualora una legge finanziaria attribuisca l’accertamento di determinati reati a funzionari ed agenti dell’amministrazione, questi funzionari ed agenti, acquistano, nei limiti del servizio a cui sono destinati e secondo le attribuzioni ad essi conferite dalla legge, la qualità di ufficiali e, rispettivamente, di agenti della polizia tributaria. A cura dell’amministrazione dalla quale dipendono, la loro qualità è fatta constatare a mezzo di una speciale tessera di riconoscimento>>.

Orbene, dalla lettura del suddetto articolo ne discende che, se è pur vero che gli agenti ed i funzionari dell’amministrazione possono essere delegati da parte di magistrati all’accertamento di determinati reati, è altrettanto vero che l’ampiezza della delega deve essere quanto mai limitata (“ai soli reati il cui accertamento sia loro demandato da una legge finanziaria”), anche e soprattutto in considerazione delle già molteplici incombenze di natura amministrativa demandate alla Guardia di Finanza e all’Agenzia delle Entrate.
Come noto, infatti, ai suddetti enti, in virtù del loro rapporto di dipendenza dall’Amministrazione dell’Economia e delle Finanze, è affidata in via amministrativa l’attività istituzionale di verifiche ed accertamenti fiscali e tributari.

In ragione di tanto, nelle indagini relative all’accertamento dei reati, sarebbe quindi auspicabile e legittimo che i magistrati si limitassero a richiedere all’Agenzia delle Entrate soltanto eventuale documentazione, della quale l’ufficio sia in possesso, che risulti indispensabile per l’accertamento di determinati reati tributari, specificamente demandato da una legge finanziaria a funzionari e agenti dell’Amministrazione dell’Economia e delle Finanze.
Al di fuori di specifiche necessità in ordine all’accertamento di reati gravi che rendano indispensabile l’intervento specialistico della Guardia di Finanza e della necessità di disporre accertamenti patrimoniali finalizzati alla confisca patrimoniale e a quella per equivalente, deve viceversa ritenersi non consentito delegare all’Agenzia delle Entrate attività di indagine riguardanti notizie di reato comunicate da altri organi di polizia giudiziaria.

La notizia già rispesa dal Secolo XIX, cronaca di Genova.

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