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L’ecotassa

L’ecotassa

1) Cos’è l’ecotassa
2) Regione Puglia

1) Disciplina
Con i commi da 24 a 41 dell’art. 3, legge n. 549 del 28 dicembre 1995, è stato istituito, a favore delle Regioni, il tributo speciale per il deposito in discarica dei rifiuti solidi (cd. “ecotassa “), così come definiti e disciplinati dall’articolo 2 dell’abrogato D.P.R. 10 settembre 1982, n. 915.
L’istituzione del tributo risponde a finalità ambientali consistenti nel favorire la minore produzione di rifiuti, il recupero dagli stessi di materia prima e di energia, la bonifica di siti contaminati e il recupero di aree degradate. Tale finalità emerge sicuramente dai vincoli di contabilità pubblica dei bilanci delle Regioni, che prescrivono una destinazione del 18% del gettito rinveniente dall’ecotassa a favore di fondi regionali destinati a finanziare il riciclo, smaltimenti alternativi, bonifiche e recuperi. Discenderebbe da detto vincolo di destinazione la denominazione del tributo quale tributo “speciale “.
Si vuole in sostanza attenuare la convenienza economica dello smaltimento mediante semplice deposito in discarica od incenerimento senza il recupero di energia.
Alle discariche sono assimilati gli impianti di incenerimento senza recupero di energia, le discariche abusive ed i depositi incontrollati, nonché le discariche istituite in via temporanea con ordinanza.
La determinazione dell’ammontare di imposta avviene con legge regionale, nell’ambito di limiti statali, succedutisi nel tempo: il D.M. Ambiente 18 luglio 1996, il D.M. Ambiente 13 marzo 2003, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 67 del 21 marzo 2003, l’art. 26, legge n. 62 del 18 maggio 2005.
L’art. 3 al comma 30 stabilisce che il tributo sia versato alla Regione nel cui ambito territoriale è ubicata la discarica, dal gestore della stessa in apposito capitolo di bilancio, entro il mese successivo alla scadenza del trimestre solare in cui sono effettuate le operazioni di deposito.
Entro i termini previsti per il versamento relativo all’ultimo trimestre dell’anno, il gestore è tenuto anche a produrre alla Regione competente una dichiarazione contenente, tra l’altro, l’indicazione delle quantità complessive dei rifiuti conferiti nell’anno di riferimento, nonché l’ammontare dei versamenti effettuati. Copia della dichiarazione sarà trasmessa alla Provincia nel cui ambito territoriale è ubicata la discarica.

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