Avvocato.it

Esclusi i docenti di religione cattolica dalla partecipazione agli scrutini

Esclusi i docenti di religione cattolica dalla partecipazione agli scrutini

Il Tar del Lazio con la sentenza n. 7076 ha accolto la richiesta di annullamento dell’ordinanza emessa dall’ex Ministro dell’Istruzione Giuseppe Fioroni relativa agli esami di Stato 2007/2008.
L’azione era stata proposta da diverse istituzioni laiche e confessioni religiose non cattoliche, fra le quali la Consulata Romana per la Laicità delle Istituzioni, l’Alleanza Evangelista Italiana, le Chiese Evangelica Luterana in Italia, Valdese e l’Unione delle Comunità Ebraiche.
religioni
I Giudici Amministrativi con la sentenza in commento hanno affermato che «le ordinanze impugnate si pongono dunque in radicale contrasto con la lettera c) dell’articolo 9 della legge 121 del 1985, in quanto l’attribuzione di un credito formativo ad una scelta di carattere religioso degli studenti e dei loro genitori, quale quella di avvalersi dell’insegnamento della religione cattolica nelle scuole pubbliche, dà luogo ad una precisa forma di discriminazione, dato che lo Stato Italiano non assicura identicamente la possibilità per tutti i cittadini di conseguire un credito formativo nelle proprie confessioni ovvero per chi dichiara di non professare alcuna religione in Etica Morale Pubblica».
Pertanto, il Tar ha ritenuto che l’interpretazione resa dalla Pubblica Amministrazione «ha portato all’adozione di una disciplina annuale delle modalità organizzative degli scrutini d’esame, che appare aver generato una violazione dei diritti di libertà religiosa e della libera espressione del pensiero; nonché di libera determinazione degli studenti relativamente all’insegnamento della religione cattolica» ed ha precisato, in considerazione del principio della laicità dello Stato – enunciato dalla Corte Costituzionale con la sentenza n. 203/89 – che «sul piano giuridico, un insegnamento di carattere etico e religioso, strettamente attinente alla fede individuale, non può assolutamente essere oggetto di una valutazione sul piano del profitto scolastico», scelta quella di avvalersi o meno dell’insegnamento della religione cattolica che deve essere assolutamente libera e in nessun modo condizionata.

Se la soluzione non è qui, contattaci

Non esitare, siamo a tua disposizione

Email

Esponi il tuo caso allegando, se del caso, anche dei documenti

Telefono

Una rapida connessione con gli avvocati del nostro team

Chat

On line ora! Al passo con i tempi per soddisfare le tue esigenze